Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Gazzetta Ufficiale N. 57 del 9 Marzo 2006
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita’
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
Visto l’art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE che
stabilisce che per il triennio che ha inizio il gennaio 2005, lo
Stato membro, sulla base del Piano nazionale di assegnazione di cui
all’art. 9 e nel rispetto dell’art. 10 della medesima direttiva,
decide in merito alle quote totali di emissioni di CO2 che assegnera’
in tale periodo nonche’ in merito all’assegnazione di quote al
gestore di ciascuno impianto regolato dalla direttiva;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione del
21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di
registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunita’ Europea ed in particolare l’art. 14 che delega il
Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva
2003/87/CEE;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316,
recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunita’ europea, ed in particolare l’art. 3,
comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per
la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorita’
nazionale competente, nonche’ l’art. 3, comma 2, che stabilisce che
il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di CO2
predisposto ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2003/87/CE dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
delle attivita’ produttive, notificato alla Commissione europea in
data 15 luglio 2004 con nota 5164/RAS/2004, vale quale Piano
nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli
aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di
cui all’art. 2 del decreto-legge, nonche’ le modifiche e le
integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di
approvazione del Piano stesso;
Visti i decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004
di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciati ai sensi
del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge
30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare gli articoli 4, comma 2 e
gli articoli 5, comma 1 dei medesimi decreti, recanti rispettivamente
le disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra e le
disposizioni sulla restituzione delle quote di emissione di gas
serra;
Visto il decreto DEC/RAS/065/2006 recante la ricognizione delle
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra effettuata ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 di ciascuno dei decreti di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati;
Visto il decreto DEC/RAS/066/2006 recante l’autorizzazione ad
emettere gas a effetto serra rilasciati ai sensi del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n.
316 ed in particolare l’art. 5 e l’art. 6, recanti rispettivamente le
disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra e le
disposizioni sulla restituzione delle quote di emissione di gas
serra;
Visto il decreto DEC/RAS/023/2006 recante disposizioni per la
verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall’art. 14,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero delle attivita’ produttive a seguito della
raccolta di informazioni di cui all’art. 2 del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273 hanno integrato il Piano nazionale di
assegnazione e notificato l’integrazione alla Commissione europea in
data 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2005) 1527 finale
del 25 maggio 2005;
Vista la base-dati delle informazioni rilevate ai sensi dell’art. 2
del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 al fine della
predisposizione dell’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007 trasmessa dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici in data 14 novembre 2005 con nota protocollo n.
41967;
Visto lo schema di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007 predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e dal Ministero delle attivita’ produttive sulla base del
Piano nazionale di assegnazione sopra citato, della relativa
integrazione e della decisione della Commissione europea C(2005)1527
finale del 25 maggio 2005;
Considerato che lo schema di assegnazione sopra citato e’ stato
trasmesso alle Commissioni parlamentari in data 6 dicembre 2005 con
nota n. 7266/RAS/2005 ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge
30 dicembre 2004, n. 316 e trasmesso alla Conferenza di cui all’art.
8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, in data 6 dicembre 2005
con nota n. 7267/RAS/2005 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge
30 dicembre 2004, n. 316;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari espressi in data
21 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005 e il parere della Conferenza di
cui all’art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data 15 dicembre 2005 in merito al sopra citato schema di
assegnazione;
Considerato che l’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007 di cui all’allegato 1 del presente decreto e’ stata
definita sulla base dello schema di assegnazione sopra citato;
Visto il parere favorevole della Commissione europea espresso in
data 22 febbraio 2006 con nota protocollo n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06),
in merito all’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007 di cui all’allegato 1 del presente decreto;
Considerata l’urgenza di procedere all’assegnazione delle quote di
CO2 per il periodo 2005- 2007 e al rilascio delle quote di CO2 per
gli anni 2005 e 2006 agli impianti esistenti cosi’ come definiti
nello schema di decisione sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
1. E’ adottata la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per
il periodo 2005-2007 di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. Le quote di cui al comma 1 assegnate agli impianti esistenti
titolari di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2004, n. 316, sono contenute negli elenchi settoriali di
cui all’allegato 1.
3. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione
per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, quale Autorita’ nazionale competente ai
sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, sono assegnate agli impianti nuovi entranti le quote di
emissioni di CO2 per il periodo 2005-2007 sulla base dei criteri di
cui all’allegato 1 del presente decreto.
Art. 2.
Rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
1. In conformita’ agli elenchi settoriali di cui all’allegato 1,
l’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1, comma 3 rilascia
le quote di CO2 assegnate per gli anni 2005 e 2006 ai gestori degli
impianti ivi indicati. Entro il 28 febbraio 2007 vengono rilasciate
le quote di CO2 assegnate per l’anno 2007.
2. Il rilascio delle quote di CO2 e’ effettuato attraverso il
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni di cui
all’art. 3.
Art. 3.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni
1. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici
predispone, conserva e amministra il Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissioni (di seguito: Registro) al fine
dell’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate,
possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita’
previste dal presente decreto. Nel Registro sono inoltre annotati i
dati contenuti nella comunicazione annuale delle emissioni di ciascun
impianto titolare di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata ai sensi dell’art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo’ possedere quote di
emissioni. Il Registro contiene separata contabilita’ delle quote di
emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa
persona rivesta il ruolo di gestore di piu’ impianti, il Registro
contiene contabilita’ separata per ciascun impianto.
3. I gestori degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, devono
presentare all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi
tecnici, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
domanda di iscrizione secondo le modalita’ pubblicate sul sito web
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da quella di cui
al comma 3, che intenda trasferire o cancellare quote ai sensi
dell’art. 4, deve presentare preventivamente all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e i servizi tecnici domanda di iscrizione
secondo le modalita’ pubblicate sul sito web dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici.
5. Il Registro e’ accessibile al pubblico secondo le modalita’ e
nei limiti previsti dall’allegato XVI del regolamento (CE) 2216/2004.
Art. 4.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni e’ libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione delle
quote di emissioni previsto dall’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra rilasciata ai sensi dell’art. 1, decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, il gestore utilizza quote di
emissione di cui abbia ottenuto l’annotazione nel Registro a proprio
favore. L’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1, comma 3,
provvede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni
restituite.
3. Le quote di emissioni rilasciate da autorita’ competenti di
altri Stati membri dell’Unione europea possono essere utilizzate per
l’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di
quote sono effettuate attraverso il Registro secondo le modalita’
pubblicate sul sito web dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e i servizi tecnici.
5. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle
emissioni previsto dall’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra rilasciata ai sensi dell’art. 1, decreto-legge 12 novembre
2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2004, n. 316, il gestore invia all’Autorita’ nazionale
competente di cui all’art. 1, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun
anno una dichiarazione relativa alle attivita’ ed alle emissioni
dell’impianto nell’anno solare precedente da predisporre secondo le
modalita’ da definire attraverso apposito decreto. La prima
dichiarazione, relativa alle attivita’ e alle emissioni dell’anno
2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006.
6. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere corredata da
attestato di verifica fornito da un organismo verificatore
riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 a seguito di
verifica della comunicazione. Tale verifica accerta l’affidabilita’,
credibilita’ e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e
delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate
dall’impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi
discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute
nella dichiarazione e le emissioni effettive. Contestualmente alla
prima dichiarazione delle emissioni di ogni impianto il soggetto
riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 accerta inoltre la
congruenza della comunicazione di cui al comma 5 con la comunicazione
di cui all’art. 2 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 316. Il verificatore comunica i risultati della verifica di
congruenza all’Autorita’ nazionale competente contestualmente al
rilascio dell’attestato di verifica.
7. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e’ corredata
da attestato di verifica, l’Autorita’ nazionale competente di cui
all’art. 1, comma 3, provvede affinche’ il gestore dell’impianto non
possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la
suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
8. L’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1, comma 3,
provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi
momento su richiesta del detentore delle stesse.
Art. 5.
Chiusure e sospensioni
1. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione di cui ai commi 3 e 4 devono:
a) comunicare all’Autorita’ nazionale competente di cui all’art.
1, comma 3, il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione
entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
b) inviare all’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1,
comma 3, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla
precedente lettera a), secondo le modalita’ da definire attraverso
apposito decreto della stessa Autorita’, una dichiarazione sulla
quantita’ di emissioni rilasciate dall’impianto fino alla data della
chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di
verifica di cui all’art. 4, comma 6;
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di
cui alla precedente lettera a), quote di emissione annotate sul
Registro e corrispondenti alle quantita’ di emissioni rilasciate
dall’impianto cosi’ come da dichiarazione di cui alla precedente
lettera b).
2. I gestori degli impianti in stato di parziale chiusura o
parziale sospensione di cui al comma 5 devono darne comunicazione
all’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1, comma 3, almeno
sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione
parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della
autorizzazione.
3. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in
cui interrompe le proprie attivita’ in via definitiva. I criteri per
l’individuazione e le modalita’ di gestione degli impianti in stato
di chiusura sono definiti in allegato 1.
4. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in
cui l’impianto sospende le proprie attivita’ di produzione in via
temporanea. I criteri per l’individuazione e le modalita’ di gestione
degli impianti in stato di sospensione, incluse le sospensioni
parziali, sono definiti in allegato 1.
5. Un impianto viene considerato in stato di parziale chiusura o
parziale sospensione nei casi in cui le condizioni di cui ai commi 3
e 4 si applicano solo a parte dell’impianto.
6. L’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 1, comma 3,
provvede alla cancellazione delle quote di emissioni restituite ai
sensi del comma 1, lettera c), dal Registro di cui all’art. 3.
7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, la relativa assegnazione
viene annullata nella misura in cui le quote da essa previste non
sono state rilasciate.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all’allegato 1,
le disposizioni del presente decreto si applicano fino a quando non
siano operative le disposizioni in materia previste dal decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CEE di cui
all’art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Direttore generale
della Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio
Clini
Allegato 1
DECISIONE DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CO2 PER IL PERIODO 2005-2007
ELABORATA AI SENSI DELL’Art. 11, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA
2003/87/CE. ELENCHI SETTORIALI