Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
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Gazzetta Ufficiale N. 86 del 14 Aprile 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’Autorità puo’ inoltre richiedere all’operatore pubblicitario,
ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto
ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità
dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo’ essere
inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi
di reiterata inottemperanza l’Autorità puo’ disporre la sospensione
dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorita».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull’emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: «Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). – 1.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
ed organizzazioni, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, nonchè ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all’Autorità garante che siano
inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del
presente decreto, la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L’Autorità puo’ disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o
della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura
dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il
committente non è conosciuto, puo’ richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorità puo’ inoltre richiedere all’operatore
pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del
messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito,
anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorità puo’ disporre che l’operatore
pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei
dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto
dei diritti o interessi legittimi dell’operatore
pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve
essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorità garante, prima di
provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
6. L’Autorità provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o
il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie
il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già
iniziata. Con la decisione di accoglimento puo’ essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonchè, eventualmente, di un’apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la
pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa ritenuto illecito continuino a produrre
effetti.
6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso
l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione. Nel
caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli
articoli 5 e 6 la sanzione non puo’ essere inferiore a
25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l’adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza
e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità puo’ disporre la sospensione
dell’attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire
le informazioni o la documentazione di cui al comma 3,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,
28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell’Autorità.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la
tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
13. è comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza
sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile nonchè,
per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia
di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, nonchè delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto si applica l’art. 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.».
Art. 2.
1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2305):
Presentato dall’on. Giulietti ed altri il 7 febbraio
2002.
Assegnato alla X commissione (Attività produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002,
con pareri delle commissioni I, II, VII, IX e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 29 ottobre 2002; 20
novembre 2002; 26 marzo 2003; 14 maggio 2003; 4 giugno
2003; 9 luglio 2003.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28
gennaio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2717):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere
delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione il 6 aprile 2004; 27
ottobre 2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio
2005; 2 febbraio 2005.
Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 24 febbraio 2005 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante,
il 9 marzo 2005 ed approvato il 15 marzo 2005.
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). – 1. Il giudice di
pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,
627, 631, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.
639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.
639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di
cui all’art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 637, 638, primo
comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli
articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
penale.
2. Il giudice di pace è altresì competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante "testo unico in materia di
sicurezza";
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione";
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "testo
unico delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l’acquisto di
nuove macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n.
107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione, a norma dell’art. 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della
direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, a norma dell’art. 54 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
p) abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo
codice della strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della
direttiva n. 90/3 85/CEE concernente i dispositivi
medici"».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato