Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
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Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18-09-2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l’articolo 1, comma 4;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e del commercio con l’estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n ail seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: “h) “acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;”;
b) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: “i) “acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;”;
c) la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: “m) “agglomerato : area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate cosi’ da rendere possibile, e cioe’ tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;”;
d) dopo la lettera n) e’ inserita la seguente: “n-bis) “utilizzazione agronomica : la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;”;
e) dopo la lettera o) e’ inserita la seguente: “o-bis) “gestore del servizio idrico integrato : il soggetto che in base alla convenzione di cui all’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;”;
f) dopo la lettera aa) e’ inserita la seguente: “aa-bis) “fognature separate : la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo’ essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;”;
g) dopo la lettera cc) e’ inserita la seguente: “cc-bis) “scarichi esistenti : gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;”.
Art. 2.
Competenze
1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e’ sostituito dal seguente.
“3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all’ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento in caso di urgente necessità, nonche’ quanto disposto dall’articolo 53. Gli oneri economici connessi all’attività di sostituzione sono posti a carico dell’ente inadempiente.”.
Art. 3.
Perseguimento obiettivo di qualità ambientale
1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell’allegato 1.”.
Art. 4.
Aree sensibili
1. L’articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 18 (Aree sensibili). – 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell’allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui all’allegato 6, nonche’ i corsi d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 6 e sentita l’Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all’interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall’allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell’articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.”.
Art. 5.
Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. L’articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). – 1. Su proposta delle autorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche’ per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche’, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell’articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta e’ costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto e’ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo’ essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.
7. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.”.
Art. 6.
Pianificazione del bilancio idrico
1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche’ gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 7.”;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall’Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che cio’ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”;
c) dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.”.
Art. 7.
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. L’articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Il provvedimento di concessione e’ rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e se e’ garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che cio’ risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
2. L’utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo’ essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e’ triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.”;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. L’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e’ sostituito dal seguente:
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dall’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e’ vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l’amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e’ tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo’ eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche’ l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”;
c) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e’ ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne’ al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e’ rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione puo’ proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.”;
d) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: “6-bis. I termini previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.”;
e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. Il primo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell’articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e’ sostituito dal seguente:
“Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo’ eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .”;
f) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate.
Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche’ venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l’applicazione di quanto previsto all’articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell’ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell’ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.”;
g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“9-bis. Fatta salva l’efficacia delle norme piu’ restrittive tutto il territorio nazionale e’ assoggettato a tutela ai sensi dell’articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9-quater. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’articolo 28, camma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e’ sostituito dal seguente:
“Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’articolo 1, nonche’ le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’Ente gestore dell’area naturale protetta.
Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e richiedono all’autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che cio’ possa dar luogo alla corre-sponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”.
9-quinquies. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e’ abrogato.”.
Art. 8.
Acque minerali
1. La rubrica dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituita dalla seguente: “Acque minerali naturali e di sorgenti”.
Art. 9.
Criteri per la disciplina degli scarichi
1. All’articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell’articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.”.
2. L’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 28 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). – 1.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell’allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’allegato 5:
a) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nelle tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche’ in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L’autorità competente per il controllo e’ autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo’ richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e’ comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L’autorità competente, in sede di autorizzazione puo’ prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e’ fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall’articolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonche’ allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la piu’ ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7.
10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.”.
Art. 10.
Scarichi sul suolo
1. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comrna 1 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: “e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.”;
b) il comrna 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi’ come sostituito dall’articolo 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.”;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell’allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell’allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5.”.
Art. 11.
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il conuna 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Per le perforazioni in mare con le quali e’ svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche’ la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e’ progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu’ produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.”.
Art. 12.
Scarichi in acque superficiali
1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi’, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.”.
Art. 13.
Scarichi in reti fognarie
1. L’articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). – 1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell’allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall’amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche dell’impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche’ osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.
3. Non e’ ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”.
Art. 14.
Scarichi di sostanze pericolose
1. L’articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Scarichi di sostanze pericolose). – 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell’allegato 5.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui e’ effettuato lo scarico, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione puo’ fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l’ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu’ restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.
3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi’ la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioe’ per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
L’autorità competente puo’ richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all’articolo 45, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
5. L’autorità che rilascia l’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.”.
Art. 15.
Immersione in mare di materiale
1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e’ rilasciata dall’autorità competente solo quando e’ dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonche’ dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte e’ soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici per quanto di competenza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere internazionale, l’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente sentite le regioni interessate.”.
Art. 16.
Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
1. L’articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 36 (Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane). – 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e’ vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l’autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento puo’ autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 45, e’, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i valori limite di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, e purche’ provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell’articolo 27;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche’ quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
4. L’attività di cui ai commi 2 e 3 puo’ essere consentita purche’ non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare.
L’autorità competente puo’ indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente provvede altresi’ all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
7. I produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e’ tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e’ soggetto ai soli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.”.
Art. 17.
Utilizzazione agronomica
1. L’articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 38 (Utilizzazione agronomica). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche’ dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi’ come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e’ soggetta a comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto.
3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalita di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche’ specfici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall’articolo 59, comma 11-ter.”.
Art. 18.
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. L’articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 39 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia). – 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo’ essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresi’ i casi in cui puo’ essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. E’ comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.”.
Art. 19.
Criteri generali
1. All’articolo 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.”;
b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l’autorizzazione e’ valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e’ stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo’ prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.”;
c) il comma 11 e’ sostituito dal seguente: “11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, puo’ adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.”.
Art. 20.
Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
1. All’articolo 46 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresi’ indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.”.
2. L’articolo 51 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 51 (Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico). – 1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.”.
3. L’articolo 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 52 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose). – 1.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 l’autorità competente nel rilasciare l’autorizzazione puo’ prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche’ le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.”.
Art. 21.
Sanzioni amministrative
1. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 33, comma 1, o dell’articolo 34, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.”;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell’`articolo 33, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.”;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento dell’entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 12.”;
d) il comma 5 e’ soppresso;
e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente. “7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 10, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.”;
f) il comma 9 e’ soppresso;
g) dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuità la sanzione e’ ridotta ad un quinto.
10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.”.
2.1. L’articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 55 (Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236). – 1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all articolo 21 e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il comma 3 dell’articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e’ sostituito dal seguente: “3.
L’inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all’articolo 18 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e’ cosi’ modificato: “4. I contravventori alle disposizioni di cui all’articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.”.
Art. 22.
Competenza e giurisdizione
1. All’articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e’ competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.”.
2. Dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale.”.
Art. 23.
Sanzioni penali
1. All’articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, e 34 comma 3, e’ punito con l’arresto fino a due anni.”;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 52 e’ punito con la pena di cui al precedente comma 4.”;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 ovvero i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.”;
d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.”;
e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 39, comma 3, e’ punito con le sanzioni di cui all’articolo 59, comma 1.”;
f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
“10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanità e dell’ambiente, nonche’ la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall’esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.”;
g) dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell’articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l’attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
11-ter. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche’ delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo e’ punito con l’ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”.
Art. 24.
Norme finali
1. All’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 sono soppressi;
b) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
“10. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
c) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
“11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva e’ stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell’articolo 45.”;
d) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
“12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.
Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu’ favorevoli introdotte dal presente decreto.”;
e) dopo il comma 14 e’ inserito il seguente:
“14-bis. In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli stanziamenti e’ riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione del presente decreto.”;
f) dopo il comma 15 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
“15-bis. Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.”.
Art. 25.
Modifiche agli allegati
1. Gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Art. 26.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986 n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
c) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Bordon, Ministro dell’ambiente
Veronesi, Ministro della sanità
Letta, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Dini, Ministro degli affari esteri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 20 ottobre 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.