Decreto 17 maggio 2001

Determinazione dei criteri in ordine alle modalità di aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio.

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L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visti i DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88, che rendono esecutivi gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati di branche a visita e branche strumentali con il servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge n. 724/94 ed, in particolare, il comma 6, dell’art. 6, ai sensi del quale sono accreditate provvisoriamente presso il servizio sanitario nazionale tutte le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate alla data del 1° gennaio 1993, nei limiti delle prestazioni stabilite in convenzione;
Visto il decreto n. 24059 dell’11 dicembre 1997, con il quale sono state individuate le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell’ambito del servizio sanitario regionale e sono state determinate le relative tariffe;
Vista la legge n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche in materia di protezione dei lavoratori dal rischio biologico;
Preso atto che il sistema delle strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali è ampiamente diffuso sul territorio regionale con i vantaggi di avvicinare le strutture al cittadino e di evitare nel contempo disagi per la fruizione delle prestazioni stesse a carico del servizio sanitario regionale;
Considerato che l’ottimizzazione dell’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali relative alla medicina di laboratorio può essere conseguita mediante forme di aggregazione di strutture, ferma restando l’attuale dislocazione territoriale delle medesime quale rete dei servizi in favore dei cittadini;
Ritenuto di procedere all’emanazione di criteri in ordine alle modalità di aggregazione di strutture specialistiche relative alla medicina di laboratorio;
Decreta:

Art. 1

E’ consentita l’aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche – microbiologia – virologia – anatomia e istologia patologica – genetica – immunoematologia di cui all3 del nomenclatore tariffario regionale, preaccreditate ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della legge n. 724/94.
Art. 2

L’aggregazione di strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio può attuarsi secondo due modalità:
a)  le strutture ed i professionisti che intendono aggregare i loro servizi individuano nella struttura di uno dei partecipanti quella che sopporterà l’intero carico di lavoro; il direttore tecnico della struttura individuata come sede centrale può anche svolgere la funzione di direttore tecnico del servizio centralizzato;
b)  le strutture ed i professionisti che intendono aggregare i loro servizi approntano un nuovo laboratorio centralizzato soggetto alle autorizzazioni per l’esercizio delle attività analitiche che ivi si espleteranno; uno dei direttori delle strutture o uno dei professionisti afferenti al nuovo laboratorio può essere nominato anche direttore tecnico del laboratorio centralizzato, permanendo lo stesso direttore tecnico nella struttura nella quale esercitava già tale funzione.
La nuova struttura centralizzata, non rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo n. 229/99, dovrà essere autorizzata a norma del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37.
Presso tale struttura, che resta chiusa al pubblico, sono eseguibili solamente le prestazioni per le quali la stessa ha ottenuto l’autorizzazione.
Art. 3

I soggetti che intendono aggregare i loro servizi costituiscono, ex novo, una figura giuridica associativa scelta fra quelle consentite dal codice civile; copia di tale atto costitutivo è inviata alla relativa Azienda unità sanitaria locale per le verifiche di competenza, fermo restando che gli stessi rimangono esclusivi titolari del rapporto di preaccreditamento della propria struttura ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della legge n. 724/94.
Ciascuna struttura o professionista può avvalersi soltanto di un unico servizio di centralizzazione.
Art. 4

E’ data facoltà alle strutture che utilizzeranno la centralizzazione dei servizi di trasferire beni strumentali da utilizzare per l’esecuzione delle prestazioni non più direttamente eseguite; il singolo professionista o la struttura comunica alla competente Azienda unità sanitaria locale tali trasferimenti.
Art. 5

Il trasferimento dei campioni biologici alla struttura centralizzata deve avvenire secondo le buone pratiche di laboratorio.
Rimangono escluse dalla possibilità di trasporto e centralizzazione le prestazioni di emogasanalisi, ammoniemia, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale.
Art. 6

Responsabile professionale nei confronti dell’assistito rimane, in ogni caso, il direttore tecnico della struttura ove si è effettuato il prelievo.
Art. 7

Ai fini del controllo di congruità ciascun servizio centralizzato, comunque costituito, trasmette alla competente Azienda unità sanitaria locale il foglio notizie riguardante l’acquisto di tutti i reagenti utilizzati per l’effettuazione delle prestazioni.Art. 8

E’ fatto obbligo dell’adozione in materia di tutela dei lavoratori dai rischi biologici di quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 maggio 2001.
PROVENZANO

(2001.21.1061)