Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006.
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IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l’istituzione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto
l’istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
dall’art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione
medica operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse
assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle
attivita’ professionalizzanti;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che
prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, concernente
l’istituzione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica;
Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno
2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti
nell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visti in particolare il comma 1 dell’art. 43 del decreto
legislativo n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi
dell’Osservatorio, la determinazione degli standard per
l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le
singole specialita’ e la indicazione dei requisiti di idoneita’
generali della rete formativa e delle singole strutture che la
compongono;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al
riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3
dell’art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse
assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle
attivita’ professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati
dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visto il documento relativo agli standard per l’accreditamento
delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialita’, trasmesso dal prof. Latteri, presidente
dell’Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;
Vista la nota del presidente dell’Osservatorio n. 69 del
20 gennaio 2006, con cui e’ stato trasmesso il documento relativo ai
requisiti di idoneita’ generali della rete formativa e i requisiti
specifici in rapporto alle singole specialita’;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Acquisita l’intesa del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono
essere posseduti dalle strutture di tutte le specialita’ e gli
standard specifici relativi alle singole specialita’, di cui
all’allegato n. 1, facente parte integrante del presente
provvedimento, conformemente a quanto disposto nell’art. 43 del
decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte
dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.
Art. 2.
Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneita’
generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole
specialita’, di cui all’allegato n. 2 del presente provvedimento,
cosi’ come previsto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999,
determinati da parte dell’Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica.
Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro: Moratti
ALLEGATI
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato