Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2006
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto l’art. 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i
registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti
obbligati alla tenuta degli stessi;
Visto l’art. 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di
cui all’art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche’ dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei
piccoli produttori artigiani di cui all’art. 2083 del codice civile
che non hanno piu’ di tre dipendenti. Il modello di registro
utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente
comma sara’ approvato con successivo decreto.
2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le
procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),
e successive modificazioni ed integrazioni. Per l’applicazione delle
predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari
dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell’Agenzia
delle entrate. Considerato che l’art. 8 della legge 18 ottobre 2001,
n. 203, ha modificato l’art. 39 sopra richiamato abolendo l’obbligo
di vidimazione per i registri IVA, tale obbligo si intende soppresso
anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;
3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici
segue le disposizioni applicabili ai registri IVA. E’ possibile
utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di
rifiuti non pericolosi, hanno la facolta’ di adempiere all’obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti
registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia
prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di
carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa
applicabile ai registri IVA, siano integrati dal formulario di cui
all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita
dall’art. 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le
modalita’ indicate nell’allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del
rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui
il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le
caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in
carico;
c) le quantita’ dei rifiuti prodotti all’interno dell’unita’
locale o presi in carico;
d) l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei
rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di
smaltimento;
f) l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;
g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle
operazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2.
1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto
ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al
decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati
fino al loro esaurimento purche’ contengano tutti gli elementi
previsti ai sensi dell’art. 1.
2. Il presente decreto e’ inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
Allegati
· pag. 89
· pag. 90
· pag. 91
· pag. 92
· pag. 93
· pag. 94
· pag. 95
· pag. 96
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato