Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
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G.U. 15.2.1980, n. 45 – S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l’art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n.510;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all’art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n.833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno e della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I – RUOLI DEL PERSONALE
Art. 1. Articolazione dei ruoli
Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell’esercizio della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l’attività stessa devono essere iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
Il personale è iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all’allegato 1, determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli è effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Art. 2. Ruolo sanitario
Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l’esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione.
Le tabelle del personale laureato sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività. Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è classificato in due posizioni funzionali.
Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.
Art. 3. Ruolo professionale
Nel ruolo professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.
Il personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale è iscritto il personale di assistenza religiosa.
Art. 4. Ruolo tecnico
Il ruolo tecnico è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.
Il personale laureato del ruolo tecnico è classificato in tre posizioni funzionali.
Gli assistenti sociali sono classificati in due posizioni funzionali.
Art. 5. Ruolo amministrativo
Nel ruolo amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che svolgono funzioni amministrative.
Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno elementare.
La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i collaboratori amministrativi.
I direttori amministrativi sono classificati in tre posizioni funzionali.
Art. 6. Dotazioni organiche
Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell’art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di ciascuna regione.
Art. 7. Formazione dei ruoli nominativi
La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d’impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 8. Ufficio di direzione dell’ unità sanitaria locale
L’ufficio di direzione di cui all’art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è composto da tutti i responsabili dei servizi dell’unità sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell’ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l’ufficio cui è preposto.
Il coordinamento dell’ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in disciplini economico-giuridiche, scelti tra i componenti l’ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un’anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell’incarico deve osservare il tempo pieno.
Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell’organizzazione sanitaria.
I coordinatori assicurano il conseguimento degli obbiettivi stabiliti dagli organi dell’unità sanitaria locale e relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all’art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell’incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità e all’esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull’attività svolta e sui titoli posseduti.
A parità di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni d’intesa con il Ministero stesso.
Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall’accordo nazionale unico.
TITOLO II – DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
CAPO I – Assunzioni in servizio
Art. 9. Modalità di assunzione in servizio
L’assunzione in servizio è disposta dall’unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
L’assunzione per chiamata diretta è ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell’accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale.
L’assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell’ordinario diocesano competente per territorio.
L’assunzione di personale straordinario è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 13, ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell’amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l’espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.
Art. 10. Ammissione agli impieghi
Per l’ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell’unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
E’ dispensato dalla visita medica e dal requisito dell’età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.
Art. 11. Cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell’art. 57 del trattato di Roma.
I medici di cui all’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi all’esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all’art. 12 del presente decreto.
Art. 12. Norme concorsuali
I concorsi di ammissione all’impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l’utilizzazione dell’ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e dall’art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da personale che presta servizio In base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.
Fermo restando quanto previsto al capo Il, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l’ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame – che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica – i titoli valutabili – con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite – i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionaIe, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione. .
Art. 13. Graduatorie
I candidati vincitori del concorso sono assegnati alle unità sanitarie locali, secondo l’ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso.
La destinazione di servizio nell’ambito della unità sanitaria locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l’ordine di graduatoria.
L’unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno dall’approvazione dell’ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo l’ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere all’assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.
L’ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Art. 14. Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalità , programmati dalla regione o dalla unità sanitaria locale.
Sull’ attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato. Sull’esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l’unità sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo dl prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale.
Art. 15. Riserva di posti
La regione, al personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubbilici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30 % per il restante personale.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l’ordine di graduatoria.
Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per l’assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è dispensato dal requisito dell’età ed ha diritto alla equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del profitto di appartenenza in ragione del 50% della sua durata.
Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell’art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.
Art. 16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni è disposto dalla regione, su parere della unità sanitaria locale e con il consenso dell’interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall’accordo nazionale unico.
CAPO II – Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali iniziali e superiori
Art. 17. Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore
Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art.12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanità pubblica.
Alla posizione funzionale dl veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, distinti per l’area funzionale della sanità animale e igiene dell’allevamento e delle produzioni animali e per l’area funzionale dell’ igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi,
reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e la acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l’area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell’inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista è richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti è, nell’ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degIi aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
Art. 18. Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore
Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso è bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina e coloro che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.
Art. 19. Concorsi a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero , a veterinario dirigente e a farmacista dirigente
Alle posizioni funzionali di dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso della idoneità della disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita mediante l’ esame previsto dal successivo art. 20.
Art. 20. Esami di idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero , a veterinario dirigente e a farmacista dirigente
L’idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità.
Le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per la ammissione dei candidati sono stabiliti con decreto del Ministero della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e l’aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.
Il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell’inquadramento sulla base della tabella di equiparizione di cui all’allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.
L’ idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.130, è equivalente a tutti gli effetti dell’idoneità prevista dal presente articolo.
Art. 21. Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
Art. 22. Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale
Alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’ art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano un’anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.
Art. 23. Concorsi alle posizioni funzionali di vice – direttore amministrativo
Alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.
Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o delle regioni o delle provincie o dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.