Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
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Gazzetta Ufficiale N. 58 del 9 Marzo 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l’articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo è";
c) all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";
d) all’articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si
considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";
f) all’articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L’autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinchè i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";
g) all’articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente.";
h) all’articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unità sanitaria locale.
3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";
i) all’articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell’ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;
j) all’articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanità" sono inserite le seguenti: "secondo modalità proposte
dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
k) all’articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori
secondo il rispettivo ordinamento.";
l) all’articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
m) l’articolo 10 è sostituito dal seguente
"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d’uso).
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’allegato "I", l’azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l’avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonchè dei rischi che potrebbero derivare da un’interruzione dell’approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque
erogate.
2. Il gestore, sentite l’azienda unità sanitaria locale e l’Autorità d’ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità
tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l’azienda unità sanitaria locale, l’Autorità d’ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";
n) all’articolo 11, comma 1, l’alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" è sostituito dal seguente:
"1. è di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";
o) all’articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;
p) all’articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";
q) all’articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
r) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";
s) all’articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
t) all’articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell’allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell’allegato I, parte B."
u) all’articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all’articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";
w) all’articolo 19 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";
x) all’articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
"19-bis. – 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla
legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";
z) all’articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";
aa) l’allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono nsoppresse e sostituite con le seguenti:
"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)", la formula alla nota 5:
"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1" è soppressa e sostituita con la seguente:
[nitrato] [nitrito] " ——— + ——— minore o = a 1"; 50 0.5(0.1)
bb) l’allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." è soppressa la parola: "minimo";
cc) l’allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti:
"Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell’allegato I il paragrafo (Avvertenza) è sostituito dal seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, a giudizio dell’Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro Volume di riferimento
— —
Alghe……………….. 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera… 1L
Enterobatteri patogeni… 1L
Enterovirus………….. 100L
Funghi………………. 100mL
Protozoi…………….. 100L
Pseudomonas aeruginosa… 250mL
Stafilococchi patogeni… 250mL
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all’articolo
8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell’allegato II, tabella B1 alla colonna:
" Controllo di verifica – Numero di campioni all’anno (note 3 e 5) ";
il penultimo riquadro:
" 3 + ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3 + 1 ogni 10.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 ";
l’ultimo riquadro:
" 10 + ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
"10+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del volume totale e frazione di 25.000 ";
ff) nell’allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilità";
gg) nella tabella relativa all’allegato III, paragrafo 2.1, la voce:
" Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3) "
è sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) ";
nella prima colonna sostituire:
" Benzopirene "
con:
" Benzo(a)pirene ";
hh) all’allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:
" Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco " nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilità è pari a:
tre volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un bianco ";
ii) all’allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilità".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
– L’art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
– L’art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117 – La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.".
– Il testo dell’art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), è il seguente:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.".
– Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concerne "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concerne "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni concerne "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
Note all’art. 1:
– Il testo vigente dell’art. 2, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a), b) -(omissis);
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi’ come definito dall’art. 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;".
– Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 5 (Punti di rispetto della conformita).
1. Ivalori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’art. 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera
a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’Azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L’autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinchè i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.".
– Il testo dell’art. 6, del citato n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 6 (Controlli).
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell’art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l’efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senzacompromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell’allegato 1, le specifiche indicate dall’allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 5-bis. Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano spetta all’Azienda USL territorialmente competente.".
– Il testo dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7 (Controlli interni). – 1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l’Azienda unità sanitaria locale.
3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all’art. 8, comma 7.
– Il testo dell’art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 8 (Controlli esterni).
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), l’azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all’art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell’allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L’azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanità.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo è individuato d’intesa fra le regioni interessate.
6. L’azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità.".
– Il testo dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 9 (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali).
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l’adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fineper cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.".
– Il testo dell’art. 11 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:
"Art. 11 (Competenze statali).
1. è di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettera a);
c) l’adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell’allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell’Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l’adozione, previa predisposizione da parte dell’Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell’allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l’individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
f) l’adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque; g) l’adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto nonchè per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ,h), i), l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell’ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b);
sentiti i Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f);
di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l).
Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell’ambiente, sentiti i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all’eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell’ente inadempiente.".
– Il testo dell’art. 13, comma 14 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13 (Deroghe). – (omissis).
14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.".
– Il testo dell’art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:
"Art. 14 (Conformità ai parametri indicatori).
1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell’allegato 1, l’autorità d’ambito, sentito il parere dell’azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
(omissis).
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.".
– Il testo dell’art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 15 (Termini per la messa in conformita).
1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell’allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell’allegato I, parte B.".
– Il testo dell’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 16 (Casi eccezionali). – (omissis).
5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in
bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.".
– Il testo dell’art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 17 (Informazioni e relazioni). – (omissis).
4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell’art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all’allegato I, parte B, nota 10.".
– Il testo dell’art. 19, del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 19 (Sanzioni).
1. Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione , il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
5-bis. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.
– Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 20 (Norme transitorie e finali). – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di specifiche tecniche in materia.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
– Il testo dell’allegato I, parte B, è il seguente: "Parte B
Parametri chimici