Cos’è il sistema di educazione continua in medicina?
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista
Sono destinatari dell’obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del “ruolo sanitario”.
A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è stato sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute, in conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 4 dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi e il relativo albo (incluso l’elenco speciale) sono soppressi, e le competenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi sono ripartite tra gli 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti con d.m. 23 marzo 2018 e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso, ad esempio, dei biologi ambientali) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo passato (2017 – 2018 – 2019, ovvero 50 crediti fatte salve eventuali esoneri o esenzioni).
I professionisti sanitari che precedentemente all’entrata in vigore della L.3/2018 non svolgevano alcuna attività professionale in ambito sanitario e pertanto non erano soggetti all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM potranno richiedere il modulo di esonero all’indirizzo eventi@fnob.it , esclusivamente per gli anni 2017 e 2018.
L’obbligo formativo comunque decorre dal primo gennaio successivo a quello di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.
Quanti crediti bisogna acquisire? Quali vincoli e limiti sono previsti?
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Altre limitazioni:
- Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato dagli sponsor: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
- Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
È possibile recuperare eventuali debiti formativi del precedente triennio 2020-2022?
L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2023.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.
Il decreto Milleproroghe ha infatti spostato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per completare il quadriennio ECM 2020-2023.
I crediti conseguiti, ed una volta registrati nel portale del Cogeaps, dovranno essere spostati dal professionista con la funzione Spostamento Crediti nella propria Area personale (si ricorda che lo spostamento potrà avvenire una sola volta, e che una volta spostati nel triennio precedente non potranno essere riportati al triennio attuale). Lo spostamento dei crediti è consentito ai professionisti sanitari fino al 30 giugno 2024, procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previo accesso tramite SPID – https://application.cogeaps.it/login/
Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” par .l.l, punti l e 2 (visibili nel punto 5 delle presenti FAQ).
Ci sono delle riduzioni –per il triennio 2023-2025- per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel precedente triennio (2020-2022)?
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2020 – 2022 viene applicata:
- nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
Quali sono le tipologie di esonero previste dalle normative ECM?
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
Quali sono le tipologie di esenzioni previste dalle normative ECM?
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
- congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Ai biologi non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Come si effettuano le richieste di esonero e esenzioni?
Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può eseguirla con specifica procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previo accesso tramite SPID – https://application.cogeaps.it/login/
Si possono acquisire crediti durante i periodi di esonero?
SI, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Si possono acquisire crediti durante i periodi di esenzione?
NO, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Come posso controllare i miei crediti?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.
Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competente al rilascio della certificazione è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Che cos’è la formazione individuale?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in:
- attività di ricerca scientifica
- tutoraggio individuale
- attività di formazione individuale all’estero
Per il chiarimento di ogni singola voce si rimanda al “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” pubblicato nel sito Agenas nella sezione: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf e agli aggiornamenti normativi in merito https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf
Qual è il triennio vigente?
Il triennio vigente è il 2023-2024-2025.
Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale?
Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo.
Ci sono delle riduzioni per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01 maggio 2023?
SI, ci sono.
È stato dato mandato al COGEAPS di procedere con l’applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori delle province di Firenze, Pistoia e Prato, Pisa e Livorno.
Per professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori delle province sopra citate, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
Per il riconoscimento di tale riduzione, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti sopracitati.