Decreto 11 febbraio 2003

Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi.

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Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 febbraio 2003
Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l’acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente
l’adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura
2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000, e prorogato per l’anno 2003
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 69, comma 14;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente
l’affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo
della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, concernente
il regolamento recante disciplina dell’attivita’ dei consorzi di
gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con riferimento all’art.
2 concernente l’affidamento, in via definitiva, della gestione della
pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei
richiamati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, e successive
modificazioni, concernente la sperimentazione dell’attivita’ di pesca
dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale marittimo veneto;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, concernente la
sperimentazione dell’attivita’ di pesca dei molluschi bivalvi nei
compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, recante la proroga al
30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei consorzi
nonche’ al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla
gestione sperimentale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002, recante, anche per il
consorzio costituito nell’ambito del Compartimento marittimo di
Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la
proroga al 30 giugno 2002 della sperimentazione della pesca dei
molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta,
Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini,
Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di
Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i consorzi
di gestione e tutela dei molluschi bivalvi;
Visto l’art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel
testo modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s);
Visto il parere n. 4515/02 reso dal Consiglio di Stato – Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 20 dicembre 2002
concernente la costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la
cattura dei molluschi bivalvi;
Ritenuto di dover conformare al predetto parere del Consiglio di
Stato la disciplina per l’affidamento, in via definitiva, della
gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi;
Considerata la competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela dell’ecosistema in base alla quale si ritiene di dover
stabilire tempi e linee guida comuni affinche’ le regioni Abruzzo,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche,
Molise, Puglia, Veneto esplichino le rispettive competenze in materia
di consorzi gestionali sulla base di criteri armonizzati di
sostenibilita’ ecosistemica;
Decreta:
Art. 1.
1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base
compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998,
puo’ essere affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei
compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia,
Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San
Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia.
2. Le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Veneto, sedi dei consorzi di
cui al precedente comma, provvedono, entro trenta giorni
dall’adozione del programma pluriennale di cui all’art. 2,
all’affidamento di cui al comma precedente ai consorzi esistenti e/o
all’istituzione di nuovi consorzi anche su base sub-compartimentale
nel rispetto dei principi di tutela dei molluschi bivalvi e
dell’ecosistema della fascia costiera di cui al presente decreto.
Art. 2.
1. Per le finalita’ di cui al precedente art. 1, comma 2, si
ritiene opportuno che le regioni adottino, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale
che, tenendo conto delle specificita’ geomorfologiche di ciascun
areale, garantisca, nel territorio di competenza, l’equilibrio tra
prelievo dei molluschi bivalvi e reali capacita’ di riproduzione
degli stessi anche attraverso la determinazione di quantitativi
massimi di cattura di molluschi bivalvi distinti per specie,
l’indicazione di modalita’ per l’attuazione del ripopolamento nonche’
i tempi e/o gli areali per i periodi di riposo biologico.
2. Il programma, sulla base delle risultanze scientifiche fornite
da istituti di ricerca riconosciuti e dei pareri delle commissioni
consultive locali per la pesca marittima di cui alla legge n.
963/1965, indica altresi’ ogni altra misura di razionalizzazione del
funzionamento dei consorzi di gestione volta a garantire il rispetto
delle pertinenti norme comunitarie anche attraverso la previsione di
attivita’ di vigilanza in aggiunta alle forze di polizia cui compete
per legge.
3. Ciascuna regione, con proprio atto normativo da emanarsi entro
il medesimo termine di cui al comma 1, puo’ dispone che, per il
territorio di competenza, l’attivita’ consortile rimanga disciplinata
interamente o in parte dalla disciplina nazionale preesistente al
decreto ministeriale 5 agosto 2002 nelle premesse indicato che e’
abrogato, fatto salvo l’art. 3, comma 11, unitamente ai decreti
ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 per la parte
concernente l’istituzione dei comitati ivi indicati. Nel medesimo
termine, ciascuna regione puo’ prevedere l’istituzione di un fondo di
solidarieta’ per fronteggiare le calamita’ che compromettono lo stato
dei molluschi bivalvi, richiedendo un contributo all’avvio del Fondo
medesimo alla Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura che
provvedera’ a gravare sui pertinenti fondi, allo scopo destinati
dall’atto di proroga del VI Piano triennale citato nelle premesse.
4. Compatibilmente con le disposizioni del precedente comma, nelle
more dell’intervento normativo regionale, vigono tutte le norme
preesistenti al decreto ministeriale 5 agosto 2002 in materia di
gestione e tutela dei molluschi bilvalvi.
Art. 3.
1. Fermo restando il totale numerico della flotta italiana
autorizzata alla draga idraulica, gia’ fissato fino al 2008, ai sensi
della legge n. 164/1998, con decreto ministeriale 21 luglio 1998, la
regione puo’, nel territorio di competenza, rideterminare, su base
compartimentale, la distribuzione della flotta in misura
eco-compatibile sulla base delle risultanze scientifiche disponibili
per l’areale.
Art. 4.
1. Su richiesta di almeno cinque regioni, ove hanno sede i consorzi
di cui all’art. 1, comma 1, il Ministero delle politiche agricole e
forestali – Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, sentita
la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla
legge n. 963/1965, istituisce un Consiglio permanente Stato-regioni
per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei
molluschi bivalvi.
Art. 5.
1. I progetti di ricerca in materia di tutela e gestione dei
molluschi bivalvi, su proposta della regione, sono trasmessi alla
Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura per la
sottoposizione al parere del Comitato per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di
cui all’art. 6 della legge n. 41/1982.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato