Affidamento di appalti pubblici di lavori mediante procedura di appalto concorso ad imprese in possesso di certificazione del sistema di qualita’ o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati.
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Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Alle Amministrazioni aggiudicatrici
di cui all’art. 2, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e
integrazioni
1. L’art. 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni e
integrazioni, prevede, come noto, misure premiali in favore delle
imprese in possesso della certificazione del sistema di qualita’
conforme alla normativa europea ovvero della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema,
consentendo, in sede di appalto concorso, di valutare i suddetti in
aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della
medesima legge, ai fini della determinazione dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa in sede di aggiudicazione
dell’appalto.
2. La tabella di cui all’allegato B) del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, adottato ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni – stabilisce un regime transitorio
e diversificato negli anni in materia di certificazione di qualita’.
Nelle procedure di appalto concorso, e per gare di importo
superiore a 30 miliardi di lire (pari a Euro 15.493.707), con
decorrenza 1 gennaio 2003 e’ previsto l’obbligo per gli esecutori di
opere pubbliche di dimostrare la piena conformita’ alle regole
UNI ENI ISO 9000 (Vision 2000), vale a dire il possesso dei requisiti
attinenti la certificazione di qualita’, gia’ in fase di ammissione
alla gara, quale criterio di selezione dei concorrenti alla gara
stessa.
Il sistema di certificazione semplificato, cioe’ il possesso di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita’,
trova invece gia’ applicazione del 1 gennaio 2002 per le gare di
importo compreso tra i 10 e i 30 miliardi di lire (pari a euro,
rispettivamente, 5.164.569 e 15.493.707).
Negli anni a seguire, sia i requisiti attinenti gli elementi del
sistema di qualita’ che la certificazione del sistema di qualita’,
saranno progressivamente resi obbligatori per tutti gli appalti di
importo superiore ad un miliardo di lire (pari a euro 516.457), ai
fini dell’ammissione alla gara.
3. Il contenuto delle predette disposizioni pone in evidenza il
contrasto tra la normativa nazionale e quella europea di cui alla
direttiva 93/37/CEE che impone invece la netta separazione tra la
fase della qualificazione e quella della valutazione dell’offerta,
prevedendo, conseguentemente, i diversi requisiti dei concorrenti da
valutarsi nelle rispettive fasi.
4. La Commissione europea ha gia’ sollevato nei riguardi dello
Stato italiano il sospetto di incompatibilita’ fra la norma di cui
all’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e le
disposizioni della direttiva 93/37/CEE. Al riguardo il dipartimento
per le opere pubbliche e per l’edilizia di questa amministrazione e’
intervenuto alla discussione del caso sollevato, nelle opportune
sedi, alla presenza di funzionari della Commissione europea.
In questa circostanza i servizi della Commissione hanno segnalato
l’intenzione di attivare una procedura di infrazione nei confronti
dello Stato italiano, in caso di persistenza del contrasto normativo
rilevato.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale
amministrazione competente, si e’ impegnato, su proposta della
Commissione, a predisporre entro l’anno in corso un apposito
provvedimento allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella
europea di modo che, anche negli appalti pubblici di lavori, la fase
di ammissione alle gare miri a selezionare i concorrenti sulla base
dei curricula posseduti e quella dell’aggiudicazione sia invece
diretta ad individuare la migliore offerta sul diverso piano della
qualita’.
6. In considerazione dell’impegno assunto da questo Ministero e
tenuto conto dei tempi occorrenti per varare la proposta di modifica
dell’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, si invitano le
amministrazioni aggiudicatrici a tenere presente le considerazioni
fin qui svolte in sede di aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori, mediante procedura di appalto-concorso, a favore di imprese
in possesso di certificazione del sistema di qualita’ o della
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati.
Si sottolinea, conclusivamente, che l’inosservanza della normativa
comunitaria sopra indicata potrebbe rendere lo Stato italiano
destinatario di procedura di infrazione da parte dell’Unione europea
ed imporre l’attivazione di conseguenziali provvedimenti.
La presente circolare verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 161
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato