Ordinamento della professione di biologo
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio di tale professione.
Art. 2. Obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo
Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo.
L’iscrizione nell’albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine soltanto per ciò che riguarda l’esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato
Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, alolegno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né? pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.
Art. 4. Segreto professionale
Il professionista iscritto nell’albo non può, senza giusta causa, rivelare, un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.
Art. 5. Requisiti per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale
Per essere iscritto nell’albo o nell’elenco speciale, è necessario:
a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente, a territori non uniti politicamente all’Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) essere abilitato all’esercizio della professione di biologo;
e) avere la residenza in Italia.
Art. 6. Iscrizioni nell’albo di professori universitari e liberi docenti
Nell’albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisiti di cui alla lettera d) dell’articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.
Art. 7. Iscrizione nell’albo di cittadini italiani residenti all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero possono essere esonerati, per l’iscrizione nell’albo dal requisito di cui alla lettera e) dell’articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all’estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori dei territorio dello Stato.
Art. 8. Modalità di iscrizione nell’albo
Per l’iscrizione nell’albo l’interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell’Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 5, la ricevuta dei versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura !prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché? la documentazione di cui all’articolo precedente.
Per l’accertamento della data e del luogo di nascita, nonché? dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 5 il Consiglio dell’Ordine provvede d’ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell’articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 5, mediante certificazione dell’Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che ? loro consentito l’esercizio della libera professione.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui ‘all’articolo 6, ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
Per i cittadini stranieri, l’esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione dei Ministero degli affari esteri.
Art. 9. Dell’iscrizione nell’elenco speciale
Per l’iscrizione nell’elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell’articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo. e secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 10. Iscrizione
Il Consiglio dell’Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro dei Consiglio, ? motivata.
Qualora il Consiglio dell’Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l’interessato può entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 11. Anzianità di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale
L’anzianità di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.
L’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale avviene secondo l’ordine cronologico della deliberazione.
L’albo e l’elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine di iscrizione.
Art. 12. Cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale
Il Consiglio dell’Ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale:
nei casi di rinuncia dell’iscritto
nei casi di incompatibilità;
quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell’articolo 7.
Il Consiglio dell’Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l’interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.
Art. 13. Trasmissione dell’albo e dell’elenco speciale
L’albo e l’elenco speciale sono trasmessi in copia a cura dei Consiglio dell’Ordine al Ministro per la grazia e giustizia, ai presidenti ed al procuratore generali delle corti di. appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Art. 14. Tessera di riconoscimento
Il presidente dei Consiglio dell’Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell’albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta. ed a spese dell’interessato, una tessera di riconoscimento.
La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio ed è munita di fotografia recante, il timbro a secco dell’Ordine.
Art. 15. Ordine nazionale dei biologi
Gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine nazionale dei biologi.
Art. 16. Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell’albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.
Il Consiglio dell’Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno
ogni due anni;
c) vigila per la tutela dei titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della
professione; d) adotta provvedimenti disciplinari;
d) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
f) provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine, con deliberazione
da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti
nell’albo o nell’elenco nonché? della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.
Art. 17. Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’Ordine
Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.
Art. 18. Riunioni dei Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordirle è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 19. Comunicazioni delle decisioni dei Consiglio dell’Ordine
Le decisioni dei Consiglio dell’Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione dei provvedimento per dieci giorni nella sede dei Consiglio dell’Ordine ed all’albo del Comune di ultima residenza dell’interessato.
Art. 20. Scioglimento del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all’osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se , ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio dell’Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento dei Consiglio dell’Ordine e la nomina dei commissario sono disposti cori decreto dei Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere dei Consiglio nazionale dei biologi.
Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da sciegliersi tra gli iscritti nell’albo che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all’albo.
Art. 21. Consiglio nazionale dei biologi
Il Consiglio nazionale dei biologo ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell’albo a norma degli articoli seguenti.
Art. 22. Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine ed in materia elettorale
Le deliberazioni dei Consiglio dell’Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonché? i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.
Art. 23 Termini dei ricorso
I ricorsi previsti dall’articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo
Art. 24 Contenuto del ricorso
Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) dall’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dall’indicazione del recapito al quale l’interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale dei biologi, in mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria dei Consiglio nazionale dei biologi.
Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento. della tassa prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
Art. 25 Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
Il ricorso è presentato al Consiglio dell’Ordine; se il ricorrente è iscritto nell’albo, all’originale vanno allegate tre copie dei ricorso in carta libera. La data di presentazione e annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell’Ordine che ne rilascia ricevuta. Il ricorso e gli atti dei procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell’Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l’interessato possono prendete visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti. Il Consiglio dell’Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente e dal fascicolo degli atti, nonché?, in fascicolo separato, copia in carta libera dei ricorso stesso e del provvedimento impugnato.
Art. 26 Trattazione dei ricorso
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente dei Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione dei ricorso stesso.
Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.
Art. 27 Esame del ricorso
Le sedute dei Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche.
Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.
Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente- comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione ? presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale dei biologi.
Art. 28 Decisione del ricorso
La decisione contiene il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell’articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Art. 29 Impugnazioni delle deliberazioni dei consiglio nazionale dei biologi
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di !iscrizione e di cancellazione nell’albo o nell’elenco speciale nonché? in materia disciplinare o di eleggibilità possono-essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall’interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.
Il Collegio è integrato da due biologi iscritti nell’albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma.
Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’interessato.
L’appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l’osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui Collegio è integrato da due biologi iscritti nell’albo e nominati a norma dei secondo comma.
Art. 30. Elettorato
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell’albo che non siano sospesi dall’esercizio della professione.
Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell’elenco speciale.
Gli eletti al Consiglio dell’Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.
Art. 31. Elezione del Consiglio dell’Ordine
L’elezione dei Consiglio dell’Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza dei Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente dei Consiglio uscente. Il Consiglio dell’Ordine uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede dei Consiglio dell’Ordine. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima. L’avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l’indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell’assemblea in prima e seconda.; convocazione.
La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
Art. 32. Elenco degli elettori – Seggio elettorale
Trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni elettorali , il presidente dei Consiglio dell’Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell’albo. L’elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d’ordine di iscrizione nel l’albo, nonché? per i sospesi dall’esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura dei presidente dei Consiglio dell’Ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali.
Art. 33. Composizione del seggio elettorale
Il presidente del Consiglio dell’Ordine prima dell’inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
Il segretario dei Consiglio dell’Ordine esercita le funzioni di segretario dei seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dei Consiglio dell’Ordine.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale.
Art. 34. Votazione
Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, con il timbro dell’Ordine dei biologi. Esse con l’indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell’inizio della votazione, sono firmate all’esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quelli degli aventi diritto al volo. Qualora le elezione dei componenti dei Consiglio dell’Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L’elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere..
Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero, mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L’elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell’urna. Dell’avvenuta votazione, è presa , nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell’elenco degli elettori. E’ ammessa la votazione mediante lettera. L’elettore richiede alla segreteria dei Consiglio dell’Ordine la scheda all’uopo timbrata, e la fa intervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio; e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l’integrità,, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore la depone nell’urna.
Art. 35. Scrutinio
Decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala,, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti. Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il più anziano per età.
Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l’ordine della graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all’espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura dei segretario, verbale sottoscritto dal presidente dei seggio e dal segretario medesimo.
Art. 36. Diritto di opzione – Sostituzione
Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti eletto membro dei Consiglio dell’Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia rinunciato alla carica di membro dei Consiglio dell’Ordine.
Per la sostituzione il Consiglio dell’Ordine provvede a norma dell’articolo 39 della presente legge.
Art. 37. Elezione del Consiglio nazionale dei biologi – Opzione
Per la elezione dei membri dei Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
li membro del Consiglio dell’Ordine che sia stato eletto membro dei Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all’articolo 36 della presente legge.
Art. 38. Comunicazioni dell’esito delle elezioni
Il presidente dei seggio, comunica al Ministra per la grazia e giustizia ed al Consiglio dell’Ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede dei Consiglio dell’Ordine.
I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Art. 39. Riunioni del Consiglio dell’Ordine e dei Consiglio nazionale dei biologi – Cariche
Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti dei Consiglio dell’Ordine e dei Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l’insediamento.
La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell’Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.
In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l’opinione più favorevole all’incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.
I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell’ordine.
In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.
I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza dei Consiglio.
Art. 40 Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell’Ordine Sostituzione – Rinnovo della elezione
Il Consiglio nazionale. dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti dei Consiglio dell’Ordine, invita detto
Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l’ordine di graduatoria di cui all’articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell’ordine gli eletti.
In mancanza di tali candidati il Consiglio dell’Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Art. 41 Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell’Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia.
Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell’Ordine ed al commissario stesso.
Il commissario straordinario provvede ai sensi dell’articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione dei Consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto, applicabili.
Art. 42. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale
Il Consiglio, nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l’elezione di singoli suoi membri, provvede a dame immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell’ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell’articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell’Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l’elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.
Art. 43. Sanzioni disciplinari
All’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla, dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
3) Radiazioni;
Oltre i casi di sospensione dell’esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio professionale:
a) l’emissione di un mandato o di un ordine di ‘cattura;
b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine.
Nelle ipotesi previste dal le lettere a) e b) la sospensione, non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente dei Consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
La radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:
a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme dei Codice di procedura
penale;
b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.
Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’articolo 29 della presente legge.
Art. 44. Procedimento disciplinare
Il Consiglio dell’Ordine inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su istanza dei procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all’incolpato: dell’accusa mossagli, con l’invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell’Ordine per essere sentito nelle sue discolpe. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell’Ordine, e all’albo del Comune dell’ultima residenza dell’interessato.
Art. 45. Tariffe professionali
La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto dei Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio dell’Ordine.
Art. 46. Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia , e giustizia esercita l’aita
vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 47.
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull’esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell’articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Art. 48. Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria
Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell’albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l’attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell’albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 49. Prima formazione dell’albo professionale e dell’elenco speciale dei biologi
La prima formazione dell’albo professionale e dell’elenco speciale dei biologi è compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell’albo e dell’elenco speciale nonché? alle iscrizioni e cancellazioni fino all’insediamento dei Consiglio dell’ordine. La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d’appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell’articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitamente alle discipline con applicazione professionali di indole biologica. Sono addetti all’ufficio di segreteria magistrati e funzionari dei Ministero di grazia e giustizia. In caso di assenza o di impedimento dei presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all’insediamento dei Consiglio dell’Ordine, al Ministero di grazia e giustizia. La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
La Commissione, completata la formazione dell’albo e dell’elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 50. Ricorsi avverso le- deliberazioni in materia di prima formazione dell’albo e dell’elenco speciale
Le decisioni della Commissione di cui all’articolo precedente’ sono impugnabili dall’interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.
I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
La Commissione straordinaria ? composta da undici membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Art. 51. Prima elezione del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio Nazionale
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell’albo e dell’elenco speciale, un commissario straordinario con l’incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.
Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.
Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell’albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l’indicazione del luogo, dei giorno, dell’ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina prima dell’inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.
Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. P, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 maggio 1967.
SARAGAT
MORO – REALE – GUI – MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE