Decreto 8 febbraio 2005

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita’ europee 2003/83/CE, del 24 settembre 2003. Gazzetta Ufficiale N. 121 del 26 Maggio 2005.

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 Gazzetta Ufficiale N. 121 del 26 Maggio 2005

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l’attuazione delle direttive della Comunita’ economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell’Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 213 dell’11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si e’ provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita’ europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;
Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 114 del 17 maggio 1996;
Ritenuta la necessita’ di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/83/CE, adottata dalla Commissione delle Comunita’ europee in data 24 settembre 2003;
Vista la rettifica alla direttiva 2003/83/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 58 del 26 febbraio 2004;
Visto il parere espresso dall’Istituto superiore di sanita’ con nota n. 50727 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.
1. L’allegato II, recante l’elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, e’ modificato come segue:
a) il numero d’ordine 178 e’ sostituito da: «178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo»;
b) il numero d’ordine 375 e’ cancellato;
c) il numero d’ordine 414 e’ sostituto da: «414 Alchil – ed alcanolamine secondarie e loro sali». L’allegato III, parte I, recante l’elenco delle sostanze il cui uso e’ vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, e’ modificato conformemente all’allegato A del presente decreto.
3. L’allegato V, sezione I, parte I, recante l’elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici e’ modificato conformemente all’allegato B del presente decreto.

Art. 3.
1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori a decorrere dal 24 marzo 2005 e non possono essere venduti ne ceduti al consumatore finale dopo il 24 settembre 2005.
Il presente decreto, che sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro
delle attività produttive Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 259

ALLEGATI
pag. 9 omissis
pag. 10 omissis
pag. 11 omissis

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato