La sentenza della Cassazione che decreta la legittimità degli accertamenti induttivi basati su Studi di Settore in caso di doppio lavoro del professionista.
Per i professionisti che svolgono anche un secondo lavoro, catalogabile come attività professionale, sono applicabili gli Studi di Settore, utilizzati dal Fisco in casi di accertamento induttivo. In questi casi l’Amministrazione finanziaria è tenuta a determinare il reddito professionale in “modo equo”, ovvero a determinarlo tenendo conto del peso che assumono i due lavori. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19710 del 28 agosto.
Il caso analizzato dalla Cassazione riguardava un professionista che svolgeva un doppio lavoro, sia come lavoratore dipendente a tempo pieno, che come la partita IVA con la quale fatturava alcune attività secondarie. Il ricorso era stato presentato dal professionista dopo che l’Agenzia delle Entrate ne aveva accertato i redditi professionali attraverso gli Studi di Settore, rilevando uno scostamento tra i ricavi/compensi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo Studio di Settore o mediante l’applicazione dei parametri. Tale circostanza legittima il Fisco all’utilizzo dell’accertamento analitico induttivo anche se l’attività professionale viene svolta in maniera marginale e secondaria. Al giudice di merito il compito di rideterminare equamente il reddito di lavoro autonomo, tenendo conto del contesto nel quale il professionista svolge la propria doppia attività.
Contraddittorio
Dunque la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’operato del Fisco e nella propria sentenza ha ricordato l’importanza del contraddittorio con il contribuente, che deve essere attivato obbligatoriamente pena la nullità dell’accertamento. In questa fase da una parte il contribuente deve dare dimostrazione delle condizioni che giustificano l’esclusione dall’applicazione degli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. Dall’altra l’atto di accertamento del Fisco non può limitarsi a rilevare lo scostamento, ma deve integrare tale azione con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard.