Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
[divider]
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-08-2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Titolo primo
NORME GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche’ dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica “Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge”.
– L’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall’art.6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:
“18. Con uno o piu’ regolamenti adottati, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato, e’ modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche’ dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell’ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla ettera a), indicando i necessari raccordi con la piu’ generale organizzazione dei predetti albi, ordini ocollegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.
Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo’ essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo’, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu’ altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a piu’ settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art. 4.
Norme organizzative generali
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2, e’ ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L’elettorato passivo per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Nota all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Art. 5.
Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla e’ innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d’esame.
Art. 6.
Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo’ essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tircinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7.
Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
Nota all’art. 8:
– Il comma 95 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
“95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi’:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internzionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonche’ la piu’ ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”.
Titolo secondo
DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attività professionali
Art. 9.
Attività professionali
1. L’elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell’attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
Capo II
Professione di dottore agronomo e dottore forestale
Art. 10.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e’ accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni “sezione A – dottori agronomi e dottori forestali” e “sezione B – agronomi e forestali iuniores”, “sezione B – zoonomi”, “sezione B – biotecnologi agrari”.
Art. 11.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall’articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell’agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell’ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche’ quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell’ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonche’ la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell’acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l’esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all’impiego corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l’uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l’impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l’alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all’uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l’uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l’uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
Nota all’art. 11:
– Il testo dell’art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e’ il seguente:
“Art. 2. – 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche’ delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche’ queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche’ dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell’estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu’ nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni di produttori, nonche’ le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonche’ la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche’ la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche’ ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche’ di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu’ professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di
notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche’ gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne’ di quanto puo’ formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.”.
Art. 12.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 3/S – Architettura del paesaggio;
b) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
c) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
d) classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
e) classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
f) classe 74/S – Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
g) classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie;
h) classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
m) classe 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L’esame di Stato e’ articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l’accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l’accesso al a sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla piu’ elevata competenza professionale.
Art. 13.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l’iscrizione al settore agronomo e forestale:
1) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) per l’iscrizione al settore zoonomo:
1) classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali:
c) per l’iscrizione al settore biotecnologico agrario:
1) classe 1 – Biotecnologie.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con “Computer Aided Design” (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, in un progetto di massima dell’impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un’azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l’ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un’analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l’impiego dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell’economia aziendale, dell’estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell’idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell’edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell’agricoltura montana, sull’agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull’acquacoltura montana, sull’economia e sull’estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestal e, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell’alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell’ispezione degli alimenti di origine animale, dell’igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell’economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentani, dell’economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art. 14.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
Capo III
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle ìdizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”, “sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore pianificazione”.
Art. 16.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Nota all’art. 16:
– La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: “Norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti”.
Art. 17.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:
1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”:
1) classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:
1) classe 3/S – Architettura del paesaggio;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
3) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
1) classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell’architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell’elaborato progettuale e nell’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”:
1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici e ambientali”:
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche’ sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato nell’accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Nota all’art. 17:
– La direttiva 85/384/CEE reca: “Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell’architettura”.
Art. 18.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore “architettura”:
1) classe n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
2) classe n. 8 – Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore “pianificazione”:
1) classe n. 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore “architettura”:
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico – quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore “pianificazione”:
1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull’analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un’opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli architetti sono
iscritti nella sezione A, settore “architettura”.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore “architettura”.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore “architettura”.
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nei settori previsti dall’articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”, la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l’iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Nota all’art. 19:
– Per il testo dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all’art. 8.
Capo IV
Professione di assistente sociale
Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali e’ accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “sezione degli assistenti sociali specialisti” e “sezione degli assistenti sociali”.
Art. 21.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:
teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell’assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti:
discussione dell’elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all’albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale.
2. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
legislazione e deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti:
analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all’articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
Capo V
Professione di attuario
Art. 25.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.
4. L’iscrizione all’albo degli attuari e’ accompagnata rispettivamente dalle dizioni “sezione degli attuari” “sezione degli attuari iuniores”.
Art. 26.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall’articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la formulazione e l’elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l’operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
d) l’analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l’esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;
e) l’analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d’indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.
3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall’articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell’offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
d) l’elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.
Nota all’art. 26:
– Il testo vigente dell’art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si attuario) e’ il seguente:
“Art. 3. – Formano oggetto dell’attività professionale dell’attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d’indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.
In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);
e) l’elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;
g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di attuario.
La elencazione che precede non pregiudica quanto puo’ formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie.”.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”.
– I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.
– Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
“Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione”.
Art. 27.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 19/S – Finanza;
b) classe 90/S – Statistica demografica e sociale;
c) classe 91/S – Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d) classe 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell’ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d’assicurazioni e degli enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonche’ la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.
Art. 28.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 – Scienze statistiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell’ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l’analisi e la selezione
di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull’approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l’offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonche’ la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell’albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli attuari.
Capo VI
Professione di biologo
Art. 30.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei biologi e’ accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “sezione dei biologi”, “sezione dei biologi iuniores”.
Art. 31.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrità degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
e) procedure di controllo di qualità.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Art. 32.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 6/S – Biologia;
b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
c) classe 8/S – Biotecnologie industriali;
d) classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
f) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 12 – Scienze biologiche;
b) classe 1 – Biotecnologie;
c) classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
Art. 34.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell’albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei biologi.
Capo VII
Professione di chimico
Art. 35.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici e’ accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “sezione dei chimici”, “sezione dei chimici iuniores”.
Art. 36.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonche’ il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
Nota all’art. 36:
– La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: “Norme sul nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
– Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca:
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”.
– La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene “Norme per la sicurezza degli impianti”.
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Art. 37.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 62/S – Scienze chimiche;
b) classe 81/S – Scienze e tecnologie della chimica industriale;
c) classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
b) classe 24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
Capo VIII
Professione di geologo
Art. 40.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo dei geologi e’ accompagnata dalle dizioni: “sezione dei geologi”, “sezione dei geologi iuniores”.
Art. 41.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilitàdi programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche’ le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l’uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo “Geographic Information System” (GIS);
b) l’individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l’analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l’esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d’interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l’analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l’analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche’ per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d’impatto ambientali per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l’individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo “Geographic Information System” (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l’esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d’impatto ambientale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;
b) classe 85/S – Scienze geofisiche;
c) classe 86/S – Scienze geologiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonche’ la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea nella classe 16 – Scienze della terra.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell’ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonche’ dalla seconda prova scritta.
Art. 44.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell’albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei geologi.
Capo IX
Professione di ingegnere
Art. 45.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e’ ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell’informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri e’ accompagnata dalle dizioni:
“sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”;
“sezione degli ingegneri – settore industriale”;
“sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”;
“sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”;
“sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.
Art. 46.
Attività professionali
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi’ ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”:
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore “ingegneria industriale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonche’ di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonche’ di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Art. 47.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) classe 28/S – Ingegneria civile;
3) classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;
3) classe 27/S – Ingegneria chimica;
4) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
5) classe 31/S – Ingegneria elettrica;
6) classe 33/S – Ingegneria energetica e nucleare;
7) classe 34/S – Ingegneria gestionale;
8) classe 36/S – Ingegneria meccanica;
9) classe 37/S – Ingegneria navale;
10) classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell’informazione:
1) classe 23/S – Informatica;
2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;
3) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
4) classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) classe 32/S – Ingegneria elettronica;
6) classe 34/S – Ingegneria gestionale;
7) classe 35/S – Ingegneria informatica.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purche’ il settore di provenienza coincida con quello per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della stessa sezione l’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
Nota all’art. 47:
– Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all’art. 17.
Art. 48.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
2) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore industriale:
1) classe 10 – Ingegneria industriale;
c) per il settore dell’informazione:
1) classe 9 – Ingegneria dell’informazione;
2) classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad no degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione.
Art. 49.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonche’ nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonche’ nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonche’ nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
Capo X
Professione di psicologo
Art. 50.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale degli psicologi e’ accompagnata rispettivamente dalle dizioni: “sezione degli psicologi”, “sezione degli psicologi iuniores”. Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell’iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all’articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta e’ annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Nota all’art. 50:
– Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e’ il seguente: “Ordinamento della professione di psicologo”.
Art. 51.
Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell’attività degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialita di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l’osservazione, i tesi psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l’orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu’ efficace e sicuro l’operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l’elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52.
Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A
1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti:
aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di mgrandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:
progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonche’ su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Art. 53.
Esami di Stato per l’iscrizione alla sezione B
1. L’iscrizione alla sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell’attività svolta durante il praticantato, nonche’ su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. L’iscrizione nella sezione B avviene con l’annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all’articolo 51, comma 2.
Art. 54.
Norme finali e transitorie
1. Al fine di assicurare l’elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell’Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all’ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell’albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli psicologi.
4. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del resente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli psicologi.
Capo XI
Art. 55.
Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l’esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all’accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all’accesso alle sezioni attualmente presenti nell’albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni:
elettronica ed automazione;
costruzioni aeronautiche;
cronometria;
industria cartaria;
industrie cerealicole;
industria navalmeccanica;
industria ottica;
materie plastiche;
meccanica;
metallurgia;
tessile con specializzazione produzione dei tessili;
tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica);
la classe 16 (sezione: industrie minerarie);
la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria);
la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);
la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale);
la classe 26 (sezione informatica)
la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi’, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industrialelaureato.
l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei “Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
Nota all’art. 55:
– La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: “Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione”.
– Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: “Norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”.
– Si riporta il testo dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
“Art. 69. – l. Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e’ istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’art. 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi’ definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell’art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l’istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorronouniversità, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e’ valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche’ sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e’ valida in ambito nazionale.”.
Tabella A (prevista dall’8, comma 3)
(i file son in formato pdf.)
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26