Trasferimento dell’attività convenzionale da un comune ad un altro ricadente nella medesima Azienda unità sanitaria locale.
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L’ISPETTORE GENERALE DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO
Visto l’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge n.595/85;
Vista la legge n. 67 dell’11 marzo 1988;
Visto il D.P.R. n. 119 del 23 marzo 1988;
Visto il D.P.R. n. 120/88;
Vista la legge n. 412/91;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Vista la circolare n. 258 del 19 luglio 1985 e la nota n. 2497 del 19 agosto 1986 dell’Assessorato regionale della sanità, con le quali sono state disciplinate le modalità di trasferimento dell’attività convenzionale nell’ambito dello stesso comune;
Visto il decreto n. 23973 del 3 dicembre 1997, con cui, al fine di garantire una più omogenea presenza delle strutture sanitarie convenzionate nel territorio, si è consentito il trasferimento dell’attività convenzionale in un comune diverso da quello di originaria ubicazione purché ricadente nella medesima Azienda unità sanitaria locale;
Visto il decreto n. 21545 del 21 febbraio 1997, con il quale il sistema di accreditamento provvisorio, regolato dalla legge n. 724/94, ai sensi della quale sono accreditate provvisoriamente presso il servizio sanitario nazionale tutte le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate alla data dell’1 gennaio 1993, nei limiti delle prestazioni stabilite in convenzione, è stato prorogato fino a quando non saranno determinati gli standards di qualità che costituiscono requisiti per l’accreditamento definitivo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1997, viene assegnata alle Regioni, nell’ambito della propria autonomia, la competenza a disciplinare i criteri e le modalità per l’accesso al sistema dell’accreditamento definitivo delle strutture pubbliche e private in pos sesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4 e 5 del l’art. 2 del sopraccennato D.P.R., ancorché in precedenza non convenzionate, quale momento insostituibile per la successiva stipula dei nuovi rapporti;
Visto l’art. 67 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001;
Ritenuto, nelle more di quanto sopra, di dover garantire l’uniforme erogazione di prestazioni specialistiche in quei comuni completamente sprovvisti di strutture pubbliche e private convenzionate, di dover consentire ai soggetti già convenzionati e provvisoriamente accreditati, che ne facessero richiesta, la possibilità di trasferire la propria attività convenzionale in comune diverso da quello dell’originaria ubicazione, purché ricadente nella medesima Azienda unità sanitaria locale, sprovvisto di strutture pubbliche e private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per la quale la struttura privata richiedente risulta provvisoriamente accreditata;
Visto l’art. 8 ter, quater e quinquies del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
Considerato che da parte del Ministero della sanità e di questo Assessorato non sono stati emanati i provvedimenti di cui all’art. 8 quater del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Decreta:
Art. 1
Nelle more che sia data attuazione alle disposizioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, al decreto legislativo n. 229/99 e all’art. 67 della legge regionale 6/2001, è consentito ai soggetti già titolari di convenzioni e provvisoriamente accreditati di trasferire la propria attività convenzionale in un comune diverso da quello dell’originaria ubicazione purché ricadente nella medesima Azienda unità sanitaria locale, che sia completamente sprovvisto di strutture pubbliche e private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per la quale la struttura richiedente risulta provvisoriamente accreditata.
Art. 2
Il trasferimento dell’eventuale richiedente non può essere consentito se il comune di originaria ubicazione dell’attività convenzionale, a causa del richiesto trasferimento, dovesse restare completamente sprovvisto di strutture pubbliche o private convenzionate eroganti prestazioni specialistiche per la specifica branca per quale la struttura privata richiedente risulta provvisoriamente accreditata.
Art. 3
Le strutture già convenzionate e provvisoriamente accreditate per più branche potranno essere autorizzate al trasferimento, complessivo e contemporaneo, di tutte le branche solo se per tutte sussistono le condizioni di cui agli artt. 1 e 2. In caso contrario, il trasferimento della struttura poli-convenzionata non potrà essere autorizzato.
Art. 4
Per l’attuazione dei presupposti previsti agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, che costituiscono condizione indispensabile per un eventuale trasferimento di attività convenzionale, devono individuarsi i seguenti criteri uni formi di valutazione:
a) la convenzione per il laboratorio generale di base e per la chimica-clinica e tossicologia con RIA (comunemente individuati come esami RIA) va intesa come convenzione per doppia branca;
b) la convenzione per le branche di radiologia e terapia fisica va intesa come convenzione per doppia branca, così come quella per radiologia e radioterapia;
c) la convenzione per la medicina nucleare, in vivo e in vitro, va intesa come convenzione per un’unica e singola branca;
d) la convenzione per l’ortopedia con F.K.T. va intesa come convenzione per doppia branca.
Art. 5
L’istanza di trasferimento, motivata secondo le modalità del presente decreto, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente secondo l’allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto; copia della stessa dovrà essere inviata per conoscenza all’Assessorato regionale della sanità, gruppo 39° I.R.S.
Art. 6
Qualora per lo stesso comune e per la medesima branca dovessero pervenire più istanze, sarà presa in considerazione, ferme restando le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4, esclusivamente quella del professionista o della struttura che ha stipulato per prima il rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale; a parità di data della presentazione dell’istanza, invece, assumerà priorità la valutazione dell’istanza relativa al professionista o alla struttura erogante prestazioni specialistiche nel comune più vicino a quello dove viene richiesto il trasferimento.
Art. 7
Il settore di medicina di base dell’Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente provvederà, entro 30 giorni, all’istruttoria dell’istanza per la verifica della sussistenza delle condizioni che possono dar luogo al trasferimento dell’attività di che trattasi ex artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
Nel caso di sussistenza delle condizioni per il trasferimento, il predetto ufficio dovrà comunicare, entro 15 giorni, il formale nulla osta all’interessato, affinché produca la documentazione di rito per la variazione del l’autorizzazione sanitaria. Copia del predetto atto dovrà essere trasmessa per conoscenza al gruppo 39° IRS.
Art. 8
Il titolare della struttura interessata dovrà presentare al servizio di igiene pubblica territorialmente competente formale istanza tendente ad ottenere la nuova autorizzazione sanitaria al trasferimento, pena l’annullamento dello stesso iter procedurale. Il servizio di igiene pubblica, di concerto con il settore di medicina di base, dovrà predisporre, ai sensi del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, gli atti necessari al trasferimento dell’attività, nel rispetto del comma 2, art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1997.
In ogni caso la citata autorizzazione, ove ne sussistano i presupposti, dovrà essere rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza dell’interessato al competente servizio di igiene pubblica. Infine, con atto deliberativo, il direttore generale prenderà atto dell’avvenuto trasferimento del l’attività convenzionale e gli uffici competenti dell’Azienda unità sanitaria locale dovranno trasmettere copia della delibera all’Assessorato regionale della sanità, gruppo 39° I.R.S., per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2001. AMARI
Allegato A
Al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale
e, p.c. All’Ispettorato regionale sanità
gruppo 39° I.R.S.
via M. Vaccaro n. 5 – Palermo