Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’ attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 Legge quadro sull’ inquinamento acustico.
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G.U. 26.5.1998, n. 120
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti;
Visto l’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista l’intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266;
Ritenuto necessario di prevedere modalità omogenee e coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica di cui alla legge n. 447 del 1995;
Su proposta del Ministro dell’ambiente;
Decreta:
E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 1. Presentazione delle domande
1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l’attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all’assessorato preposto all’ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.
2. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla regione.
Art. 2. Esame delle domande
1. L’esame delle domande consiste:
a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) nell’accertamento che l’attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.
3. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.
4. Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:
a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) proposte di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento.
5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell’acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.
6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio dell’attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.
Art. 3. Operatori presso strutture pubbliche
1. I tecnici indicati dall’art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell’ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.
2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d’istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall’art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 4. Formazione
1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell’acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all’attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall’interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall’aspirante tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale.
Art. 5. Regime transitorio
1. Ai fini del computo degli anni di attività di cui all’art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono da considerare utili le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Art. 6. Norma finale
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Roma, 31 marzo 1998
Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI
p. Il Ministro dell’ambiente CALZOLAIO