Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.
[divider]
G.U. 2.9.1997, n. 204
IL MINISTRO DELLA SANITà
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l’attività libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N. e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza del S.S.N;
Visto in particolare l’art. 1 che definisce le competenze del Ministero della sanità;
Visto il proprio decreto 11 giugno 1997 concernente fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero-professionale intramuraria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.;
Decreta:
Art. 1. Attività libero – professionale
1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
2. L’attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato.
3. Il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dei dipartimenti di prevenzione di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale in favore di soggetti privati, nell’ambito del territorio che ricade sotto la competenza dell’ufficio cui è addetto. Lo stesso divieto si applica al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 2. Categorie professionali
1. Le disposizioni del presente decreto, relative all’attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, si applicano a tutto il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell’attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario dell’équipe ed al personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale.
2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all’attività libero-professionale extramuraria ed all’opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano al personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario nonché agli psicologi equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche.
Art. 3. Soggetti ed enti destinatari
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del S.S.N., dipendente dalle U.S.L. e dalle aziende ospedaliere, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative all’attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria ed all’opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 2, che presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere è le altre strutture universitarie di ricovero e cura, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del S.S.N., devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel presente decreto.
Art. 4. Opzione
1. L’opzione per l’attività libero-professionale intramuraria o extramuraria ha valore per un periodo di tre anni. Essa deve essere rinnovata nel caso in cui il dipendente assuma servizio a seguito di pubblico concorso o di mobilità in altra azienda o a seguito di incarico quinquennale nella stessa o in altra azienda.
2. Al termine del periodo di tre anni l’opzione per l’attività libero-professionale extramuraria deve essere rinnovata. In assenza di conferma dell’opzione si intende che il dipendente abbia optato per l’esercizio dell’attività libero-professione intramuraria.
3. Limitatamente al primo triennio di attuazione del presente decreto, il direttore generale, in relazione a motivate esigenze assistenziali, può accogliere l’eventuale domanda di revoca dell’opzione per l’attività libero-professionale extramuraria. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
4. L’opzione per l’attività libero-professionale intramuraria può essere revocata, entro un anno dall’opzione stessa, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte della U.S.L. o dell’azienda ospedaliera di continuare ad assicurare gli spazi ed i letti per l’attività libero-professionale intramuraria per come organizzata e attivata al momento dell’opzione. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica all’amministrazione.
5. Nell’avviso per l’attribuzione dell’incarico di dirigente di secondo livello può essere previsto che il candidato, nella domanda di partecipazione all’avviso, dichiari preventivamente la opzione che effettuerà in caso di incarico. La dichiarazione preventiva di opzione per l’attività libero-professionale, che costituisce titolo di preferenza per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, vincola il candidato in caso di conferimento dell’incarico stesso.
Art. 5. Attività di consulenza e consulti
1. L’attività di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all’art. 3 o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con i quali l’azienda ha stipulato a tal fine appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l’attività libero-professionale intramuraria.
2. Le attività di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro è considerata attività libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attività; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.
3. L’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della struttura è regolata da appositi accordi fra l’azienda ed l’istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali.
4. L’accordo fra l’azienda e l’istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle prestazioni e le modalità di versamento all’azienda; il numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale.
5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d’intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l’attività di consulenza:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese;
d) durata delle convenzioni.
6. Rientra nell’attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.
8. Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell’orario di lavoro. L’onorario del consulto, fissato dall’azienda d’intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua
il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall’azienda.
9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza dal vigente contratto collettivo.
10. Sono escluse dall’ambito della disciplina del presente decreto le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.
Art. 6. Controllo
1. Ai sensi del comma 62 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la U.S.L. provvede all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni sull’incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate o non accreditate.
2. La U.S.L. svolge, altresì, attività di accertamento nei confronti del personale delle aziende ospedaliere e degli altri enti di cui all’art. 3, su richiesta dei rispettivi organi di gestione.
3. Le istituzioni sanitarie private sono tenute a fornire, su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni utili all’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.
4. Il personale è tenuto a comunicare all’azienda di appartenenza le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego.
5. Per agevolare il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, il Ministero della sanità pubblica annualmente l’elenco delle case di cura accreditate, anche parzialmente, e di quelle non accreditate.
6. Al personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 7.
Resta fermo quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 1997
Il Ministro: BINDI