Linee guida dell’ organizzazione dell’ attività libero – professionale intramuraria per gli aspetti riguardanti il personale universitario
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G.U. 5.8.1997, n. 181
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività
libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l’art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, emana le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale;
Considerato che il predetto art. 4 dispone che le linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze delle didattiche e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Ministro della sanità il giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
17 giugno 1997 con il quale sono stati fissati i termini per l’attivazione e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 concernente l’attività libero-professionale e l’incompatibilità del personale della dirigenza del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31luglio 1997 con il quale sono state emanate le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Decreta:
Le linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca sono quelle stabilite dal seguente articolo.
Art. 1. Organizzazione dell’attività intramuraria
1. I direttori generali delle aziende ospedaliere in cui operano strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, nel provvedere alla regolamentazione ed alla organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa l’attività di consulenza in conformità alle disposizioni ed alle linee guida emanate l’attività di consulenza in conformità alle disposizioni ed alle linee guida emanate ai sensi degli articoli 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, verificano, con il concorso dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia gli aspetti riguardanti le esigenze della didattica e della ricerca, in rapporto alla compatibilità con lo stato giuridico del personale universitario.
Roma, 31luglio 1997
Il Ministro della sanità
BINDI
Il Ministro dell’un università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER