Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, relativo all’ attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano , ai sensi dell’ art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.183
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G.U. 10.4.1991, n. 84
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l’art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Decreta:
Art. 1. Attività di controllo
1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo umano debbono conseguire a una o più delle finalità riportate nell’allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L’unità sanitaria locale ed il presidio è servizio multizonale di prevenzione di cui all’art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante.
3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell’acqua, alle prescrizioni riportate nell’allegato V al presente decreto, del quale fa parte integrante.
4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità.
Art. 2. Mappatura degli impianti di acquedotto
1. Per i fini di cui all’art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su confronti direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione, fino i rami terminali della rete, dell’acqua fornita all’utenza.
2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorché si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.
Art. 3. Controlli sanitari
1. Nell’ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità sanitarie locali – servizio igiene pubblica o servizio similare – anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:
a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d’uso sulle acque destinate al consumo umano di cui al
successivo art. 4;
b) verificano la conformità delle risultanze dell’esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con carattere d’urgenza a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d’acquedotto le eventuali difformità riscontrate;
c) propongono l’adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell’impianto d’acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell’acqua condottata ovvero propongono l’adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 5;
d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell’esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d’acquedotto.
2. Nell’ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione:
a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all’unità sanitaria locale e segnalano, con carattere d’urgenza, all’unità sanitaria locale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell’impianto d’acquedotto e eventuali difformità riscontrate.
Art. 4. Giudizio di qualità e di idoneità d’ uso
1. Il giudizio di qualità sull’acqua destinata al consumo umano, fondato sulle risultanze dell’esame ispettivo e dei controlli analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell’allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L’uso delle acque destinate al consumo umano e subordinato al giudizio di cui sopra.
3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità d’uso si intende acquisito, sempreché risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.
Art. 5. Provvedimenti cautelativi , contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall’unità sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l’esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi contingibili ed urgenti proposti dall’autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.
4. Contestualmente all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d’acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell’acqua condottata.
Art. 6. Approvvigionamento idrico d’ emergenza
1. Nell’ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d’emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l’attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d’emergenza predisposti.
Art. 7. Rapporti con le regioni
1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d’ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.
Art. 8. Attività di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull’applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall’autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l’espletamento delle funzioni loro attribuite.
2. Per l’applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell’ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale.
Art. 9. Comitato permanente
1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica concernente le acque destinate al consumo umano, è costituito un comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei servizi d’igiene pubblica del Ministero della sanità e composto:
da un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
da un rappresentante del Ministero dell’ambiente;
da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali coordina anche le attività di segreteria del comitato;
da un rappresentante dell’ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
da un rappresentante dell’ufficio del Ministro per il coordinamento degli affari regionali e problemi
istituzionali;
da cinque esperti designati dalle regioni;
dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità competenti in materia;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità;
2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l’anno.
Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti esterni.
3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.
Art. 10. Competenze delle province autonome
1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Roma, 26 marzo 1991
Il Ministro : De Lorenzo
ALLEGATO I
GENERALITÀ
L’emissione di un giudizio sulla qualità di un’acqua deve sempre basarsi su una ponderata valutazione dell’insieme dei dati analitici relativi ai parametri organolettici, fisici, chimici, chimico-fisici e
microbiologici opportunamente integrati dalle risultanze dell’esame ispettivo. Esame ispettivo ed analisi di laboratorio devono infatti raggiungere, nel loro complesso, una o più delle seguenti finalità:
A) Controllo delle caratteristiche igieniche dell’acqua alla captazione (I) in modo da accertare:
1) se siano tali da consentirne l’utilizzazione a scopo potabile senza alcun trattamento, oppure
2) se siano tali da consentirne l’utilizzazione a scopo potabile dopo idoneo trattamento, oppure ancora
3) se siano tali da non consentirne l’utilizzazione a scopo potabile, con ragionevole margine di
sicurezza ed economicità, anche dopo il trattamento.
B) Controllo dell’efficacia dell’eventuale trattamento effettuato.
C) Controllo della sicurezza igienica delle opere idraulico-ingegneristiche, a partire dall’impianto di
captazione fino ai rami terminali della rete di distribuzione.
D) Evidenziazione di potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica o dell’acqua avviata alla distribuzione.
