Decreto 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

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Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo 2006

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita’ di pagamento e dei compensi al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Rilevata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25
persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione
diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di
attivita’ industriali e/o artigianali.
2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell’allegato al presente
decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di
cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali
esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli
edifici e/o locali esistenti gia’ adibiti ad ufficio alla data di
entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di
interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano
presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per
le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata
in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche
sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione
edilizia secondo la definizione riportata all’art. 3 (L), comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in
locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,
non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non
ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali
e’ richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del
decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,
recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita’ soggette alle visite di
prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta
provvisorio in corso di validita’ rilasciato ai sensi della legge
7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al
Titolo IV dell’allegato al presente decreto entro cinque anni
dall’entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti
ai controlli di prevenzione incendi, non e’ richiesto alcun
adeguamento qualora:
a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli
obiettivi di incolumita’ delle persone e tutela dei beni, i locali
destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione
europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari
dell’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni complementari e finali
1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500
addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale
osservanza delle disposizioni di cui all’allegato al presente
decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per
l’ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento
ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e’ rimessa
alla diretta responsabilita’ del titolare dell’attivita’. Le
modalita’ di presentazione della domanda devono essere conformi a
quanto stabilito all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno
4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative
alle modalita’ di presentazione ed al contenuto delle domande per
l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche’
all’uniformita’ dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla
trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o
interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra
tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’importo dovuto
e’ calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA
COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD
UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.
Titolo I
GENERALITA’
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell’interno
30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e’
possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o
fino al piu’ prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel
calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche
il percorso d’esodo in unica direzione all’interno di locali ad uso
comune;
piano di riferimento: piano ove avviene l’esodo degli occupanti
all’esterno dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano
della strada pubblica o privata di accesso;
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilita’ delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacita’ motorie in attesa dei soccorsi;
edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed
eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con
strutture di fondazione comuni;
edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di
esodo indipendenti;
scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto
al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata
secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere incombustibili;
la parete esterna dell’edificio su cui e’ collocata la scala,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni
lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In
alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle
protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;
presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti
contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento
ipotizzabile;
archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del
materiale di ufficio ove normalmente non vi e’ presenza di persone.
Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in
pianta non eccedente 1,5 m2.
2. Classificazione.
1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi
nelle seguenti tipologie:
tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
tipo 5: con oltre 1000 presenze.
Titolo II
UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE
3. Ubicazione.
3.1. Generalita’.
1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel
rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni
vigenti, da altre attivita’ che comportino rischi di esplosione o
incendio.
2. Gli uffici possono essere ubicati:
a) in edifici isolati;
b) in edifici a destinazione mista, purche’ sia fatta salva
l’osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;
3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza
antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i
requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra
del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino
alla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali
ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m devono essere
protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi
sicuri dinamici.
3.2. Accesso all’area.
1. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono
avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse
anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).
2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi
superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilita’ di
accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco,
almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purche’
cio’ consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi
interni al piano.
3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti
devono essere adottate misure atte a consentire l’operativita’ dei
soccorsi.
4. Separazioni – Comunicazioni.
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:
a) possono comunicare direttamente con attivita’ ad essi
pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi
del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;
b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di
caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attivita’
soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la
suddetta limitazione non si applica alle seguenti attivita’ ad uso
esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche
disposizioni previste nella presente regola tecnica:
vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del
decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;
archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del
Ministro dell’interno 16 febbraio 1982;
c) sono vietate le comunicazioni con altre attivita’ ad essi
non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982), dalle
quali devono essere separati mediante elementi costruttivi di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se
richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
2. Per le attivita’ accessorie di cui al successivo punto 8,
soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del
decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, si applicano le
disposizioni riportate allo stesso punto.
5. Caratteristiche costruttive.
5.1. Resistenza al fuoco.
1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI
secondo quanto riportato:
piani interrati: R e REI/EI 90;
edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e
REI/EI 90;
edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.
2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad
esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di
resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico
di incendio.
3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree
a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione
incendi all’uopo emanate nonche’ quanto stabilito dalla presente
regola tecnica.
4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi
strutturali e di compartimentazione nonche’ delle porte e degli altri
elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in
conformita’ al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).
5.2. Reazione al fuoco.
1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di
classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno
10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono
essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste
al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di
reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell’interno
15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di
seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, e’ consentito l’impiego di materiali di classe 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel
caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti
interne mobili, e’ consentito adottare materiali in classe 1 di
reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a
condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento
automatico;
b) in tutti gli altri ambienti e’ consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne
mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di
spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche’ i
materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti
in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo
spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste
alla precedente lettera a), e’ consentita l’installazione di
controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche’ di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza
agli elementi costruttivi, purche’ abbiano classe di reazione al
fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle
effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili
fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali
isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere
incombustibili. E’ consentita l’installazione di materiali isolanti
combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi
realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI/EI 30.
3. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono
prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire
conformemente a quanto previsto all’art. 4 del decreto del Ministro
dell’interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i
prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto
del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche
ed integrazioni.
4. E’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle
pareti e dei soffitti, purche’ opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le
modalita’ e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro
dell’interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
1992).
5.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su
piu’ piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente
tabella.
=====================================================================
| Attivita’ di cui al  |  Attivita’ di cui al
Altezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,
metri)        |  lettera a) (in m2)  |  lettera b) (in m2)
=====================================================================
sino a 12….         |        6.000         |         4.000

 

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