Attuazione della direttiva 88/677/CEE recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici , a norma dell’art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990).
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G.U. 20.9.1991, n. 221 – S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 88/677/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, di seguito indicata come "legge", è modificata in conformità a quanto previsto dagli articoli successivi.
Art. 2.
1. Il comma 4 dell’art. 2 della legge è sostituito dal seguente:
"4. E’ vietato l’uso di coloranti diversi da quelli indicati nell’allegato IV.".
2. L’allegato III, parte seconda, della legge diviene allegato IV, parte prima; l’allegato IV, parte prima, diviene allegato III, parte seconda.
Art. 3.
1. L’art. 8 della legge è sostituito dal seguente:
"Art. 8. – 1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all’interno della Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell’impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L’indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l’indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest’ultimo caso sull’imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall’esterno o non si tratti di prodotto solitamente commercializzato soltanto ad unità. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 7. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro………………", seguita dalla data stessa o dall’indicazione del punto dell’etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall’indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell’indicazione chiara e nell’ordine, del mese e dell’anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l’indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) le precauzioni particolari ritenute opportune per la utilizzazione del prodotto e, comunque, le diciture specificate nella colonna "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta", previste negli allegati alla presente legge, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in specie per quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, la cui presenza deve essere richiamata sul recipiente sull’imballaggio;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull’imballaggio di detti prodotti;
f) il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non Membri della Comunità economica europea.
2. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, le diciture di cui al comma 1 devono essere riportate almeno sull’imballaggio, a cura del venditore.
3. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al comma 1.
4. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l’uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all’art. 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.
5. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136.
6. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell’imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
8. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire tremilioni.
9. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede, con decreto ad adeguare le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti cosmetici ad eventuali ulteriori direttive della Comunità economica europea. ".
2. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dal testo originario dell’art. 8 della legge, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a 7 del nuovo testo dell’art. 8 previsto dal comma 1 del presente articolo, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori a partire dal 1° gennaio 1992 e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1993.
Art. 4.
1. I commi 7 e 8 dell’art. 10 della legge sono sostituiti dai seguenti:
"7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova, preventiva comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) dello stesso comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.".
2. Dopo il comma 8 dell’art. 10 della legge è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire, con decreto, che i dati relativi alle sostanze previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli già comunicati, siano forniti al Ministero e alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di categoria, mediante idoneo supporto magnetico, secondo le modalità precisate nello stesso decreto.".
3. Dopo il comma 12 dell’art. 10 della legge è aggiunto il seguente:
"12-bis. In caso di cessazione dell’attività, i produttori e gli importatori devono darne comunicazione al Ministero della sanità e alla regione, entro sessanta giorni.".
4. Il comma 15 dell’art. 10 della legge è sostituito dal seguente:
"15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall’autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire seimilioni.".
Art. 5.
1. Dopo l’art. 10 della legge è inserito il seguente:
"Art l0-bis. – 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono essere osservati per assicurare l’agevole individuazione dell’importatore in ogni fase della distribuzione e della vendita di cosmetici provenienti dall’estero.
2. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire seimilioni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1991