Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
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G.U. 23 marzo 1994, n. 68.
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190.
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
Il Ministro della sanità:
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il Consiglio di Stato nell’adunanza del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 febbraio 1994;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalità organizzative e di funzionamento
1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e nel rispetto delle competenze statali di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso decreto, disciplinano le modalità organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali affinché dagli stessi sia garantito l’espletamento di compiti di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Prestazioni
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nell’assolvimento dei compiti di loro pertinenza garantiscono ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria.
Art. 3.
Compiti
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1 del presente regolamento sono tenuti, in via ordinaria, ad assicurare:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l’attivazione di centri epidemiologici;
g) l’esecuzione degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di orgine animale;
h) l’esecuzione degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
n) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;
q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.
Art. 4.
Produzioni
1. Nell’ambito di quanto previsto all’art. 4 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e all’art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, e all’art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, gli istituti zooprofilattici sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, all’immissione in commercio e, comunque, alla distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e nell’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e/o distribuzione di medicinali e altri prodotti occorrenti per l’esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l’attuazione di piani di profilassi.
3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma precedente, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un direttore responsabile.
4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con le regioni e province autonome competenti, possono associarsi per costituire un’azienda speciale per la produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e, comunque, in ogni altra attività connessa alla sanità pubblica veterinaria.
Art. 5.
Ricerca
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della ricerca di base e finalizzata prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla base degli obiettivi indicati dallo Stato, sentite le regioni, operano nei seguenti settori:
a) igiene e sanità veterinaria;
b) sorveglianza epidemiologica;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale, corretto rapporto insediamenti zootecnici e ambiente – insediamenti umani;
d) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche da utilizzare per il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
e) farmacovigilanza veterinaria al fine di assicurare il supporto operativo all’azione del Servizio sanitario nazionale;
f) controllo dei farmaci ad uso veterinario.
2. Nei programmi annuali di ricerca scientifica gli istituti zooprofilattici sperimentali elaborano ed applicano metodi alternativi all’impiego degli animali, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Art. 6.
Coordinamento
1. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di sanità pubblica veterinaria, anche mediante l’utilizzo ed il coordinamento dei centri di referenza indicati nelle specifiche materie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e all’art. 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il Ministro della sanità convoca riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, con i direttori generali degli istituti stessi, il direttore dell’Istituto superiore di sanità o persona dallo stesso delegata e con i responsabili dei servizi veterinari del Ministero della sanità e delle regioni.
2. Le direttive ministeriali di coordinamento sono trasmesse alle regioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1994