Fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero-professionale intramuraria.
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IL MINISTRO DELLA SANITA’
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n 662/1996 concernenti l’attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 con il quale è stata data attuazione al citato comma 14;
Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito di ricorsi prodotti dalla regione Lombardia e dalla Federazione sindacale medici dirigenti (FESMED), con ordinanze in data 9 giugno 1997, ha sospeso l’esecutività del predetto decreto, osservando che lo stesso regola "aspetti ed attività che esulano dall’attribuzione di legge";
Ritenuto che – salvo ed impregiudicato l’esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso le anzidette pronunce – appare comunque incontestabile la competenza del Ministro della sanità a disciplinare con il decreto di cui al ricordato art. 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, i termini per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12 della stessa legge, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché lo svolgimento dei consulti e delle consulenze;
Ritenuta la necessità di evitare che le ricordate decisioni, determinando una lacuna normativa, possano ingenerare dubbi circa l’obbligatorietà di un regime della professione medica nelle strutture pubbliche imposto direttamente dalla legge, così compromettendo il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore;
Ritenuto, pertanto, in attesa dell’esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato e della decisione del merito da parte del tribunale amministrativo regionale, di disciplinare alcuni specifici aspetti attuativi del predetto art. 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, al fine di salvaguardare il processo di realizzazione del sistema di esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, così come prevista dalla stessa legge n. 662 del 1996 in avanzata fase di attuazione in tutto il territorio nazionale;
Visti i commi 10, 11, 11-bis e 12, dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, in ragione dell’urgenza, di prescindere dal sentire le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 5 a 19 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i direttori generali delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali attivano ed organizzano, entro e non oltre il 30 giugno 1997, l’attività libero-professionale intramuraria per il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).
2. La comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dai commi 8 e 11 dell’art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 1997.
3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni ed enti pubblici che svolgono attività sanitaria ed applicano già al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, attivano ed organizzano l’attività intramuraria entro la predetta data del 30 giugno 1997, previo adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2.
1. Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
2. Fino all’entrata in vigore della predetta disciplina e salvo ed impregiudicato l’esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato e la decisione del merito del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi in premessa indicati, le consulenze sono svolte secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed i controlli del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità sono effettuati dai servizi ispettivi delle aziende secondo i propri ordinamenti, fermo restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 1997
Il Ministro: BINDI