Norme per l’ attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
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LEGGE 11 ottobre 1986 , n. 713
(G.U. 30.10.1986, n. 253 – S.O.)
Norme per l’ attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull’epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l’aspetto estetico o correggere gli odori corporei.
2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell’allegato I annesso alla presente legge.
Art. 2.
1. Le sostanze indicate nell’allegato Il non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell’allegato Il è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l’osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7.
3. L’impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.
4. E’ vietato l’uso di coloranti diversi da quelli indicati negli allegati III e IV.
5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell’allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell’allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l’utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l’impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l’impiego viene ammesso e imporre l’adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.
Art. 3.
1. Salvo che i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 7, chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell’allegato Il è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell’allegato V – sezione 1°, o filtri U.V. non compresi nell’allegato V – sezione 2°, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2.
2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000.
3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell’allegato V, sezioni prima e seconda od in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2.
4. In caso di prodotti fabbricati all’estero, le pene previste nei commi precedenti si applicano all’importatore.
Art. 4.
1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell’articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medici-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:
a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonché stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate;
b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalità disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalità proprie dei prodotti cosmetici.
3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.
4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici e importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono comunicare al Ministero della sanità gli elenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici.
Art. 6.
1. L’Istituto superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l’Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all’articolo 5:
a) fornisce valutazioni tecniche per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7;
b) propone al Ministro della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.
2. I criteri di massima in ordine all’idoneità per i locali e le attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici di cui all’articolo 10 vengono stabiliti dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 7.
1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.
2. Il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione.
3. Con lo stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.
6. Se il fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto.
7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 8.
1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell’impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddi-fare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7. Essa è indicata con la dicitura " Usare preferibilmente entro…", seguita dalla data stessa o dall’indicazione del punto dell’etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall’indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell’indicazione chiara e nell’ordine, del mese e dell’anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l’indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcolica;
e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;
f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull’imballaggio multiplo di detti prodotti;
g) il paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea.
2. In caso di impossibilità pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull’imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto.
3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l’uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all’articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.
4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.
5. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell’imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.
Art. 9.
1. E’ vietato usare nell’etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall’articolo 1.
2. Salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti dall’autorità sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
3. Nei messaggi pubblicitari autoriz-zati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medi-cinali.
Art. 10.
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale.
3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell’ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell’imprenditore.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l’altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all’articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell’inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.
6. La comunicazione deve contenere:
a) l’indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell’impresa e dell’officina di produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l’acquisto o il leasing delle attrezzature sopraddette;
c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;
d) l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alla lettera a), dello stesso comma 6 deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.
9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.
10. Il Ministero della sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti di produzione al fine di acquisire elementi per l’espletamento dei compiti affidati dalla presente legge.
11. In qualsiasi momento l’autorità sanitaria competente può accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e può disporre l’adozione di particolari cautele e l’esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 4.
12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.
13. Nel caso di prodotti cosmetici "allo stato estero" il competente organo della vigilanza sanitaria – previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali – può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di prelievo in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l’assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.
14. La suddetta operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei commi 1, 5, 6, 7 e 8, a quelle impartite dall’autorità sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
Art. 11.
1. L’autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all’articolo 7.
2. Sino alla emanazione del decreto di cui all’articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell’importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all’ingrosso o al minuto.
4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l’autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all’autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all’autorità competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l’Istituto superiore di sanità.
7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dalla autorità sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.
8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.
9. Il Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l’ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma, 7.
10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 12.
1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.
Art. 13.
1. All’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l’autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno tre anni la funzione di direttore tecnico di cui all’articolo 10, pur essendo sprovvisti di una delle lauree ivi indicate, possono proseguire nell’attività stessa, purché entro quattro mesi documentino alla competente autorità regionale la medesima attività e ottengano il corrispondente attestato abilitante.
2. L’autorità predetta, sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un attestato abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata, dandone comunicazione al Ministero della sanità.
Art. 15.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella preparazione di cosmetici sostanze incluse nell’allegato II. I produttori e gli importatori di cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal commercio entro trenta giorni dalla data predetta.
2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma 3 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all’allegato V, sezione seconda, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.
6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel precedente comma 5 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della presente legge può proseguire nell’attività purché presenti la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data.
8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 3;
9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle pene di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 3, ovvero a quelle previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli allegati o al mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.
10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresì, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
11. Chi viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni previste dal comma 15 dell’articolo 10.
Art. 16.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l’articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 17.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero della sanità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli elenchi di cui agli allegati Il, III, IV e V, con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate, della denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di identificazione utili ad una più agevole comprensione degli elenchi medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri