Decr. L.vo 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

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Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come
modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento (IPPC);
Visto l’articolo 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che
prevede la delega al Governo per l’attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento;
Visto l’articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge
finanziaria 2003, concernente interventi ambientali;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003, recante determinazione dei
termini per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative;
Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE, del
31 maggio 1999, recante il questionario sull’attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 29 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003, recante approvazione del
formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 7, 8, 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, così come modificati, da ultimo, dalla
legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, ed in
particolare l’articolo 38 che istituisce l’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale, ed in particolare l’articolo 18, comma 2;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonchè per l’attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull’inquinamento acustico;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico
delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, recante la regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante
attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività
produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della
direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di
composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, recante approvazione del nuovo
modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2003 così come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio 2003;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e il recupero di potenza di energia elettrica.
Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità
produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività
produttive 6 novembre 2003, n. 367, recante il regolamento
concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente
acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante
attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati e il decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE
concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
sull’attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di
accesso alle informazioni in materia ambientale;
Vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991,
concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni
relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze, per le attività produttive, della salute, delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui
all’allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività
nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione
dell’ambiente nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui all’allegato I, nonchè le modalità di esercizio degli impianti
medesimi, ai fini del rispetto dell’autorizzazione integrata
ambientale.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, nonchè dell’articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, l’autorizzazione integrata ambientale per
gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore
a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, è
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto,
che costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine
di cui all’articolo 5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche
sostanziali, che svolgono attività di cui all’allegato I del
presente decreto, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le
fattispecie, l’osservanza di quanto previsto dall’articolo 27,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche
sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, reca:
«Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
– La legge 8 luglio 1986 n. 349 è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
– La direttiva 1996/61 ICE del Consiglio del 24
settembre 1996 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del
10 ottobre 1996.
– Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n.
252.
– L’art. 22 della legge 31 ottobre 2003 n. 306,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003), così recita:
«Art. 22 (Delega al Governo per l’integrale attuazione
della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento). – 1. il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per
l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto
legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti
industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto
previsto dall’art. 77, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni
già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione
integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli
articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale».
– L’art. 77 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 77 (Interventi ambientali). – 1. Ai fini
dell’accelerazione dell’attività istruttoria della
commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di
cui all’art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988. n. 67,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è
autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di
altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal
comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei
progetti di opere di competenza statale sottoposti al
versamento dello 0,5 per mille di cui all’art. 27 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di
euro.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
dell’area individuata alla lettera p-quater) del comma 4
dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2003,
di 1 milione di euro per l’anno 2004 e di 1 milione di euro
per l’anno 2005».
– Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003, reca:
«Determinazione dei termini per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli
impianti di competenza statale».
– La legge 31 luglio 2002 n. 179 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
– Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n.
300 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
L. 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
2004, n. 48).
– La decisione della Commissione europea 1999/391/CE
del 31 maggio 1999 è pubblicata nella G.U.C.E. 15 giugno
1999, n. L 148.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio del 29 maggio 2003 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, reca «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998. n. 92,
S.O.
– Si riporta il testo degli artt. 7, 8, 14, 14-bis,
14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modifiche.
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). – 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari».
«Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). – 1. L’amministrazione provvede a
dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.».
«Art. 14 (Conferenza di servizi). – 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando
l’amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza può
essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche
per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è
indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico
prevalente. L’indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è
convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
L’art. 14-bis così recita: Conferenza di servizi
preliminare.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per
progetti di particolare complessità e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda
l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giomi dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza,
l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa l’alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità,
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è
sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). –
01. La prima riunione della conferenza di servizi è
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonchè quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l’amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). – 1. Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non può
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso.
2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso
nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima,
entro i termini perentori indicati dall’art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione è immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso è espresso da un
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale e una regionale o tra più amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra più enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell’istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva è
rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, e
dell’art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell’art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l’individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. –
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
– Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, pubblicata Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1994 reca: «Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente».
– Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante:
«riforma dell’organizzazione del Governo» e successive
modificazioni:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici). – 1. è istituita l’agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L’agenzia svolge i compiti e le attività
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’art.
8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all’agenzia».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 settembre 2002, n. 222, concerne: «regolamento recante
approvazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’art. 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
– Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, è pubblicato in
GUCE 24 aprile 2001, n. L 114.
– Si riporta il testo dell’art. 18 della legge 23 marzo
2001, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2001, n. 79:
«Art. 18 (Trasmissione di dati a stati ed organismi
terzi). – 1. L’Europol può trasmettere dati di carattere
personale conservati al suo interno a Stati ed organismi
terzi di cui all’art. 10, paragrafo 4, alle condizioni
previste dal paragrafo 4 qualora:
1) ciò sia necessario in singoli casi per la
prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l’Europol
è competente ai sensi dell’art. 2;
2) sia garantito un adeguato livello di protezione
dei dati in tale Stato o organismo e;
3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al
paragrafo 2.
2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel
paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura
di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea,
adotta all’unanimità le norme generali per la trasmissione
di dati di carattere personale da parte dell’Europol agli
Stati ed organismi terzi di cui all’art. 10, paragrafo 4.
Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del
Consiglio e sente il parere dell’autorità di controllo
comune di cui all’art. 24.
3. L’adeguatezza del livello di protezione dei dati
offerto dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell’art.
10, paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le
circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di
dati di carattere personale e in particolare:
1) del tipo di dati;
2) della loro finalità;
3) della durata del trattamento previsto e;
4) delle disposizioni generali o speciali applicabili
agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell’art. 10,
paragrafo 4.
4. Se i dati in questione sono stati trasmessi
all’Europol da uno Stato membro, l’Europol può
trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con
l’accordo dello Stato membro. Lo Stato membro può
esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o
meno, revocabile in qualsiasi momento.
Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro,
l’Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non
sia di natura tale da:
1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento
di funzioni rientranti nella competenza di uno Stato
membro;
2) costituire una minaccia per la sicurezza e
l’ordine pubblico di uno Stato membro o poter arrecargli
comunque pregiudizio.
5. La responsabilità circa la legittimità della
trasmissione incombe all’Europol. Esso deve registrare la
trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione è
autorizzata solo se il destinatario si impegna a far sì
che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale
sono stati trasmessi. Ciò non riguarda la trasmissione dei
dati di carattere personale per cui è necessaria una
domanda dell’Europol.
6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1
riguardi informazioni che devono essere tenute segrete,
essa è permessa solo se tra l’Europol e il destinatario
esiste un accordo sulla protezione del segreto.».
– La legge 25 gennaio 1994, n. 70 è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
– La legge 26 ottobre 1995, n. 447 è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254.
– Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 1988, n. 204.
– Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 1999, n. 228.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle attività produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
47.
– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38.
– Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2003, n. 3, è stato modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003,
n. 48.
– Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25.
– Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84,
reca: «misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale».
– Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n.
251, reca: «disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di
potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia
di remunerazione della capacità produttiva di energia
elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».
– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle attività produttive, 6 novembre 2003, n. 367, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
– Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78.
– Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54.
La direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 199l, è
pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55:
«2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
di cui alla legge 7 agosto 1990: n. 241, e successive
modificazioni, d’intesa con la regione interessata. Ai soli
fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale
(VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al
recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende
l’autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad
ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di
competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti
pubblici territoriali. L’esito positivo della VIA
costituisce parte integrante e condizione necessaria del
procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude una
volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.».
– L’art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251), è il seguente:
«8. Per la costruzione e l’esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55.».
– L’art. 27, commi 5 e 6 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, così recita:
«5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9, dell’art. 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.».
– L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, così recita:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). – 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell’interno vigenti per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro
soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e
deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All’installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c),
per i quali non è previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4.
6. L’autorizzazione non può essere subordinata nè
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonchè del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all’interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3, dell’art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma
1, del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. è conseguentemente aggiornato l’elenco
delle attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all’allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all’art. 10, commi 1 e 2, nonchè di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attività culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti.».

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
b) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria,
nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
c) impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o
più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte
nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull’inquinamento;
d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999,
aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione
di impianto esistente;
f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi
o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;
g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello
di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi
di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
segnatamente quelle di cui all’allegato III. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; nella loro determinazione
non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione
di depurazione può essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
h) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi
gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito
nella normativa vigente in materia ambientale;
i) autorità competente: il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di
competenza statale indicati nell’allegato V o, per gli altri
impianti, l’autorità individuata, tenendo conto dell’esigenza di
definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma;
l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che
autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai
requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata
ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che
siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
m) modifica dell’impianto: una modifica delle sue caratteristiche
o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa
produrre conseguenze sull’ambiente;
n) modifica sostanziale: una modifica dell’impianto che, secondo
un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti
negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In
particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica
valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia,
pari o superiore al valore della soglia stessa;
o) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l’impianto;
q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonchè, ai
sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire
gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o
all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti
di dirirto nazionale si considerano portatrici di un siffatto
interesse.

Note all’art. 2:
– Per il decreto legislativo: 17 marzo 1995, n. 230,
vedi note alle premesse; per il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, vedi note alle premesse;
– Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
reca: «Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati»; per il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle premesse.

Art. 3.
Principi generali dell’autorizzazione
integrata ambientale

1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per
l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove
ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del
medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al
momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
Nota all’art. 3:
Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi
note alle premesse.
Art. 4.
Individuazione e utilizzo delle migliori
tecniche disponibili

1. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
rientranti nelle attività di cui all’allegato I è rilasciata
tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato IV e delle
informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 14, comma 4, e nel
rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, per le
attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con la stessa procedura si provvede all’aggiornamento ed alla
integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello
scambio di informazioni di cui all’articolo 14, commi 3 e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto
di una commissione composta da esperti della materia alla quale
partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi
industriali e ambientali, istituita con decreto dei Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività
produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le
attività di cui al punto 6.6 dell’allegato I, la commissione è
integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri
di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente
decreto e allo scambio di informazioni di cui all’articolo 14,
commi 3 e 4. Fino all’istituzione della predetta commissione come
sopra integrata opera, allo stesso fine, la commissione già
istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle attività produttive e della salute e d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati
dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei
corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purchè siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.
4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del
presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Note all’art. 4:
– Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi note alle premesse;
– L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, così recita:
«Art. 3 (Principi generali dell’autorizzazione
integrata ambientale). – 1. L’autorità competente, nel
determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata
ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario
i rifiuti sono recuperati o, ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e
riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale.
2. Con decreto dei Ministri dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della
sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate le linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le
attività elencate nell’allegato I. Con la stessa procedura
si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla
base dello scambio di informazioni di cui all’art. 11,
comma 4. Con decreto dei Ministri dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della
sanità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la
definizione delle linee guida, una commissione composta da
esperti della materia, alla quale partecipano, anche a
titolo consultivo, i rappresentanti di interessi
industriali ed ambientali.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato
ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
possono essere determinati dei requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purchè
siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.».
Per il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, vedi
note alle premesse.
Art. 5.
Procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione
integrata ambientale

1. Ai fini dell’esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui
all’articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme
restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o
prodotte dall’impianto;
c) le fonti di emissione dell’impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni
settore ambientale, nonchè un’identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull’ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall’impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal
gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all’articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad
l) del comma 1 e l’indicazione delle informazioni che ad avviso del
gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza
industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico.
3. Per le attività industriali di cui all’allegato I l’autorità
competente stabilisce il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale
per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di
altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull’organo
ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito
della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui
all’allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente
comma è stabilito sentiti i Ministeri delle attività produttive e
della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della
domanda è effettuata all’autorità competente con le procedure
telematiche, il formato e le modalità stabiliti con il decreto di
cui all’articolo 13, comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività
industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, nonchè altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della
presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse
nella domanda o essere ad essa allegate.
6. L’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 9,
comma 4, contestualmente all’avvio del relativo procedimento,
comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al
comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue
spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o
regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che
ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio
contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del
nominativo del gestore, nonchè il luogo individuato ai sensi del
comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di
cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.
9. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di
consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di
competenza statale, è istituita presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC
composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con
funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche,
dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti
pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato previa
adozione del decreto di cui all’articolo 18, comma 2, sono nominati i
membri della commissione ed è disciplinato il funzionamento della
commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento
degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda
di autorizzazione, la commissione è integrata da un esperto
designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il
compito di fornire all’autorità competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un compenso
stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione, si
provvede mediante le somme determinate ai sensi dell’articolo 18,
comma 2.
10. L’autorità competente, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza
dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6
a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in
materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività
produttive.
11. Nell’ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10
sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di
circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell’autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora
lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, chiede
all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare
l’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8,
l’autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le
condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti
previsti nel presente decreto, oppure nega l’autorizzazione in caso
di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto.
L’autorizzazione per impianti di competenza statale di cui
all’allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; in caso di
impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale,
il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale
procedura. L’autorizzazione integrata ambientale non può essere
comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di
valutazione di impatto ambientale.
13. L’autorità competente può chiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine
massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della
documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al
comma 12, nonchè il termine previsto per la conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi
fino alla presentazione della documentazione integrativa.
14. L’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale
previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L’autorizzazione
integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di
cui all’elenco riportato nell’allegato II. L’elenco riportato
nell’allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle attività produttive e della salute, d’intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico,
presso l’ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
16. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le
informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari
di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato I,
qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare, ai
sensi dell’articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso
informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto
nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l’autorità competente non provveda a concludere il
procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il
potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le
modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso
di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all’articolo 7,
nonchè l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.
L’autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti
esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre
2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel
caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l’attuazione delle prescrizioni,
l’autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre
2007. L’autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti
nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all’esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire
le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell’articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità
competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto
ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale
dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le
province e i comuni territorialmente competenti e i gestori,
specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli
interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità
competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18,
assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e
la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta
giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento
giorni.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 novembre 1977, n. 303, reca: «Istituzione e ordinamento
dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato.».
«Art. 12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.».
– Il regolamento (CE) n. 761/2001 è pubblicato nella
G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.
– Per il testo degli articoli 7, 8, 14, 14-ter e
14-quater della legge 241 del 1990, si vedano le note alle
premesse.
– Gli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 così recitano:
«Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito
il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco
sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o
manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta
nella prima classe, può essere permessa nell’abitato,
quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per
l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giomi
prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale,
quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute
pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a
determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.».
«Art. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli
di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da
manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di
danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le
norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il
pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere
di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico
della legge comunale e provinciale.».
– Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
vedi nota alle premesse.
– La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275. Entrata in vigore il 25 ottobre
2003.
– Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi nota nelle premesse.
L’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così
recita:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). – 1. Il
diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica
amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
– L’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 così recita:
«Art. 5 (Poteri sostitutivi). – 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattività che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all’ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».
Art. 6.
Indirizzi per garantire l’uniforme applicazione
sul territorio nazionale

1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive
e della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l’uniforme
applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da
parte delle autorità competenti.
Art. 7.
Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo
complesso. L’autorizzazione integrata ainbientale di attività
regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE
contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se
sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto
ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti
dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in
considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere
emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di
trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro,
acqua, aria e suolo, nonchè i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui è ubicato l’impianto. Se necessario,
l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l’articolo 8, i valori limite di emissione, i
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno
riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili,
senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande
distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell’ambiente nel suo insieme.
5. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata
ambientale osservando quanto specificato nell’articolo 4, commi 1, 3
e 4. In mancanza delle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1,
per gli impianti nuovi l’autorità competente rilascia comunque
l’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto
previsto nell’allegato IV.
6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 4,
comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonchè l’obbligo di comunicare
all’autorità competente i dati necessari per verificarne la
conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l’autorizzazione stabilisce
in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 4,
comma 1, e del decreto di cui all’articolo 18, comma 2, le modalità
e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 11,
comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, quanto
previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici.
Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al
presente comma sono trasmesse per il tramite dell’osservatorio di cui
all’articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici.
7. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolareper le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto
definitivo dell’impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del
17 agosto 1999, n. 334, l’autorità competente ai sensi di tale
decreto trasmette all’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso di decorrenza del termine stabilito dall’articolo 5, comma 12,
senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l’autorità
competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale e provvede
al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento
ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L’autorizzazione integrata ambientale può contenere altre
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall’autorità competente. Le disposizioni di cui al
successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per
adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale.
Note all’art. 7:
– La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
– Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
vedi note alle premesse.
Art. 8.
Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure
più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Art. 9.
Rinnovo e riesame

1. L’autorità competente rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell’autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata
ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o
aggiornandole, a partire dalla data di cui all’articolo 5, comma 18,
per gli impianti esistenti, e a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici
ai quali si applica il disposto dell’articolo 17, comma 4, per i
quali il primo rinnovo dell’autorizzazione è effettuato dopo sette
anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. A tale fine, sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all’autorità competente
una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 1. Alla
domanda si applica quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.
L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta
giorni con la procedura prevista dall’articolo 5, comma 10. Fino alla
pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, risulti registrato ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1
è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui
all’articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni
otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, risulti certificato
secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è
effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della
predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui
all’articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni
sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame è effettuato dall’autorità competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque quando:
a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività
richiede l’impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo
esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell’autorizzazione, l’autorità
competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi
fissati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell’inquinamento.
Nota all’art. 9:
– Il regolamento (CE) n. 761/2001 è pubblicato nella
G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114. Entrato in vigore il
27 aprile 2001.
Art. 10.
Modifica degli impianti o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche
progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 2, comma 1,
lettera m). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario,
aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà
notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso
tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino
sostanziali, il gestore invia all’autorità competente una nuova
domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
Si applica quanto previsto dall’articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative
prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del comma 2 si applica il disposto dell’articolo 9, comma 5, e
dell’articolo 5, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della
gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne
danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente,
anche nelle forme dell’autocertificazione.
Art. 11.
Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione
all’autorità competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore
trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite
nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere
tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
ai sensi dell’articolo 5, comma 6.
3. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente, negli altri casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con
particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonchè al rispetto dei
valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3,
l’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanz:iarie
del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni
straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini
del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati
all’autorità competente indicando le situazioni di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e
proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui
all’allegato I, e che abbia acquisito informazioni in materia
ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche
all’autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle
condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso
dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del
pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 5, comma 6, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività
autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni
di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o
di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini
dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente
territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Note all’art. 11:
– Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39
vedi note alle premesse.
– Per l’art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, vedi le note all’art. 5.
– L’art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre
l993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61 così recita: «Art. 03. (Agenzie
regionali e delle province autonome). – 1. Per lo
svolgimento delle attività di interesse regionale di cui
all’articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di
prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale,
eventualmente individuate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e
province autonome con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,
attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali
le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le
attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi
multizonali di prevenzione, nonchè il personale,
l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui
all’art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e
sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
1, personale già in organico presso di esse o presso enti
finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
regionali da cui provenga il personale dell’Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che sulla base di parametri quali la
densità di popolazione, la densità di sorgenti
inquinanti, la presenza di recettori particolarmente
sensibili, la densità di attività produttive ed agricole,
permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
per l’area di competenza delle Agenzie regionali e di
strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale,
finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all’attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonchè di coordinamento con l’attività di
prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in
settori tecnici corrispondenti alle principali aree di
intervento e articolate in dipartimenti provinciali o
subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a
definire l’organizzazione nonchè la dotazione tecnica e di
personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con
l’osservanza, per quanto riguarda l’aspetto sanitario,
delle disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto
all’azione delle province, dei comuni e delle comunità
montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali
dell’Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attività con i servizi delle unità sanitarie locali.
5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano
con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di
cui all’art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto
tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
del medesimo art. 1. In attesa dell’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle
Agenzie di cui al presente articolo è confermato il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni
regionali dell’Albo di cui all’art. 10 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le
Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono
regolati dall’accordo di programma di cui al comma 6
dell’art. 1 del presente decreto.».
Art. 12.
Inventario delle principali emissioni e loro fonti

1. I gestori degli impianti di cui all’allegato I trasmettono
all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, per il tramite dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni
anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo, dell’anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, in conformità a quanto previsto dalla Commissione
europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, già
stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all’autorità
competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
anche per l’invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.
Note all’art. 12:
– L’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 così recita:
«Art. 10. (Inventano delle principali emissioni e loro
fonti). – 1. (Omissis).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente,
sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di
cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla
Commissione europea.».
– Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi note alle premesse.
– Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
vedi note alle premesse.
Art. 13.
Osservatorio

1. Al fine di garantire una più efficiente applicazione delle
norme in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento e segnatamente per le finalità specificate
nell’allegato VI è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio un osservatorio sull’applicazione
comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del
presente decreto a servizio delle autorità competenti. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all’aggiornamento dell’allegato VI e sono stabilite le modalità di
organizzazione e funzionamento dell’osservatorio di cui al presente
articolo.
2. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti
le domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i successivi
aggiornamenti, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè un
rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni
della autorizzazione integrata ambientale.
3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all’articolo 5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente
articolo, quelli di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 11, nonchè
altri dati utili per le finalità dell’osservatorio sono trasmessi al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per il tramite
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e i servizi
tecnici, secondo il formato e le modalità anche telematiche
stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al funzionamento dell’osservatorio si provvede mediante le
risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente.
Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, nè rimborsi
spese e gli stessi assicurano la partecipazione nell’ambito delle
attività istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso
dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
Note all’art. 13:
– La direttiva 96/61/CE è pubblicata pubblicata nella
G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
– Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi nota alle premesse.
Art. 14.
Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, attraverso l’osservatorio di cui
all’articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici ogni
tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa
all’applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori
limite di emissione applicati agli impiantidi cui all’allegato I e
alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano,
sulla base dell’apposito formulano già emanato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
predispone e invia alla Commissione europea una relazione
sull’attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell’ambiente,
sulla base del questionario, stabilito con decisione della
Commissione europea 1999/391 del 31 maggio 1999, e successive
modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra
il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2006.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di
intesa con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero
della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede ad assicurare la partecipazione dell’Italia allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonchè alle
relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere
accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità
di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il
coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti
dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente
comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole
e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6
dell’allegato I.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche
avvalendosi dell’osservatorio di cui all’articolo 13, provvede a
garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui
al comma 3 e adotta d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, modalità di scambio di informazioni tra le autorità
competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Note all’art. 14:
– L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 così recita:
«Art. 11 (Scambio di informazioni). – 1. Le autorità
competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente ogni tre
anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa
all’applicazione del presente decreto, ed in particolare ai
valori limite di emissione applicati agli impianti di cui
all’allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui
detti valori si basano, sulla base di un apposito
formulano, stabilito con decreto del Ministro
dell’ambiente, conforme a quanto stabilito dalla
Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire
entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
– Per la direttiva 96/61/CE vedi le note all’art. 13.
– La direttiva 91/692/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1991, n. L 377.
Art. 15.
Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato
dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel
momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico.
Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’Unione
europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire
effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio
territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle
competenze statali, l’autorità competente, qualora constati che il
funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea,
informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che
provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchè, nei casi di cui al
comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che
consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorità
competente.
Art. 16.
Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I
senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena
dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la
sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte
dall’autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I dopo
l’ordine di chiusura dell’impianto è punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità
competente la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 1.
5. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità
competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all’articolo 11, comma 2.
6. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato
motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità
competente, la documentazione integrativa prevista dall’articolo 5,
comma 13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di
competenza statale e dall’autorità competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo sono versate all’entrata dei bilanci
delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto, dalla data di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme
di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
Note all’art. 16:
– Si riporta il testo dell’art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). – è ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore
della presente legge non consentivano l’oblazione.».
Art. 17.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla
vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e
del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell’articolo 5. I gestori degli impianti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44,
che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all’allegato II
dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di
applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il
progetto di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio
2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 5,
comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra
siano stati già presentati alla data di entrata in vigore del
presente decreto la loro valutazione è effettuata nell’ambito del
procedimento integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima
autorità presso la quale sono stati avviati. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative all’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio
degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del
presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il
predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la decisione
definitiva in ordine all’autorizzazione integrata ambientale è
rimessa al Consiglio dei Ministri.
3. Le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono
luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida
di cui all’articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione.
è facoltà del gestore di integrare la domanda già presentata a
seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui
all’articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui
all’articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione
dell’integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell’articolo 9, comma 1, sono fatte
salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonchè
le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte
le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla
data di rilascio dell’autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa
autorità che ha rilasciato l’autorizzazione verifica la necessità
di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell’articolo 9,
comma 4.
5. Quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, non si applica al
gestore di una attività industriale per la quale è prevista
l’emanazione di un calendario ai sensi dell’articolo 5, comma 3, per
la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della
conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro
tale termine.
Note all’art. 17:
L’art. 2, comma 1, lettera s), l’art. 6, comma 3, e
l’allegato II del decreto 16 gennaio 2004, n. 44, così
recitano:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) – r) (omissis);
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale
l’autorizzazione è stata rilasciata prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. Si considerano,
altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia
a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti,
nonchè le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto
conformemente alla normativa vigente, che, entro dodici
mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di
avvalersi dell’autorizzazione generale da emanarsi ai sensi
dell’art. 9, comma 2.».
«Art. 6. (Criteri temporali di applicazione). – 1. – 2.
(Omissis)
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto
esistente presenta all’autorità competente, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, una relazione
tecnica contenente la descrizione delle attività di cui
all’allegato I che superano le soglie di consumo indicate
nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per
prevenire l’inquinamento, della qualità e della quantità
delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui
all’art. 3, comma 1, nonchè, se necessario, un progetto di
adeguamento, indicando le misure che intende adottare per
rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 1.
Fatte salve diverse disposizioni dell’autorità competente,
adottate ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il
gestore attua il progetto di adeguamento con le modalità
indicate nello stesso progetto.».
«Allegato II (art. 3, comma 1).
Valori limite di emissione.
Il presente allegato individua, per le attività
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, valori limite di emissione in relazione a determinate soglie di consumo di solvente da rispettare per gli impianti nuovi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per gli impianti esistenti dal 31 ottobre 2007.
I valori limite negli scarichi gassosi si intendono relativi al flusso volumetrico normalizzato emesso dal singolo camino, strettamente necessario ad una efficace, nonchè efficiente captazione dei COV rilasciati dall’attività e previa detrazione dei flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o diluizione.

Tabelle
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Appendice 1
Attività di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.
La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante è definita come:
la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale più la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o, alternativamente, la superficie totale del prodotto rivestito nell’impianto.
La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula:
(2 x peso totale della scocca) / (spessore medio della lamiera x densità della lamiera).
Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite.
La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell’impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.
Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonchè al solvente utilizzato per pulire l’attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.
Tabella

Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori della tabella di cui sopra, devono rispettare i requisiti di cui al punto 6.1.».
– L’art. 3, comma 2, del citato decreto n. 372 del 1999 così recita:
«Art. 3 (Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale). – 1. (Omissis);
2. Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo lì, comma 4. Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la efinizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.».

Art. 18.
Disposizioni finali

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall’art. 11, comma 3, sono a carico del gestore.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 5, comma 9. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonchè della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all’allegato V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d’impatto ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicat attraverso l’osservatorio di cui all’articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici, nell’ambito dei compiti istituzionali ad essa demandati.
5. L’autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A tale fine l’autorità competente può avvalersi dell’osservatorio di cui all’articolo 13 del presente decreto.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
8. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sono stabilite le modalità di coordinamento delle fasi procedurali connesse tra il procedimento unico di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al presente decreto.
10. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, connessi con gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

Note all’art. 18:
– Si riporta il testo dell’art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante: «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali.»:
«6-quater. (Disponibilità di dati ambientali e territoriali). – 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all’assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, egionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell’ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell’ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
– Per il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, vedi nota alle premesse.

Art. 19.
Abrogazioni

1. è abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. è abrogata la lettera d) dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. è abrogato l’articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. . Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2005 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro delle politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all’art. 19:
– L’art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 così recita:
«2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale eve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di ui alle lettere del comma precedente.».
«Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS). – 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) abrogato;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
3. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonchè da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
4. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubbica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L’autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l’efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l’art. 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.».
– Per l’art. 77, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi nota alle premesse.
– Per il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, vedi nota alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 (Contenuto dell’autorizzazione).
1. Abrogato;
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 il provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:
a) l’ubicazione della discarica, nonchè la delimitazione dell’area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;
d) l’elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l’esplicita approvazione del progetto definitivo
dell’impianto e dei piani di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i) e i);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
l) l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m) l’obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell’allegato 2; n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all’art. 14, sulla base di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3. L’autorizzazione all’esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14. Qualora la Regione rilasci l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l’attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.
4. Abrogato.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento n. 761 gennaio CE, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni.
6. La Regione assicura che l’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

Allegato I

(articolo 1, comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITà INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere
alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchè la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.

4. Industria chimica.

Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.
5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Allegato II
(articolo 5, comma 14)

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIà IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).
4. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9) (1).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell’Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 14, il presente allegato II è modificato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
(1) Si noti che l’attività non è di per sè soggetta al presente decreto, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività di cui all’allegato I.

Allegato III
(articolo 2, comma 1, lettera g)

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI è OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE.

Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscoro all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

Allegato IV
(articolo 2, comma 1, lettera o)

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente;
12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.

Allegato V
(articolo 2, comma 1, lettera i)

CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITà INDUSTRIALI DI CUI ALL’ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE.

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

=====================================================================
Classe di prodotto |Soglie* Gg/anno
=====================================================================
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o |
insaturi, alifatici o aromatici) | 200