Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04-07-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l’articolo
1, che consente l’emanazione, nel termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità, dell’ambiente, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l’articolo
10-octies e’ inserito il seguente:
"Art. 10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di
prodotti). – 1. In applicazione dei principi generali di cui agli
articoli 2 e 115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dell’interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l’ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni
della sezione speciale della commissione tecnica di cui all’articolo
10-septies, nonche’ degli organismi della pubblica amministrazione
interessati all’applicazione del presente capo, possono essere
disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui
all’articolo 98, comma 1, per le attività volte a mettere in
circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque
detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, tipi
di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive
naturali derivanti dalle attività di cui all’articolo 10-bis, comma
1, lettere c) e d).".
2. L’articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e’
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). – 1.
Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di
cui all’articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni
prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a
ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.
2. Con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5, sono fissate le
condizioni e le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.".
3. All’articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di
modifica e’ uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite
dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dell’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
"Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica e’ il Capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale".
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
– La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria
1998, l’art. 1 della suddetta legge cosi’ recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, a seguito di deliberazione preliminare dei
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati al Senato della Repubblica perche’ su di essi sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle commissioni competenti per materia; decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere
delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo’ emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e corrispettive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1.".
– Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
riguarda: "Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti"
– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
riguarda: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti".
– La direttiva 96/29/Euratom e’ pubblicata in GUCE
L. 159 del 29 giugno 1996.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
riguarda: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
Nota all’art. 1:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decrerto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, vedi note alle permesse. Si riporta
qui di seguito l’art. 4, comma 3, lettera m), del suddetto
decreto, cosi’ come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato: "Inoltre, si intende per:
a) – l) (omissis);
m) sievert (SV): nome speciale dell’unità di dose
equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert
sono J kg elevato a -1.
quando la dose equivalente o la dose efficace sono
espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10 elevato a -2 Sv
1 Sv = 100 rem";
Art. 2.
1. Nell’articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A
sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come
esposto".
2. Nell’articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, le parole "all’Ispettorato medico centrale" sono sostituite
dalle seguenti: "all’ISPESL".
3. Nell’articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono
sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".
Note all’art. 2:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.
– Si riporta qui di seguito l’art. 68-bis, comma 1, del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"1. Su motivata richiesta di autorità competenti
anche di altri Paesi appartenti all’Unione europea o di
soggetti, anche di detti Paesi, che siano titolari di
incarichi di sorveglianza fisica o medica della
radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette
alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni
relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o
dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla
necessità di effettuare le visite mediche prima
dell’assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine
all’idoneità a svolgere mansioni che comportino la
classificazione del lavoratore come esposto, oppure,
comunque, di tenere sotto controllo l’ulteriore esposizione
del lavoratore".
– Si riporta qui’ di seguito l’art. 81, comma 4, del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione
alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al
comma 1, lettere d), e) ed f) va consegnata al medico
addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua
trasmissione, unitamente al documento di cui all’art. 90,
all’ISPESL che assicurerà la loro conversazione nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 90, comma 3."
– Si riporta qui di seguito l’art. 115-ter, comma 4,
del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"4. Nel caso in cui individui dei gruppi di
riferimento della popolazione possono ricevere, a seguito
di esposizioni potenziali in installazioni di cui all’art.
29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi
dell’art. 115, comma 2, le amministrazioni competenti al
rilascio del nulla osta di cui all’art. 29 stesso,
dispongono l’inclusione della pratica nei piani di cui
all’art. 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni
inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla
osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo,
insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni
potenziali, alle autorità di cui all’art. 115-quater, ai
fini della predisposizione dei piani di intervento".
Art. 3.
1. Nell’articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le
parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di
cui ai capi III-bis, IV e VIII".
2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l’articolo 144
e’ inserito il seguente:
"Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le
comunicazioni preventive di pratiche). – 1. Ferme restando le
disposizioni di esonero di cui all’articolo 22 le comunicazioni di
detenzione effettuate, ai sensi dell’articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente
alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo
articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come
comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.
2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all’articolo 22, comma
1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta,
le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di
detenzione di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Le amministazioni e gli organismi di cui all’articolo 22, comma
1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso
articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la
strumentazione di radioprotezione impiegata nell’ambito delle proprie
attività.".
3. Nell’articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le
seguenti: "ivi incluse quelle dell’articolo 13 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860,".
4. L’articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, e’ sostituito dal seguente:
"3-quater. Coloro che al momento dell’entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 27
esercitano le pratiche di cui all’articolo 115-ter, comma 1, devono
inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui
all’articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all’articolo
115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al
comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette
a nulla osta all’impiego di categoria B di cui all’articolo 29, anche
nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali
installazioni fossero soggette all’autorizzazione di cui all’articolo
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.".
5. Nell’articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e
dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,";
b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle
stesse disposizioni;".
Note all’art. 3:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.
– Si riporta qui di seguito l’art. 143, del suddetto
decreto, cosi’ come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 143. – 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi
III-bis, IV e VIII del presente decreto si applica
l’istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a
25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."
– Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, riguarda: sicurezza degli
impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare.
– L’art. 92 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica cosi’ recita:
"Art. 92 (Comunicazioni concernenti la detenzione di
sorgenti). – Oltre a quanto disposto dall’art. 93, chiunque
detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali
o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi
contenenti dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, di qualsiasi tipo, fissi o mobili,
deve darne comunicazione entro dieci giorni al medico
provinciale, e, ove di loro competenza, all’ispettorato del
lavoro e al comandante di porto, indicando i mezzi di
protezione posti in atto.
Qualora sussistano possibilità di rischio per la
popolazione, il medico provinciale, indipendentemente dal
procedimento penale, prescrive le necessarie misure
protettive e all’occorrenza dispone il divieto di
utilizzazione delle sorgenti".
– Si riporta qui di seguito l’art. 146, comma 2, del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già
in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle
disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle
dell’art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono
chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei
provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della
potestà autorizzativa secondo le norme del presente
decreto.".
– La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, riguarda:
"Impiego pacifico dell’energia nucleare". L’art. 13 della
suddetta legge, cosi’ recita:
"Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96
e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, l’impiego degli isotopi radioattivi,
quando la quantità di radioattività che si intende
utilizzare e’ pari o superiore ai valori di quantità
totale di radioattività o di peso che saranno determinati
con decreto del Ministro per l’industria e il commercio,
emanato con le forme dell’art. 30, decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e’ sottoposto
all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per
l’industria e il commercio, di concerto con il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali;
dallo stesso Ministro per l’industria e il commercio, di
concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per l’agricoltura e le foreste per gli usi
agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici
e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e
sperimentali clinico-sanitari.
Sono esenti dall’autorizzazione gli istituti
universitari e gli altri istituti scientifici di diritto
pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a
scopo di ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro per l’industria e per il
commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono
emanate le norme relative al rilascio dell’autorizzazione
per l’impiego dei radioisotopi.".
Si riporta qui di seguito l’art. 148, comma 1 del
suddetto decreto, cosi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, e
dall’art. 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che
siano in corso al momento dell’applicazione del presente
decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla
disattivazione degli impianti nucleari, ad essere
disciplinati dalle stesse disposizioni ai relativi
provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le
disposizioni dell’art. 146, a decorrere dalla data di
emanazione di tali provvedimenti.".
Art. 4.
1. Nell’allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il
paragrafo 1.1 e’ sostituito dal seguente:
"1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in
ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di
lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu’
dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media
su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie
esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi,
caviglie.".
2. L’allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e’
modificato come segue:
a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e
dell’eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento
della pratica";
b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e’ sostituito dal seguente:
"3.5. In ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 24 del
presente decreto, l’intendimento di cessazione della pratica deve
essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni
di cui al punto 3.1; alla comunicazione e’ allegata una relazione,
sottoscritta dall’esperto qualificato per gli aspetti di propria
competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione
stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni
detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione
della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.";
c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e’ aggiunto il seguente:
"3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica
con materie radioattive l’esercente la pratica trasmette alle
amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta
dall’esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che
attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle
installazioni in cui la pratica e’ stata effettuata. La pratica si
considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni
dall’invio, mediante raccomandata, della relazione.".
3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell’allegato VII del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni
previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte
delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo
22, comma 1, nonche’ da parte dei soggetti di cui all’articolo 18 del
presente decreto, si utilizzano.".
4. L’allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e’
modificato come segue:
a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e’ sostituito dal seguente:
"1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al
successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all’articolo
27 del presente decreto le pratiche comportanti l’impiego di:
a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali
che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200
keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di
neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive allorche’ il valore massimo della
concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai
valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle
seguenti condizioni:
1) l’attività totale presente nella installazione sia
superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;
2) l’attività totale pervenuta o prodotta
nell’installazione in ragione d’anno solare sia superiore per un
fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.";
b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e’ aggiunto il seguente:
"1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui
vengano svolte le pratiche di cui all’articolo 27, comma 2-bis,
lettere a), c) e d) nonche’ quelle di cui all’articolo 98, per le
quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla
osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi
delle condizioni di cui al punto 1.2.";
c) nei punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole:
"detenuta in ragione d’anno solare" sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare";
d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene
che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione
inferiore o uguale a 25 MeV.";
e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o
superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25
MeV.";
f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica
delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di
radiazioni e’ effettuata separatamente da quella relativa alle
sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.";
g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a
scopo di terapia medica ne’ alle sorgenti di radiazioni di cui
all’articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato
che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo
industriale o di ricerca scientifica.";
h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in
ragione d’anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o
prodotta in ragione d’anno solare,";
i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e’ sostituito dal seguente:
"4 delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui
al capo III-bis.";
l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e’ aggiunto il
seguente:
"5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.";
m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole:
"e dell’eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di
svolgimento della pratica";
n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "tenendo altresi’ conto delle particolari
disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di
cui al paragrafo 3.";
o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni
previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle
amministrazioni di cui all’articolo 29 del presente decreto, si
utilizzano".
Note all’art. 4:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta
qui di seguito l’allegato VII, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del
suddetto decreto cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge
n. 241/1990 il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato comunica all’interessato l’esito del
procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio
dell’autorizzazione.
(Omissis).
2.16. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge
n. 241/1990 il Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato comunica all’interessato l’esito del
procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio
dell’autorizzazione alla modifica.
(Omissis).
6.1. Per l’invio all’ANPA delle comunicazioni previste
nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e
delle province autonome di cui all’art. 22, comma 1,
nonche’ da parte dei soggetti di cui all’art. 18 del
presente decreto, si utilizzano, i moduli riportati in
appendice, con le relative modalità di compilazione, per
quanto concerne i dati specificati nell’appendice stessa.".
– Si riporta qui di seguito l’allegato IX, paragrafo 2,
del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"2. Condizioni per la classificazione dell’impiego di
sorgenti di radiazioni in categoria A ed in categoria B.
2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 7
ed al capo VII viene classificato in categoria A:
a) l’impiego di materie radioattive allorche’ si
verifichi una delle seguenti condizioni:
1. per le materie in forma di sorgenti non
sigillate:
A – l’attività totale presente sia uguale o
superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella
Tabella IX-1;
B – l’attività totale pervenuta o prodotta in
ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore
50 ai valori di cui al punto 2.1.a)1.A;
2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:
A – l’attività totale presente sia uguale o
superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto
2.1.a).1.A;
B – l’attività totale pervenuta o prodotta in
ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore
50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2A;
b) l’impiego di sorgenti di radiazioni con produzione
media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido sia
superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle
macchine radiogene che accelerino elettroni con energia
massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV;
c) l’impiego di macchine radiogene che accelerino
elettroni con energia massima di accelerazione superiore a
25MeV;
2.2. Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1
l’impiego delle sorgenti di radiazioni e’ classificato in
categoria B.
2.3. L’impiego nello stesso luogo di macchine radiogene
e materie radioattive viene classificato in categoria A
allorche’ si verifichi anche una delle condizioni di cui al
punto 2.1.
2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni
di cui al punto 2.1 e’ comunque classificato in categoria B
l’impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di
radiazioni per il cui uso non siano necessari, ai fini
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,
schermature fisse o dispositivi di contenimento o
dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a
quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. Ai fini
della soggezione al nulla osta, la verifica delle
condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti
di radiazioni e’ effettuata separatamente da quella
relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette
apparecchiature.
2.5. Sono comunque escluse dal nulla osta di cui
all’art. 27 le macchine radiogene con energia delle
particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche’
impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta
esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate
a scopo di terapia medica ne’ alle sorgenti di radiazioni
di cui all’art. 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del
presente allegato che siano costituite da macchine
radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca
scientifica.
3. Modalità di applicazione delle disposizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2.
3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec"
nella tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in
equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati
nella tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella
tabella IX-2 si riferiscono al solo nuclide padre, e
tengono già conto del nuclide o dei nuclidi figli
presenti.
3.2. Al radionuclidi non riportati nella tabella IX-1,
a meno che non siano disponibili indicazioni dell’Unione
europea o di competenti organismi internazionali vengono
assegnati i seguenti valori:
a) 1 Bq/g per la concentrazione di attività per
unità di massa;
b) 103 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq
negli altri casi.
3.3. Per le materie radioattive, nel caso di presenza
di radionuclidi con esclusione dei casi di cui al punto
3.1:
a) le condizioni per la classificazione in categoria
A ai sensi del punto 2.1 si intendono verificate allorche’
sia uguale o superiore ad 1:
1. la somma dei rapporti della attività presente di
ciascun radionuclide, divisa per il pertinente valore
indicato nel punto 2.1.a).2.A per le sorgenti in forma
sigillata o nel punto 2.1.a).1.A per le sorgenti in forma
sigillata.
2. la somma dei rapporti della attività di ciascun
radionuclide, pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare
e divisa per il pertinente valore indicato nel punto
2.1.a).2.B per le sorgenti in forma sigillata o nel punto
2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata.
3. La somma dei valori determinati ai sensi dei punti
3.3.a).1 e 3-3-a)2 nel caso di impiego di sorgenti
sigillate e non sigillate.
3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3:
a) si tiene conto della quantità di radioattività
eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo;
b) non si tiene conto:
1. delle quantità di radioattività prodotte da
fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse
non rientri tra gli scopi dell’attività;
2. della contemporanea presenza nell’installazione
delle materie radioattive destinate a sostituire le
sorgenti in uso, sempreche’ si tratti di sorgenti
sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piu’ breve
tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e
quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di
fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il
tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;
3. delle materie radioattive contenute nelle
sorgenti di tipo riconosciuto qualora l’esonero sia stato
esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;
4. delle attività lavorative con materie
radioattive naturali di cui al capo III-bis.
5. delle sorgenti di radiazioni di cui al punto
2.4.
(Omissis).
5. Disposizioni comuni per il rilascio del nulla osta
di cui all’art. 28 da parte del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e del nulla osta di cui
all’art. 29 da parte del prefetto.
5.1. Le amministrazioni e gli organismi tecnici
consultati trasmettono il proprio parere
all’amministrazione procedente.
5.2. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge
n. 241/1990 l’Amministrazione procedente comunica
all’interessato l’esito deI procedimento, e, in caso
positivo provvede al rilascio del nulla osta.
5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e
di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al
riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli
impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la
disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica
per gli individui dei gruppi di riferimento della
popolazione ad essa interessata, tenendo conto
dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;
c) all’eventuale smaltimento di materie radioattive
nell’ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i
decreti di cui all’art. 1, comma 2;
d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione
del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via
esclusiva dal Ministero della sanità per le pratiche di
cui alle lettere d) ed e) dell’art. 27 che siano
classificate in categoria A;
e) all’obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a
decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla
amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli
organismi tecnici di cui al punto 4.2 una relazione
tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza
dall’esperto qualificato incaricato della sorveglianza
fisica della protezione ai sensi dell’art. 77 del presente
decreto, contenente:
1. l’aggiornamento, laddove necessario, della
documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei
punti 4.3 e 4.4;
2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di
sicurezza e di radioprotezione connessi con l’attività
svolta, con particolare riferimento all’esposizione dei
lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione,
alla produzione di rifiuti radioattivi ed all’eventuale
immissione di radionuclidi nell’ambiente od all’eventuale
riciclo di materiali.
5.4. Il nulla osta viene modificato in accordo alle
disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 su richiesta
all’amministrazione procedente da parte:
a) del titolare del nulla osta nel caso di variazioni
nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche
all’oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni
tecniche in esso presenti;
b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di
cui al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della
comunicazione di cui al punto 5.6; oppure sulla base di
quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto
5.3. e) tenuto conto anche del progresso scientifico e
tecnologico;
c) degli organi di vigilanza.
5.5. L’istanza di modifica di cui al punto 5.4 a) deve
essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti
4.3 e 4.4 che risultino applicabili, anche alle
amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto
4.1.
5.6. Il titolare del nulla osta deve preventivamente
comunicare all’amministrazione procedente ed alle
amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto
4.2 variazioni nello svolgimento dell’attività, rispetto a
quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai
punti 4.3 e 4.4, che non comportino modifiche nel
provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso
contenute.
5.7. Le variazioni comunicate possono essere adottate
qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle
amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto
4.2 non abbia comunicato al titolare del nulla osta ed
all’amministrazione procedente la richiesta di modifica del
nulla osta ai sensi del punto 5.4, lettera b).
5.8. Le amministrazioni e gli organismi tecnici
consultati trasmettono all’amministrazione procedente il
proprio parere sull’istanza di modifica.
5.9. A seguito del ricevimento dei pareri o della
conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge
n. 241/1990 l’amministrazione procedente comunica
all’interessato l’esito del procedimento e, in caso
positivo provvede al rilascio del nulla osta.
(Omissis).
6. Particolari disposizioni relative alle
autorizzazioni all’impiego di isotopi radioattivi.
6.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 4 dell’art. 27 e dal comma 2 dell’art. 163 del
presente decreto, le condizioni per l’assoggettamento agli
obblighi di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1794, sono quelle previste
al punto 2.1 relativamente alla classificazione in
categoria A dell’impiego di sorgenti di radiazioni
costituite da materie radioattive, tenendo altresi’ conto
delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle
modalità di applicazione di cui al paragrafo 3;
(Omissis).
10. Modalità di comunicazione.
10.1. Per l’invio all’ANPA delle comunicazioni previste
nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui
all’art. 29 del presente decreto, si utilizzano i moduli
riportati in appendice, con le relative modalità di
compilazione, per quanto concerne i dati specificati
nell’appendice stessa.
10.2. L’ANPA e le amministrazioni possono chiedere
chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni
richieste.
10.3. Le appendici possono essere modificate ai sensi
dell’art. 153 del presente decreto".
Art. 5.
1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono
apportate le seguenti correzioni:
a) nell’articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "di cui
all’articolo 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)";
b) nell’articolo 22, comma 3, le parole: "al comma 1 e di quelli
di cui la legge" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 e di
quelle per cui la legge";
c) nell’articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole "fini di
terapia medica" sono sostitute dalle seguenti: "fini di terapia
medica.";
d) nell’articolo 69, comma 1, le parole: "comunque, ad attività
che" sono sostituite dalle seguenti: "comunque, attività che";
e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole
"articolo 101, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "articolo
115-ter,".
2. Nell’allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "e’ fissato in termini in 0,3
mSv/anno" sono sostituite dalle seguenti: "e’ fissato in 0,3
mSv/anno".
3. Nell’allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono
apportate le seguenti correzioni:
a) nel paragrafo 8.1 le parole: "paragrafo 8" sono sostituite
dalle seguenti: "paragrafo 7";
b) nel paragrafo 11.1 le parole: "definito nel paragrafo 0.4."
sono sostituite dalle seguenti: "definito nel paragrafo 0.3.";
c) nel paragrafo 11.2 le parole: "definiti nel paragrafo 0.4"
sono sostituite dalle seguenti: "definiti nel paragrafo 0.3";
d) nell’intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unità
di misura "(Sv.g elevato a -1/Bq.m elevato a -3)" sono sostituite da:
"(Sv.giorno elevato a -1/Bq.m elevato a -3)".
4. Nell’allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel
paragrafo 2.8, lettera a), leparole: "a seguito del consumo
dell’impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a
seguito dell’impiego dei beni di consumo;".
5. Nell’allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel punto 2.l.a).l.B del paragrafo 2 le parole: "al punto
2.1.a).1.A.:" sono sostituite dalle seguenti: "al punto 2.1.a).1.A.";
b) nel punto 2.l.b) del paragrafo 2 le parole: "al secondo,.."
sono sostituite dalle seguenti: "al secondo.";
c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: "i valori forniti
nella tabella IX-2" sono sostituite dalle seguenti: "i valori forniti
nella tabella IX-1";
d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: "per le pratiche
di cui alle lettere d) e e) dell’articolo 27 che siano classificate"
sono sostituite dalle seguenti: "per le pratiche di cui alle lettere
c) e d) del comma 2-bis dell’articolo 27 che siano classificate".
6. Nella tabella I-1 dell’allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241, le righe:
Tabella pag. 12
7. Nell’allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’intitolazione le parole: "dell’articolo 91, comma 5,
delle modalità" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 90,
comma 5, delle modalità";
b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: "al modello di cui
all’allegato A." sono sostituite dalle seguenti: "al modello A
allegato.";
c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: "L’organo di cui al
punto 2.2" sono sostituite dalle seguenti: "L’organo di cui al punto
1.2".
Note all’art. 5:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si
riporta qui di seguito l’art. 4, comma 3, lettera c), del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"3. Inoltre, si intende per:
a) – b) (omissis);
c) persone del pubblico: individui della
popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli
studenti esposti in ragione della loro attività e gli
individui durante l’esposizione di cui all’art. 2, comma 5,
lettere a) e b).
– Si riporta qui di seguito l’art. 22, comma 3, del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche
di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre
1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici
provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla
registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni
della presa in carico e dello scarico delle stesse".
– Si riporta qui di seguito l’art. 27, comma 2-bis,
lettera d), del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"2.bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e’, in
particolare, richiesto per:
a) – c) (omissis);
d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X
o di materie radioattive per esposizione di persone a fini
di terapia medica".
– Si riporta qui di seguito l’art. 69, comma 1, del
suddetto decreto, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"1. Ferma restando l’applicazione delle norme
speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le
donne gestanti non possono svolgere attività in zone
classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre
il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante
il periodo della gravidanza".
– Si riportano qui di seguito il testo degli articoli
127 e 128, comma 1, lettera c), del suddetto decreto, cosi’
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 127. – 1. Le norme della presente sezione
disciplinano le attività e le procedure di informazione
della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e
sul comportamento da adottare per i casi di emergenza
radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di
cui alla sezione I del presente capo, nonche’ ai casi
previsti all’art. 115-ter.
"Art. 128 (Definizioni). – 1. Ferme restando le
definizioni di cui al capo II, ai fini dell’applicazione
della presente sezione valgono le definizioni seguenti:
a) – b) (omissis);
c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui
alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui
alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle
situazioni previste all’art.115-ter.
– Si riporta qui di seguito l’allegato I-bis, paragrafo
4, lettera c), del suddetto decreto, cosi’ come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Allegato I-bis.
4. Livelli di azione:
a) – b) (omissis);
c) per i luoghi di lavoro di cui all’art. 10-bis,
comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le
persone del pubblico e’ fissato in 0,3 mSv/anno di dose
efficace".
– Si riporta qui di seguito l’allegato IV, paragrafi
8.1, 11.1 e 11.2, del suddetto decreto, cosi’ come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al
paragrafo 7, per gli individui della popolazione devono
altresi’ essere rispettati in un anno solare i seguenti
limiti di dose equivalente:
a) 15 mSv per il cristallino;
b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2
di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
(Omissis).
11.1. Per la sorveglianza individuale dell’esposizione
esterna si usa l’equivalente di dose personale Hp(d)
definito nel pararafo 0.3.
11.2. Per la sorveglianza dell’esposizione esterna
nelle aree di lavoro e nell’ambiente si usano l’equivalente
di dose ambientale H*(d) e l’equivalente di dose
direzionale H'(d, omega) definiti nel paragrafo 0.3".
– Si riporta la tabella n. 7 del suddetto decreto,
cosi’ come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
Tabella IV.7
Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti
Tabella pag. 18 Omissis
– Si riporta qui di seguito l’allegato VII, punto 2.8,
lettera a), del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"2.8. Nell’autorizzazione sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) al valore massimo di dose derivante dalla
pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della
popolazione ad essa interessata, a seguito dell’impiego dei
beni di consumo;".
– Si riporta qui di seguito l’allegato IX, punto 2.1.
del paragrafo 2, punto 3.1 del paragrafo 3 e 5.3.d) del
paragrafo 5 del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art.
7 ed al capo VII viene classificato in categoria A:
a) l’impiego di materie radioattive allorche’ si
verifichi una delle seguenti condizioni:
1) per le materie in forma di sorgenti non
sigillate:
A) l’attività totale presente sia uguale o
superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella
tabella IX-1;
B) l’attività totale detenuta in ragione
d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai
valori di cui al punto 2.1.a).1.A.;
2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:
A) l’attività totale presente sia uguale o
superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto
2.1.a).A;
B) l’attività totale detenuta in ragione
d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai
valori di cui al punto 2.1.a).2.A;
b) l’impiego di sorgenti di radiazioni con
produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo
solido sia superiore a 107 neutroni al secondo;
c) l’impiego di macchine radiogene che accelerino
elettroni con energia massima di accelerazione uguale o
superiore a 20 MeV.
(Omissis).
3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec nella
tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio
con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella
tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella
tabella IX-1 si riferiscono al solo nuclide padre, e
tengono già conto del nuclide o dei nuclidi figli
presenti.".
(Omissis).
"5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) – c) (omissis);
d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione
del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via
esclusiva dal Ministero della sanità per le pratiche di
cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell’art. 27 che
siano classificate in categoria A;".
– Si riporta qui di seguito la tabella I-1
dell’allegato I, del suddetto decreto, cosi’ come
modificato del decreto legislativo qui pubblicato:
"Tabella I
Tabella pag. 19 Omissis
Si riporta qui di seguito l’allegato XI,
intitolazione e paragrafo 1, del suddetto decreto, cosi’
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Allegato XI
Determinazione ai sensi dell’art. 62, comma 3,
dell’art. 81, comma 6 e dell’art. 90, comma 5, delle
modalità di tenuta della documentazione relativa alla
sorveglianza fisica e medica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti e del libretto personale di
radioprotezione per i lavoratori esterni.
1. Libretto personale di radioprotezione e suo
rilascio.
1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui
all’art. 62, comma 2, lettera e), del presente decreto e’
istituito conformemente al modello A allegato.
1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 e’
istituito dal datore di lavoro di impresa esterna, o dal
lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le
sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad
inviare il libretto stesso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale – Direzione generale rapporti di lavoro.
1.3. L’organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio
con l’attribuzione di un numero progressivo di
registrazione e della data.
1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di
radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo
consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna
all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro".
Art. 6.
Tabelle omissis
pag. 12
pag. 13
Note all’art. 6:
– Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, vedasi in note alle premesse.
– Si riporta qui di seguito la tabella IV – 1
dell’allegato IV, del suddetto decreto, cosi’ come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
Tabelle omissis
pag. 20
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 25
(Omissis).
– Si riporta qui di seguito l’allegato X, paragrafo
3.3, del suddetto decreto, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"3.3 La variazione dei dati comunicati ai sensi del
punto 3.1 o la cessazione dell’attività di raccolta devono
essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le
modalità definiti al punto 3.1 alle amministrazioni
individuate al punto 2.1.".
Art. 7.
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e del
commercio con l’estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Veronesi, Ministro della sanità
Bordon, Ministro dell’ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato