Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2006
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE
per la ricerca ambientale e lo sviluppo
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita’
e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva n. 2003/87/CE);
Visto l’art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che
gli Stati membri provvedono affinche’ le comunicazioni delle
emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate
secondo i criteri definiti all’allegato V della direttiva medesima;
Visto l’allegato V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i
criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai
gestori degli impianti;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del
29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e
la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi
della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316,
recante Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva n.
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunita’ europea, ed in particolare l’art. 3,
comma 1;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunita’ europea ed in particolare l’art. 14 che delega il
Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva n.
2003/87/CEE;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle
comunicazioni delle emissioni previste dall’art. 14, paragrafo 3,
della direttiva n. 2003/87/CE. Tali disposizioni sono applicabili
fino a quando non saranno operative le disposizioni in materia
previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa
direttiva.
Art. 2.
Riconoscimento ai fini dell’attivita’ di verifica
1. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica delle comunicazioni
delle emissioni prevista dall’art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE
e’ soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell’Autorita’
nazionale competente di cui all’art. 3, comma 1 del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui
agli articoli seguenti.
Art. 3.
Procedura per il riconoscimento
1. Gli organismi che intendono svolgere l’attivita’ di verifica di
cui all’art. 2 ne fanno richiesta all’Autorita’ nazionale competente
di cui all’art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:
a) domanda contenente:
i. ragione sociale;
ii. sede legale;
iii. struttura legale;
iv. ruolo del firmatario della domanda;
v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacita’
finanziarie;
b) la/le attivita’ per le quali e’ richiesto il riconoscimento
secondo il formato di cui all’allegato 1;
c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle
comunicazioni delle emissioni previste dall’art. 14, paragrafo 3
della direttiva n. 2003/87/CE ottenuto presso altro Stato membro
dell’Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;
d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche
delle comunicazioni dei gestori, con l’indicazione della tipologia di
rapporto contrattuale;
e) curricula firmati del personale di cui al punto d);
f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per
assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle
emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la
partecipazione con successo a tali sessioni;
g) l’elenco delle eventuali attivita’ condotte dal richiedente
nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto
serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende
l’annualita’ di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il
committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso
di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/CE, ai settori ed alle
categorie dimensionali di cui all’allegato 1;
h) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per
lo svolgimento delle attivita’ di verifica e per la garanzia
dell’imparzialita’ ed indipendenza;
i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale
dell’organismo che richiede il riconoscimento, consapevole delle
conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti
dati non piu’ rispondenti a verita’, dichiara la veridicita’ della
documentazione presentata, nonche’ la piena rispondenza ai criteri
descritti nell’art. 4, comma 2, e si impegna a rispettarli per tutto
il tempo in cui svolgera’ le attivita’ di verifica.
2. L’Autorita’ nazionale competente, di cui all’art. 3, comma 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, verifica la
completezza e correttezza della documentazione presentata, valuta il
possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e rilascia il
riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 4.
Requisiti per il riconoscimento
1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
a) imparzialita’ e indipendenza;
b) competenze del gruppo di verifica;
c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita’;
d) ricorsi e reclami;
e) documentabilita’ e tracciabilita’ dell’operato;
f) garanzie finanziarie.
2. L’allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del
possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti
a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:
a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica
di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al
regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE;
b) o iscrizione all’albo speciale delle societa’ di revisione
contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.
Art. 5.
Pubblicita’
1. La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell’attivita’ di
verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall’art. 14,
paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE, e’ pubblicata sul sito
internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento sono
ugualmente pubblicate su tale sito.
Art. 6.
Valutazione dell’operato degli organismi verificatori
1. L’Autorita’ nazionale competente di cui all’art. 3, comma 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la
qualita’ dei rapporti di verifica e valuta l’operato degli organismi
verificatori in termini di competenze dimostrate e indipendenza. In
caso di esito negativo della valutazione, l’Autorita’ nazionale
competente ne da’ comunicazione all’organismo interessato e procede,
se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.
Roma, 26 gennaio 2006
Il direttore generale: Clini
Allegato 1
SETTORI DI VERIFICA
L’esperienza acquisita in impianti classificati nella colonna C
e’ valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle
categorie dimensionali A, B e C.
|A1|B2|C3