Le modalità con le quali gli esami analitici ed ispettivo concretizzano i menzionati obiettivi sono esposte diffusamente nei successivi capitoli. Dal momento, comunque, che l’acqua destinata all’uso potabile è un bene naturale del quale non si ha una disponibilità ambientale illimitata ed il cui rinnovo non avviene con facilità, si sottolinea preliminarmente come la difesa della normale facies delle risorse idriche e dell’acqua condotta debba rappresentare uno dei cardini delle attività di controllo e vada condotta tenendo presente i consueti elementi di giudizio. In questo stesso senso attenzione adeguata va posta anche agli approvvigionamenti privati, per i quali valgono le considerazioni appena accennate ma sui quali occorre disporre, addebitandone la relativa spesa dei proprietari, adeguati controlli al fine, tra l’altro, di verificare che non siano essi stessi fonti di inquinamento più diffuso (ad esempio, con opere di captazione di pozzi che permettono il trascinamento di contaminanti in falda).
ALLEGATO Il
ESAME ISPETTIVO
1) PRELIMINARI SULLA RACCOLTA DEI DATI CIRCA GLI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI
A cura dei gestori degli impianti d’acquedotto sia pubblici che privati, si provvede, su conformi direttive delle autorità regionali, al censimento, alla registrazione, alla ubicazione su una planimetria a scala
1:25.000 ed al costante aggiornamento di tutte le fonti utilizzate per l’approvvigionamento idrico e dei relativi impianti di acquedotto. Detti elaborati debbono essere corredati almeno:
a) della documentazione in merito al processo autorizzativo e/o alla concessione allo sfruttamento della risorsa idrica;
b) della planimetria in scala 1:2000 con l’ubicazione della risorsa idrica attinta e delle relative aree di salvaguardia ed altresì della stratigrafia del terreno interessato;
c) di una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia di realizzazione
dell’impianto di acquedotto, alla sua portata media annua ed al numero di utenti serviti.
Copia della documentazione in questione e trasmessa dai gestori degli impianti d’acquedotto al comune, alla regione, all’unità sanitaria locale ed al Presidio e servizio multizonale di prevenzione.
2) CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DELL’ IMPIANTO DI ATTINGIMENTO
Fermo restando che le opere di captazione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione, ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell’impianto d’acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati.
A) Pozzi.
1) Occorre verificare che i pozzi impiegati per l’approvvigionamento idrico offrano le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate.
2) Occorre verificare che la parte superficiale del pozzo sia contenuta in una apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al solo personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o proferibilmente sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche. Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da consentire l’agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione, essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d’acqua sul pavimento e da infiltrazioni d’acqua dalle pareti e dalla copertura; le aperture, infine, devono essere protette con reti a maglia fine.
3) Occorre verificare che la testata del pozzo sia provvista, ove possibile, di una chiusura, dotata di foro munito di un tappo filettato, atta alla introduzione di una sondina per l’effettuazione della misura di livello e per il prelievo diretto di campioni.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato dei manufatti, organi di manovra e tubazioni.
B) Sorgenti.
1) Occorre verificare che l’opera di captazione raggiunga la scaturigine geologica della risorsa idrica e comunque sia realizzata in modo da evitare infiltrazioni di acque superficiali.
2) Occorre verificare che i manufatti di presa, accessibili per le dovute ispezioni, siano realizzati in calcestruzzo con caratteristiche di buona impermeabilità che eventuali additivi ad esso aggiunti non vengano rilasciati o comunque provochino effetti nocivi.
3) Occorre verificare che l’opera di presa, come di norma, comprenda, oltre alla vasca di calma e di sedimentazione, anche la vasca di partenza nella quale l’acqua captata deve arrivare attraverso uno stramazzo che permetta la misura di portata. La vasca di partenza deve essere dotata di:
uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere infiltrazioni dall’esterno per consentire lavaggi con idoneo disinfettante occorrenti sia prima di utilizzare la vasca che durante la manutenzione in corso d’esercizio;
uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti durante i periodi di morbida o di piena della sorgente, collegato allo scarico;
un tubo di partenza posto ad un livello di almeno m.1.00 sotto lo stramazzo di arrivo e di almeno m. 0,30-0,50 più in alto della platea di fondo;
una rientrata d’aria posta sul tubo di partenza.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato di manufatti, dispositivi di aerazione, organi di manovra e tubazione.
C) Laghi naturali e bacini artificiali.
Occorre verificare che l’opera di presa sia disposta a distanza dal fondo tale da evitare apprezzabili azioni di richiamo di torridità o vegetazione ed a distanza dalla superficie tale che, anche nelle condizioni di massimo svaso, si abbiano limitate escursioni delle caratteristiche termiche e biologiche ed altresì che essa sia ubicata in modo da risentire il meno possibile dell’influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco delle correnti. E’ buona norma che l’opera di presa sia provvista di luci, regolabili a quota diversa.
D) Corsi d’acqua.
Occorre verificare che l’ubicazione dell’opera di presa tenga conto del regime idrologico del corso
d’acqua nei vari periodi dell’anno, della stabilità della sua sezione e soprattutto della presenza di insediamenti e del recapito finale dei relativi scarichi. L’opera di presa, infatti, deve essere ubicata a monte di insediamenti e di scarichi importanti e, ove ciò non sia realizzabile, alla maggiore distanza possibile.
3) CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO , RACCOLTA E DISTRIBUZIONE
Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
A) Opere di trasporto.
Premesso che per opera di trasporto si intende la canalizzazione per il trasporto della risorsa idrica
dall’opera di presa al serbatoio di accumulo ovvero all’impianto di potabilizzazione, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori
dell’impianto d’acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare le interazioni tra insediamenti esistenti e la condotta e che, in relazione
all’importanza dell’impianto, al tipo delle condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati, siano definiti eventuali provvedimenti amministrativi atti a preservare la qualità dell’acqua trasportata. Tali provvedimenti potranno riguardare la definizione di una apposita fascia di protezione della condotta da assoggettare a limitazioni d’uso, tra le quali il divieto di edificazione, di piantagioni arboree, di deposito o spandimento di materie che possano essere fonti di inquinamento;
2) occorre verificare se le condutture siano in pressione o a superficie libera e che la qualità dell’acqua trasportata sia preservata comunque;
3) occorre verificare la stabilità dei terreni attraversati, ponendo particolare attenzione alle zone soggette a movimenti franosi;
4) occorre verificare il materiale di costruzione della condotta e, nel caso di materiale ferroso, occorre altresì accertarsi del suo grado di protezione dalla corrosione;
5) occorre verificare che i punti di massimo relativo e di minimo relativo del profilo longitudinale della condotta siano rispettivamente dotati di apparecchiature di sfiato e di scarico. Queste, come qualsiasi altra apparecchiatura o pezzo speciale o giunzione a flangia, debbono essere collocate all’interno di pozzetti ispezionabili. In particolare per gli scarichi si dovrà verificare l’esistenza di chiusure idrauliche con sifone ed altro mezzo fisico di separazione (quale una reticella metallica) atto ad evitare l’ingresso di animali;
6) occorre verificare che laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota della generatrice inferiore dell’acquedotto sia possibilmente superiore a quella della generatrice superiore della fognatura;
in ogni caso occorre verificare che nell’evenienza di incroci tra la conduttura dell’acquedotto e la conduttura delle fogna entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di idonea lunghezza.
B) Serbatoi.
Premesso che per serbatoi si intendono gli impianti di raccolta delle acque captate, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell’impianto d’acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare, nel caso di serbatoi interrati, che sia stabilita al loro esterno un’area di rispetto sulla quale siano imposte limitazioni d’uso e che all’intorno del serbatoio siano previste opere per l’allontanamento delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale e di falda;
2) occorre verificare che l’arrivo dell’acqua sia posto dalla parte opposta al punto di partenza ovvero che siano inseriti opportuni setti, all’interno della vasca, in modo da favorire il ricambio dell’acqua immagazzinata;
3) occorre verificare che ogni vasca sia dotata di scarico di fondo e di scarico di superficie;
4) occorre verificare che le operazioni di ordinaria manutenzione, di lavaggio e di disinfezione siano effettuate periodicamente e che all’uopo il fondo della vasca abbia una opportuna pendenza per consentire un agevole smaltimento delle acque di lavaggio;
5) occorre verificare che le acque di scarico e di sfioro confluiscano in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica e di altro dispositivo di separazione atto ad impedire l’ingresso di animali;
6) occorre verificare che la presa d’uscita sia munita di apposita succhieruola e che sia situata ad un’altezza dal fondo tale da non richiamare eventuali materiali sedimentati;
7) occorre verificare che i dispositivi di aerazione si aprano verso le camere di manovra e che siano idonei ad impedire il passaggio di polveri e di microrganismi viventi;
8) occorre verificare che le vasche non siano fornite di luci aperte direttamente all’esterno e che al di sopra di esse non siano applicate aperture;
9) occorre verificare che le coperture dei serbatoi siano impermeabilizzate e dotate di sistemi di smaltimento della acque meteoriche;
10) occorre verificare che sia previsto un idoneo sistema di misura dell’acqua in arrivo e dell’acqua in partenza;
11) occorre verificare che tutte le apparecchiature siano alloggiate in apposita camera di manovra opportunamente separata dalle vasche;
12) occorre verificare che siano messi in atto idonei sistemi di coibentazione delle pareti e della copertura;
13) occorre verificare che il materiale con cui è realizzato il serbatoio e che è a contatto con l’acqua sia tale da non modificare la qualità immagazzinata;
C) Reti di distribuzione.
Premesso che per rete di distribuzione si intende il complesso delle canalizzazioni, site a valle delle opere di adduzione e dei serbatoi, che mettono a disposizione degli utenti acqua potabile e che per esse valgono le medesime raccomandazioni fatte per le opere di trasporto alla precedente lettera A) di questo stesso paragrafo 3) e tenuto altresì conto che dette reti sono sempre in pressione e che i rubinetti di erogazione fungono anche da sfiato, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell’impianto d’acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare che sia assicurata nei limiti del possibile una sufficiente portata d’acqua pro-capite in modo da evitare che si operino sistematiche interruzioni dell’erogazione;
2) occorre verificare che in ciascun punto della rete la quota piezometrica sia adeguatamente superiore alla quota del terreno anche nelle condizioni più gravose;
3) occorre verificare che gli scarichi delle condotte della rete di distribuzione non siano messi in comunicazione diretta con le fognature e che invece avvengano attraverso apposito pozzetto provvisto di intercettatore idraulico e che infine lo sbocco della condotta di scarico sia convenientemente al di sopra del livello massimo del pozzetto stesso;
4) occorre verificare che, nel caso in cui sia impegnata una doppia rete di distribuzione, una ad uso potabile e l’altra per altri usi, sia impedita la loro connessione e che le rispettive tubazioni siano ben distinte tra loro e facilmente individuabili.
4) RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Allorché si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse per l’approvvigionamento idrico sono necessarie l’autorizzazione alla ricerca e captazione e/o la concessione alla derivazione.
A tal fine è necessaria, a cura del richiedente, la presentazione di un progetto di ricerca corredato di uno studio idrogeologico completo dell’area interessata e di una relazione tecnica contenente, tra l’altro, le caratteristiche dell’impianto di captazione e delle opere di presa ed i dati relativi alla portata che si intende utilizzare ed agli usi. In particolare, nello studio idrogeologico vanno approfondite le caratteristiche delle diverse fonti che si intendono utilizzare, sia in relazione al loro utilizzo che alle conseguenze che dall’utilizzo possono derivare:
1) nel caso di sorgenti, nella valutazione della portata da captare va tenuto presente che, trattandosi di sottrazione all’origine del corpo idrico, il quale può essere privo o carente di acqua in alcuni periodi dell’anno, si può verificare una riduzione delle capacità di diluizione ed autodepurazione. Pertanto occorre assicurare un deflusso naturale nel corpo idrico comunque compatibile con il mantenimento delle esigenze ecologiche dello stesso e con gli altri usi in atto o previsti;
2) se il prelievo è da falda, bisogna valutare il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili;
3) se il prelievo è da acque superficiali, va accertata la presenza di insediamenti sia a monte che a valle, l’ubicazione e la qualità dei relativi scarichi ed il regime idrogeologico nel tratto di presa;
4) più in generale, infine, vanno evidenziate eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali e pertanto va con precisione relazionato sugli insediamenti che, anche al di fuori delle zone di rispetto, possono influenzare la qualità dell’acqua che si intende utilizzare.
Sempre ai fini del rilascio dell’autorizzazione e/o della connessione è necessario acquisire in merito il parere della competente unità sanitaria locale emesso dopo aver compiuto le indagini e gli approfondimenti previsti dal presente e dal successivo allegato.