Decreto 15 aprile 1994

Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, e dell’art.9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991

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G.U. 10.5.1994, n. 107

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1992, n. 7), recante "atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell’inquinamento urbano";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1983, n. 145), successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con cui sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambito esterno;
Visto l’art. 3, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 226) che fissa i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria ed in particolare l’art. 9 relativo ai livelli di attenzione di allarme;
Visto il parere espresso dall’Istituto superiore di sanità sui livelli di attenzione e di allarme;

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto:
definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria";
stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
STATO DI ATTENZIONE: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme.
STATO DI ALLARME: una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario.
LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME: le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme.
AUTORITÀ COMPETENTE: quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme, di cui all’art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.

Art. 3. Livelli di attenzione e di allarme

1. I livelli di attenzione e di allarme sono fissati nella tabella 1 dell’allegato 1.

Art. 4. Stati di attenzione e di allarme

1. Al fine di valutare la probabile evoluzione dell’inquinamento e stabilire i provvedimenti da adottare, l’autorità competente si avvale dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio conforme ai criteri di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria" nonché delle previsioni meteorologiche a scala nazionale e locale.
2. Gli stati di attenzione e di allarme vengono attivati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive. L’ora di inizio del periodo di riferimento viene fissata dall’autorità competente e non può essere modificata nel corso dello stato di attenzione e di allarme.
3. Lo stato di attenzione e lo stato di allarme vengono di norma raggiunti quando, al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento per uno o più inquinanti dei rispettivi livelli di attenzione e di allarme in numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella Il dell’allegato 1, anche se non contemporaneamente. Nel caso di indisponibilità contemporanea di più di un terzo di dati validi relativi a ciascun inquinante, l’autorità competente valuterà la possibilità della dichiarazione dello stato di attenzione e di allarme in base alla rappresentatività dei dati disponibili.
4. Ove, al termine del ciclo di monitoraggio, si verifichi lo stato di attenzione o di allarme, l’autorità competente adotta tempestivamente i provvedimenti che ritiene necessari.
5. La tabella III dell’allegato 1 esemplifica una scansione temporale, per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
6. L’adozione di provvedimenti relativi allo stato di allarme deve essere comunque attuata quando lo stato di attenzione perduri per almeno tre giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche possano far prevedere il raggiungimento dello stato di allarme.
7. Quando si verifichi lo stato di attenzione o di allarme, l’autorità competente informa la popolazione sui livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti adottati, sulle relative motivazioni, sulla loro prevedibile durata ed indica gli eventuali comportamenti da adottare per limitare l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.
8. Lo stato di attenzione e lo stato di allarme sono disattivati ed i provvedimenti relativi sono revocati con effetto immediato qualora le concentrazioni di inquinanti, rilevate al termine del ciclo giornaliero, risultino inferiori ai livelli che hanno determinato lo stato di attenzione o di allarme.

Art. 5. Misura delle concentrazioni di altri inquinanti

1. Le autorità competenti, secondo quanto previsto dall’allegato al citato decreto ministeriale 20 maggio 1991, attivano campagne sperimentali di misura delle concentrazioni degli inquinanti individuati nell’allegato 2 al presente decreto.
2. I metodi di misura per gli inquinanti di cui all’allegato 2 saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su indicazione della commissione tecnico-scientifica prevista dall’art. 6 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria".

Art. 6. Aggiornamenti

Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, aggiorna entro il 30 settembre di ogni anno i livelli di attenzione e di allarme.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro dell’ambiente SPINI

Il Ministro della sanità GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

LIVELLI E STATI DI ATTENZIONE E DI ALLARME

I livelli di attenzione e di allarme per i singoli inquinanti sono indicati nella tabella 1. La media oraria è la media delle misure effettuate nell’arco di un’ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell’arco di ventiquattro ore.

Tabella I

Livello di Livello di
Inquinante attenzione allarme

Biossido di zolfo (media giornaliera) (microg/m³) 125 (1) 250 (1)
Particelle sospese totali (media giornaliera) (microg/m³) 90 (1) (2) 180 (1) (2)
Biossido di azoto (media oraria) (microg/m³) 200 400
Monossido di carbonio (media oraria) (mg/m³) 15 30
Ozono (media oraria) (microg/m³) 180 (3) 360 (3)

(1) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.
(2) I valori delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione.
(3) Questi valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l’informazione alla popolazione e alla soglia di allarme previste dalla direttiva n. 92/72/CEE del 21 settembre 1992 sull’inquinamento dell’aria provocato dall’ozono.

Tabella Il

Inquinante Stazioni

Biossido di zolfo 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C installate.
Particelle sospese totali 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C installate.
Biossido di azoto 50% del totale delle stazioni di tipo A, B installate.
Monossido di carbonio 50% del totale delle stazioni di tipo A, C installate.
Ozono Una qualsiasi stazione del tipo A o D.

I metodi di misura sono quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, integrati o modificati ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria" e successivi aggiornamenti.

Tabella III

OPZIONI TEMPORALI

Operazione Ora

Ciclo di monitoraggio di 24 ore 7.00-7.00
Valutazione dei dati e definizione dei provvedimenti 7.30-9,30
Informazione ai cittadini (inizio) 10.00
Entrata in vigore dei provvedimenti entro le ore 6.00 del giorno successivo

ALLEGATO 2

INQUINANTI DI INTERESSE PRIORITARIO

Sono individuati i seguenti inquinanti di interesse prioritario ai fini di quanto previsto aIl’art. 5 del presente decreto:
particolato PM 10, (polveri con diametro inferiore a 10 micron);
piombo, cadmio e nichel;
composti acidi;
perossiacetilnitrato (PAN);
benzene;
formaldeide;
idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni;
poIiclorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.