Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
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Gazzetta Ufficiale N. 174 del 29 Luglio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l’anno 2001, ed in particolare l’articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attivita’ produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:
«attitudini e capacita’ adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita’ adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita’ adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita’ e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2001.
L’art. 21, cosi’ recita:
«Art. 21 (Delega al Governo per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione). – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell’adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e’ emanato con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell’art. 2.
2. L’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attivita’ dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All’art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola:
"puo’" e’ sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d).».
Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratori durante il lavoro».
Il testo dell’art. 2, cosi’ come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi’ recita:
«Art. 2 (Definizioni).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa’, anche di fatto, che prestino la loro attivita’ per conto delle societa’ e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi’ equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilita’ dell’impresa stessa ovvero dell’unita’ produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attivita’ di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unita’ produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di
cui all’art. 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attivita’ lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrita’ dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unita’ produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, cosi’ come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi’ recita:
«Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione).
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unita’ produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, una o piu’ persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’art.
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’art. 8-bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita’ necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attivita’ svolta nell’espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo’ avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione o protezione.
5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unita’ produttiva, e’ comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita’ dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unita’ produttiva, a favore della quale e’ chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita’ e i requisiti professionali di cui all’art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanita’ e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo’ individuare specifici requisiti, modalita’ e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche’ il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e’ per questo liberato dalla propria responsabilita’ in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unita’ sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione e’ corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2.
Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). – 1. Le capacita’ ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e’ necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle universita’, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e’ necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita’ tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E’ fatto salvo l’articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita’ di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attivita’ a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministr zioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e’ disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza 1.
Possono svolgere l’attivita’ di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l’attivita’ medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all’articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all’istituzione dei corsi di formazione di cui all’articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l’attivita’ di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita’ in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacita’ dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunita’ europea del 15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita’ produttive
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all’art. 3:
– Il decreto del Ministro della sanita’ 16 gennaio 1997 reca: «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.».
– L’art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi’ recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato