Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2003.
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Gazzetta Ufficiale N. 3 del 04 Gennaio 2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche’ per l’attuazione del sistema d ecogestione e di audit ambientale, ed in particolare:
l’art. 1, comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, con proprio decreto, il modello unico di dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; l’art. 6, secondo il quale, in sede di prima attuazione, tale modello unico di dichiarazione e’ adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
l’art. 2, in base al quale il predetto modello unico di dichiarazione e’ presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio che provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche’ le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 2 di detto decreto concernente la previsione secondo la quale gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la determinazione delle cautele necessarie per la validita’ delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti, nonche’ l’individuazione delle relative responsabilita’;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonche’ i relativi provvedimenti di attuazione, concernenti i rifiuti, i rifiuti pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;
Vista la decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. L 226 del 6 settembre 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante i codici del nuovo catalogo europeo dei rifiuti;
Vista la direttiva 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002, supplemento ordinario, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio d’intesa con i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante l’attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ed, in particolare:
l’art. 10, comma 1, che prevede l’invio da parte dei gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I dello stesso decreto legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati
caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, ai fini della costituzione dell’inventario delle principali emissioni e loro fonti; l’art. 10, comma 2, che prevede che i dati e il formato della medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37, supplemento ordinario, come modificato dal decreto 26 aprile 2002, con il quale sono stati definiti i dati, il formato e le modalita’ della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 372/1999;
Visti in particolare l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 372/1999, e l’art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in base ai quali le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 372/1999 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative norme di attuazione;
Visto l’art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica;
Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86, supplemento ordinario, recante approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1999, n. 86;
Considerata l’esigenza di aggiornare ai sensi delle suddette norme il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Valutata l’esigenza di semplificare gli adempimenti derivanti dagli obblighi di dichiarazione;
Considerata, altresi’, l’esigenza di chiarire le modalita’ di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti in presenza di una normativa di riferimento mutata nel corso degli ultimi anni, nonche’ le modalita’ di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di emissioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il modello di dichiarazione allegato al proprio decreto del 31 marzo 1999, con le relative istruzioni, e’ sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al presente decreto.
2. Il modello adottato con il presente decreto sara’ utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2003, con riferimento all’anno 2002, da parte dei soggetti interessati.
3. La trasmissione del modello di cui al comma 1 comporta l’adempimento dell’obbligo di trasmissione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Art. 2.
L’accesso alle informazioni e’ disciplinato dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Roma, 24 dicembre 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato