Codice Penale

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione.

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CODICE PENALE
Art. 348.
Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.