Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 – Individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici.
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Gazzetta Ufficiale N. 233 del 04 Ottobre 2002
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
– Individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;
Visto l’art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante: "Regolamento per la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio sanitario nazionale", il quale dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il comma 2 del richiamato art. 4 con il quale sono state determinate in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi
di secondo livello, fino a quando non verrà adottato il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l’art. 6 del predetto regolamento, che prevede che l’aspirante all’incarico di secondo livello dirigenziale – in una delle discipline di cui al predetto art. 4 – deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;
Visto il decreto trasmesso dal Ministro della salute il 30 novembre 2001 con il quale si individua, in via definitiva, in considerazione del superamento della fase transitoria di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le discipline nelle quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario;
Visto l’accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;
Tenuto conto che con il suddetto accordo si è convenuto di limitare, per la disciplina dell’epidemiologia, la conferibilità di struttura complessa ai profili professionali medici e alla dirigenza del ruolo sanitario (medici, chirurghi e medici veterinari); che si è altresi’ convenuto di estendere, con un successivo accordo, per la disciplina dell’epidemiologia, la conferibilità degli incarichi di strutture complesse anche agli altri profili professionali non medici della dirigenza del ruolo sanitario nazionale, quali i farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;
Considerato che, in sede tecnica, il 26 giugno è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute e che, con successiva nota del 5 luglio u.s.
il Ministero della salute ha trasmesso la tabella relativa alla disciplina di epidemiologia per il personale del ruolo sanitario non compreso nella tabella allegata al richiamato accordo del 21 marzo 2002;
Tenuto conto che, con il presente accordo, si integra quello già sancito il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416);
Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza;
Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario, sono le seguenti:
D) categoria professionale dei farmacisti: che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;
4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica;
E) categoria professionale dei biologi;
6) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica;
F) categoria professionale dei chimici;
5) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica;
G) categoria professionale dei fisici;
2) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica;
H) categoria professionale degli psicologi;
3) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
Si riporta pertanto la tabella già oggetto dell’Accordo del 21 marzo 2002 coordinata con quanto disposto dal presente accordo.
A) Categoria professionale dei medici.
Area medica e delle specialità mediche:
1) allergologia e immunologia clinica;
2) angiologia;
3) cardiologia;
4) dermatologia e venerologia;
5) ematologia;
6) endocrinologia;
7) gastroenterologia;
8) genetica medica;
9) geriatria;
10) malattie metaboliche e diabetologia;
11) malattie dell’apparato respiratorio;
12) malattie infettive;
13) medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;
14) medicina fisica e riabilitazione;
15) medicina interna;
16) medicina dello sport;
17) nefrologia;
18) neonatologia;
19) neurologia;
20) neuropsichiatria infantile;
21) oncologia;
22) pediatria;
23) psichiatria;
24) radioterapia;
25) reumatologia;
26) scienza dell’alimentazione e dietetica.
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
1) cardiochirurgia;
2) chirurgia generale;
3) chirurgia maxillo-facciale;
4) chirurgia pediatrica;
5) chirurgia plastica e ricostruttiva;
6) chirurgia toracica;
7) chirurgia vascolare;
8) ginecologia e ostetricia;
9) neurochirurgia;
10) oftalmologia;
11) ortopedia e traumatologia;
12) otorinolaringoiatria;
13) urologia;
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
1) anatomia patologica;
2) anestesia e rianimazione;
3) biochimica clinica;
4) farmacologia e tossicologia clinica;
5) laboratorio di genetica medica;
6) medicina trasfusionale;
7) medicina legale;
8) medicina nucleare;
9) microbiologia e virologia;
10) neurofisiopatologia;
11) neuroradiologia;
12) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
13) radiodiagnostica.
Area di sanità pubblica:
1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
2) igiene degli alimenti e della nutrizione;
3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) organizzazione dei servizi sanitari di base;
5) direzione medica di presidio ospedaliero;
6) epidemiologia.
B) Categoria professionale degli odontoiatri: che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonchè i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatria:
1) odontoiatria.
C) Categoria professionale dei veterinari:
1) sanità animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
D) Categoria professionale dei farmacisti, che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:
1) farmacia ospedaliera;
2) farmaceutica territoriale;
3) i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresi’, accedere agli incarichi di struttura complessa in:
a) biochimica clinica, ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
b) chimica analitica, ricompresa nell’area di chimica;
4) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
E) Categoria professionale dei biologi:
1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
2) laboratorio di genetica medica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
3) microbiologia e virologia ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
4) patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica;
6) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
F) Categoria professionale dei chimici:
1) biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
2) patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di sanità pubblica;
4) chimica analitica;
5) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
G) Categoria professionale dei fisici:
1) Fisica sanitaria;
2) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
H) Categoria professionale degli psicologi:
1) psicologia;
2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio dell’attività di psicoterapia;
3) epidemiologia ricompresa nell’area di sanità pubblica.
Roma, 11 luglio 2002
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato