Decreto 2 maggio 2006

Criteri, procedure e modalita’ per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2006

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare l’art. 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti
massimi accettabili nonche’ le modalita’ di analisi dei materiali ai
fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da
disposizioni speciali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 186, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le
procedure e le modalita’ per il campionamento e l’analisi delle terre
e rocce da scavo.

Art. 2.

Campionamento

1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo e’ effettuato sul
materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati».

Art. 3.

Preparazione dei campioni

1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai
fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, e’ effettuata
secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le
ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.
2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell’art. 2 dovra’ essere
scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni
ottenuti ai sensi dell’art. 2 siano costituiti da materiale in
breccia nel quale l’aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia
presente in quantita’ inferiore all’1% in peso, non sara’ necessario
procedere all’analisi dei campioni.
3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere
condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora
l’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in
peso, il campione di cui al comma 2 dovra’ essere sottoposto ad una
riduzione granulometrica tale da assicurare che l’aliquota di
granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La
concentrazione del campione dovra’ essere determinata riferendosi
alla totalita’ dei materiali secchi, comprensiva anche dello
scheletro.
4. Quanto riportato nell’appendice A «Prove di eluizione (prova di
conformita) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e
irregolare» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce
da scavo.

Art. 4.

Determinazioni analitiche

1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi
dell’art. 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale, tali da garantire l’ottenimento di valori 10 volte
inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
2. Quanto riportato nell’appendice B «Procedimento per la
determinazione di analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si
applica alle terre e rocce da scavo.

Art. 5.

Limiti massimi accettabili

1. La composizione media dell’intera massa campionata ai sensi
dell’art. 2 non dovra’ presentare una concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso
commerciale e industriale), dell’allegato 5 del Titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all’art. 1 siano
destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali
siti, e la composizione media dell’intera massa campionata ai sensi
dell’art. 2 presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del
Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra
potra’ essere consentita, a condizione che venga effettuata
un’analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui
all’allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli esiti di tale analisi
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle
terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di
rischio del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento
di analisi di rischio sito-specifica e’ allegata alla richiesta di
riutilizzo di cui all’art. 186, comma 7, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
3. Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 241 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da
scavo di cui all’art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree
destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ovvero alla
realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto
dal comma 1.

Art. 6.

Periodicita’ delle analisi

1. Le attivita’ di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a
cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno
origine le terre e le rocce di cui all’art. 1, o del committente,
almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e,
successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del
processo di produzione o della natura degli stessi.

Art. 7.

Significato delle «Trasformazioni preliminari» di cui all’art. 186,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all’art. 186,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento unicamente
finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un
ammasso di terre e rocce da scavo».
2. A tal fine l’attivita’ di vagliatura delle terre e rocce da
scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un
unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di
inquinanti diverse rispetto a quelle dell’ammasso originario, e’ da
considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli
effetti dell’art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto
con l’acqua, l’attivita’ di essiccazione mediante stendimento al
suolo ed evaporazione, non e’ invece da considerarsi una
trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 186,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si
applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere
riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un
procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.
5. Non sono altresi’ considerate trasformazioni preliminari, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 186, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivita’ di macinatura delle
terre e rocce da scavo, nonche’ anche l’attivita’ di vagliatura a
condizione, per quest’ultima, che la medesima non sia finalizzata a
modificare la percentuale di inquinanti.

Art. 8.

Norma finale

1. Il presente decreto e’ inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato