Decreto 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

[divider]

Gazzetta Ufficiale N. 177 del 30 Luglio 2002

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell’11 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 dicembre 1999;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati così come previsto dall’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
4. In attesa dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, l’allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell’aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti alle suddette attività di recupero in impianti o stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il testo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.

– L’art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
“Art. 18 (Competenze dello Stato).
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonchè l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchè per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonchè per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;
h) l’individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all’art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonchè la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l’adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchè delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all’art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all’art. 15;
l) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui all’art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l’individuazione dei beni durevoli di cui all’art. 44;
o) l’aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l’adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell’autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, nonchè, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.”.
– L’art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

“Art. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate).
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio de
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all’art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all’allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attività con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
– L’art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

“Art. 33 (Operazioni di recupero).
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonchè le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall’art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall’art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell’impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi l’autorizzazione di cui all’art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell’impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p)
dell’art. 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonchè fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all’allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonchè alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell’Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonchè le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994 sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.

– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”.

Note all’art. 1:
– Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono riportati nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attività di recupero;
b) quantità impiegabile: la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell’articolo 5, che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 3;
c) quantità di rifiuti messi in riserva: quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell’esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell’allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Nota all’art. 2:
– La voce “R13” dell’allegato C del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è la seguente:
“R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).”.

Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualità dell’aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.
5. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Nota all’art. 3:
– L’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:
“Art. 3
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell’aria, validi su tutto il territorio nazionale
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchè i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l’utilizzazione delle migliori tecnologie dispo-nibili;
d) i criteri temporali per l’adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell’aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell’aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonchè una relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l’inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.”.

Art. 4.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell’allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità di rifiuti che, ai sensi dell’articolo 5, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell’impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all’interno di una medesima unità locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell’impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell’allegato 3 al presente regolamento.

Nota all’art. 4:
– L’art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 5.
Quantità impiegabile
1. La quantità impiegabile è individuata nell’allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità impiegabile non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l’impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantità impiegabile che può essere sottoposta ad attività di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed è determinata dalla capacità dell’impianto autorizzata ai sensi dell’articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l’autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità degli impianti in effettivo esercizio all’interno dello stabilimento.

Note all’art. 5:
– L’art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 27 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
“Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). – 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.”.

– L’art. 28 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
“Art. 28 (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).
1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito tempo-raneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonchè l’ulteriore documentazione richiesta.
La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.”.

Art. 6.
Comunicazione d’inizio d’attività
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell’articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d’attività deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacità autorizzata o della potenzialità dell’impianto, si intendono sottoporre ad attività di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l’individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall’articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento;
e) la capacità autorizzata dell’impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialità dell’impianto;
f) l’ubicazione e l’estensione dell’area che all’interno dell’unità produttiva è utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attività di recupero ai sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell’impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.

Note all’art. 6:
– Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle premesse.
– L’art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:
“Art. 21. – 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.”.

Art. 7.
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, “Campionamento, analisi, metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.
2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.
4. Il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
5. Il campionamento, l’analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.

Note all’art. 7:
– L’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note all’art. 3.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, reca: “Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali”.

Art. 8.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari
delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonchè della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Note all’art. 8:
– L’art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.
– L’art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse. – L’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, è il seguente:
“Art. 3. – Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.”.

Art. 9.
Norme transitorie
1. Nelle more dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell’allegato 1, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell’allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in data successiva all’entrata in vigore del regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell’allegato 1, sub allegato 2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell’allegato 1, in esercizio ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
4. Ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli impianti ed alle attività di recupero dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione delle attività di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell’allegato 1 al presente regolamento è subordinata alla presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformità dell’impianto alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l’approvazione dei progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare alla provincia l’avvenuto adeguamento o la cessazione dell’attività alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336

Note all’art. 9:
– L’art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note alle premesse.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, reca: “Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti.”.
– L’art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è riportato nelle note all’art. 5.

Allegato

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato