Il Biologo può eseguire prelievi capillari e venosi?
La Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8/7/2002 prevede che i Biologi possano eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l’acquisizione delle necessarie informazioni teorico-pratiche.[/quote] Il requisito di accesso a questi corsi è quello di essere in possesso della specializzazione. Alcune Regioni (ma non tutte) nella delibera di accoglimento della Direttiva Sirchia, oltre al requisito della specializzazione, hanno introdotto come titolo equipollente l’anzianità di servizio di almeno 5 anni. Il professionista biologo nell’eseguire il prelievo deve assicurare al cliente la disponibilità di un medico nel caso, per la verità rarissimo, in cui insorgano eccezionali evenienze. Alcune Regioni, nella delibera di accoglimento della Direttiva Sirchia, hanno previsto, al fine di acquisire la pronta disponibilità del medico che si stabiliscano convenzioni con strutture idonee ad assicurare il pronto intervento del medico. Solo nelle regioni Puglia e Molise il Biologo può eseguire i prelievi capillari e venosi all’interno del laboratorio, in assenza del medico, se è in possesso dell’attestato del corso e il “patentino BLSD”. L’esecuzione del prelievo è comunque sempre limitata all’interno della struttura in cui viene prestata l’attività professionale. E’ proibita l’esecuzione dei prelievi a domicilio da parte del Biologo. Il Biologo che esegue prelievi senza essere in possesso dell’attestato di qualificazione al corso formativo può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica e quindi passibile di denuncia penale.
L’infermiere può eseguire i prelievi?
L’infermiere può eseguire i prelievi anche in assenza del medico per le norme contenute nel DPR. n. 225 del 14/3/1974 e successive modifiche.