Legge 10 agosto 2000, n. 251

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica.

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Gazzetta Ufficiale n. 208 del 06-09-2000
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivita’ dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche’ dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanita’ in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanita’, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilita’ e gestione delle attivita’ di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Art. 2.
Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarita’ e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivita’, attivita’ dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita’ organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3.
Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita’ tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita’.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita’ organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 4.
Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita’ di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita’ pubblica e veterinaria. Tali attivita’ devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilita’ derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita’ e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilita’ e gestione delle attivita’ di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Art. 5.
Formazione universitaria
1. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita’, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o piu’ decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le universita’ nelle quali e’ attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
1. Il Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanita’ e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, e’ regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanita’ sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonche’ delle modalita’ di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalita’ analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita’ della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attivita’ e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi’ 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 251):
Presentato dal sen. Di Orio ed altri il 10 maggio 1996.
Assegnato alle commissioni riunite 7a (Istruzione) e 12a (Igiene), in sede referente, il 19 giugno 1996, con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 11a e parlamentare per le questioni regionali.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione (Igiene) in sede referente, il 23 settembre 1996, con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12a commissione l’8 ottobre 1996; 22 e 28 gennaio 1997; 25 febbraio 1997; 20, 24, 25, 31 marzo 1998, 7 maggio 1998.
Esaminato in aula il 4 gugno 1998 e approvato in un testo unificato il 9 giugno 1998 con numeri 251 (Di Orio ed altri); 431 (Carcarino ed altri); 744 (Lavagnini); 1619 (Servello ed altri); 1648 (Di Orio ed altri); 2019 (Tomassini ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 4980):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 giugno 1998, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.
Esaminato dalla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 e 25 marzo 1999; 13, 14 e 27 aprile 1999; 7 luglio 1999.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 15 settembre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 21 settembre 1999.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 22 settembre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 14 ottobre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede redigente, il 20 e 26 ottobre 1999; 10 e 16 novembre 1999; 19 gennaio 2000 e 2 febbraio 2000.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 9 luglio 1999 (atto n. 4980/A – relatore on. Battaglia).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto numeri 251 – 431 – 744 – 1619 – 1648 2019 B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene), in sede referente, il 15 giugno 2000, con parere delle commissioni 1a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 22 e 29 giugno 2000.
Assegnato nuovamente alla 12a commissione (Igiene), in sede deliberante, il 13 luglio 2000.
Esaminato ed approvato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 19 luglio 2000.
 
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 5:
– Il testo dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, e’ il seguente:
"95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato dagli atenei, con le modalita’ di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita’ a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia’ svolto, l’eventuale serialita’ dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita’ a livello internazionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita’ didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita’ e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita’ di attivazione da parte di universita’ italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
Note all’art. 6:
Il testo dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall’art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e’ il seguente:
"Art. 18. – 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta’, per l’ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalita’ di nomina dei vincitori;
g) le modalita’ ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.".
– Il testo dell’art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e’ il seguente:
"Art. 26 (Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale). – 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita’ prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione e’ altresi’ consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita’ coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita’ documentate presso studi professionali privati, societa’ o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gia’ appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello e’ inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all’art. 15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell’area dirigenziale di cui all’art.
46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, e’ altresi’ inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale gia’ ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell’anzianita’ di cinque anni nella posizione medesima, puo’ partecipare a concorsi, disciplinati dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica gia’ corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilita’ di posti vacanti in tale fascia.
2-quater. Con il regolamento di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita’ per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. E’ assicurata la corrispondenza di funzioni, a parita’ di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu’ elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo’ essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo [I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento]. (Periodo soppresso dall’art. 14, D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546 – Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Note all’art. 7:
– Il testo dell’art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’ il seguente:
"2. Le aziende unita’ sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonche’ della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico".
– Il testo del comma 4 dell’art. 15-septies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e’ il seguente:
"4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio".
– La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
– Il testo dell’art. 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e’ il seguente:
"Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. In ogni azienda e’ costituito il collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita’ cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita’ tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attivita’ libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per la elaborazione del programma di attivita’ dell’azienda, nonche’ per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l’attivita’ e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio".
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato