Accordo Collettivo Nazionale ai sensi del D. L.vo 502/92

Accordo Collettivo Nazionale ai sensi D. L.vo 502/92 e successive modificazioni reso esecutivo con atto di intesa siglato il 23/03/2005.
Per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psciologi) ambulatoriali.

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Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.L. 502/92 e successive modificazioni (Reso esecutivo con l’atto di intesa siglato il 23/03/2005)

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI

Il 23 marzo 2005 è entrato in vigore il nuovo “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.L. 502/92 e successive modificazioni”.
L’Accordo è unico per tutti gli specialisti Medici e per le altre professioni: Biologi, Chimici e Psicologi.
Tuttavia riteniamo opportuno riportare in allegato la nuova modulistica che può essere utilizzata dai biologi che vogliono presentare la domanda di inclusione nella graduatoria, (Allegati A, B e E) nonché l’elenco delle scuole di specializzazione valide per l’ attribuzione del relativo punteggio.
Inoltre si riportano parzialmente alcuni articoli significativi dell’Accordo sia per quanto concerne le nuove procedure per la presentazione delle domande e sia per gli aspetti normativi.

Moduli per la presentazione della domanda specifici per i biologi(clicca qui)

I Biologi che aspirano ad essere inseriti nelle gratuatorie devono possedere obbligatoriamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 genneio di ciascun anno ) i seguenti requisiti:
– Essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi;
– Essere in posseso del diploma di specializzazione o dell’attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità.

Art.13 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e biologi, chimici e psicologi (di seguito denominati professionisti).
Art.16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI
L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile preso più posti di lavoro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.
Art.21 – GRADUATORIE – DOMANDE – REQUISITI
Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno – a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico.
Qualora l’azienda comprenda comuni di più province la domanda deve essere inoltrata al Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede legale dell’azienda.
Il Comitato di cui all’art.24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione, di una graduatoria per titoli, con validità annuale.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO .
I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull’albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 23.
Art.24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE
In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale…
Art.29 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.
Art.33 – FORMAZIONE CONTINUA
La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale.
Art.36 – ASSENZE NON RETRIBUITE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
Art. 37 – MALATTIA – GRAVIDANZA
Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell’arco di 30 mesi – l’azienda corrisponde l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.
Art.38 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purchè l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l’impegno orario settimanale.
Art.40 – SOSTITUZIONI
Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l’azienda provvede assegnando l’incarico di supplenza:
– o ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato dall’interessato
– o secondo l’ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
Alle sostituzioni di durata superiore l’azienda provvede comunque conferendo l’incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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