Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.
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G.U. 10.12.1984, n. 338
(Art. da 7 a 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l’art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e ufficici delle unità sanitarie locali;
Considerato che ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità Sanitarie locali;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;
Sulla proposta del Ministero della Sanità ;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I – PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
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CAPO III – Profilo professionale : Biologi
Art. 7. Biologo dirigente
Il biologo dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell’unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine, cura la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia professionale operativa del personale dell’unità assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l’attuazione.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l’obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E’ responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico – amministrativa sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
Art. 8. Biologo coadiutore
Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell’area dei servizi a lui affidati relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E’ responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Art. 9. Biologo collaboratore
Il biologo collaboratore svolge le attività del settore affidatogli nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all’interno dell’area del servizio alla quale è assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
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