Decreto 27 dicembre 1990

Caratteristiche e modalita’ per la donazione del sangue ed emoderivati.

[divider]

GU n. 20 del 24-1-1991

TITOLO I
LOCALI E PERSONALE PER IL PRELIEVO

Visto  l’art. 4, primo comma, n. 6), l’art. 6, primo comma, lettera
    C)  e  l’art.  45  della  legge  istitutiva  del  Servizio  sanitario
    nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
      Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita’
    trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
    produzione di plasmaderivati";
      Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, 3, comma 2, della legge 4
    maggio 1990, n. 107;
      Ritenuto  che  occorre  provvedere  agli adempimenti previsti dalle    citate disposizioni di legge;
      Sentito  il  parere  della  commissione  nazionale  per  i  servizi
    trasfusionali, di cui all’art. 12 della legge 4 maggio 1990, n.  107,
    nominata con decreto del Ministro della sanita’ il 26 giugno 1990;
                                   Decreta:
      E’  approvato  l’articolato  concernente  le  caratteristiche  e le
    modalita’ delle donazioni di sangue e di emocomponenti,  composto  di
    trentacinque  articoli  e  un allegato, unito al presente decreto del
    quale costituisce parte integrante a tutti gli effetti.
                                 
 Art. 1.
                          
 Locali per il prelievo

      I locali debbono avere dimensioni coerenti con le finalita’ per cui
    vengono utilizzati e con l’entita’ dell’attivita’ svolta.
      Debbono    inoltre    possedere   caratteristiche   igieniche,   di
    illuminazione e di facile pulizia, a norma dei  regolamenti  sanitari
    vigenti.
      I  locali debbono comprendere almeno una sala di visita ed una sala    prelievi, una sala ristoro-riposo donatori.
      I  locali per visita e prelievi saranno dotati delle attrezzature e
    degli strumenti medici necessari.
 
   Art. 2.
  Personale per il prelievo

      Il  personale  di  cui  al comma 5 dell’articolato 3 della legge n.
    107/1990 deve essere numericamente adeguato al  carico  di  lavoro  e    tecnicamente preparato secondo le varie modalita’ di prelievo.

TITOLO II
RACCOLTA DEL SANGUE
O EMOCOMPONENTI DAL DONATORE
Capo I
PRELIEVO DI SANGUE INTERO

Il   prelievo  del  sangue  dal  donatore  deve  essere  effettuato
    utilizzando una metodica che garantisca l’asepsi e con un  sistema  a    circuito chiuso e con dispositivi non riutilizzabili.
      Sara’  cura  del  responsabile  del servizio definire un protocollo
    dettagliato delle procedure di prelievo, con  particolare  attenzione
    alla  detersione e disinfezione della cute prima della venopuntura, e    sorvegliarne l’applicazione. La durata totale del prelievo  di  circa
    450 ml di sangue deve essere di circa 10 minuti.

Art. 4.

      Se  si  rende  necessaria  piu’  di  una  venopuntura  deve  essere
    utilizzato un nuovo dispositivo di prelievo

  Art. 5.

      A  salasso  ultimato  il  raccordo di prelievo deve essere riempito
    completamente con sangue reso incoagulabile o chiuso in modo tale  da
    escludere  contaminazioni  microbiche  e  da  poter essere facilmente
    utilizzabile per i tests di compatibilita’. I segmenti devono  essere
    facilmente  staccabili  dal contenitore, garantendo la sterilita’ del
    contenitore stesso.

Art. 6.

      Al  momento  della  raccolta  deve  essere  prelevata una quantita’
    addizionale di  sangue  non  superiore  ai  30  ml  per  i  controlli
    sierologici:  questi  campioni  devono  essere  etichettati prima del
    salasso e la loro  corrispondenza  con  il  contenitore  deve  essere
    verificata subito dopo.
      Sulla  quantita’  addizionale  di sangue devono essere eseguiti gli
    esami necessari alla identificazione  del  gruppo  sanguingno  e  gli
    accertamenti sulla idoneita’ del sangue a scopo trasfusionale

Art. 7.

      Il   sangue   deve  essere  conservato  in  frigo  emoteca  ad  una
    temperatura a 4 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C per il  periodo  corrispondente
    al  tipo  di  anticoagulante-conservante impiegato, che dovra’ essere
    definito   in   ogni   caso   sulla   base   di   una   sopravvivenza
    post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.

Art. 8.

      Il  donatore dopo il salasso deve avere adeguato riposo sul lettino
    da prelievo e  quindi  ricevera’  un  congruo  ristoro.  Gli  saranno
    inoltre fornite informazioni sul comportamento post-donazione

TITOLO II
RACCOLTA DEL SANGUE
O EMOCOMPONENTI DAL DONATORE
Capo II
PRELIEVO IN AFERESI

Art. 9.

      Le  strutture  trasfusionali  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 della
    legge 4 maggio 1990, n. 107, devono essere dotate  di  protocolli  di
    attuazione per le singole procedure di emaferesi e per gli interventi
    in caso di reazioni anomale.

Art. 10.

      Per  ogni  singola seduta di emaferesi si deve compilare una scheda    contenente   i   dati   del   donatore,   il   tipo   di   procedura,    l’anticoagulante  usato  e/o il sedimentante, la durata della seduta,    il  volume  ed  il  contenuto  del  concentrato  raccolto,  eventuali    trattamenti farmacologici pre-aferesi, eventuali reazioni

TITOLO III
PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO, SCADENZA DEL SANGUE E DEGLI
EMOCOMPONENTI

Art. 11.
               Norme generali della preparazione emocomponenti
      Durante  la  preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta    la  sterilita’,  usando  metodi  asettici  e  materiali  apirogeni  a
    circuito  chiuso  (la  sterilita’  degli  emocomponenti prodotti deve
    essere sottoposta a periodici controlli).
      Se   il   circuito   chiuso   non  e’  interrotto,  il  periodo  di
    conservazione e’ determinato dalla vitalita’ e dalla  stabilita’  del
    componente,  come  precisato  negli articoli seguenti. Se vi e’ stata
    apertura del  sistema  durante  la  preparazione  del  "pool",  o  la
    filtrazione  e/o  il  lavaggio  gli  emocomponenti conservati fra 4 ?
    (Piu’ o Meno) 2 ?C devono  essere  trasfusi  entro  ventiquattro  ore    dalla  preparazione, quelli conservati a 22 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C, il    piu’ rapidamente possibile comunque non oltre le tre-sei ore.

Art. 12.
                                Sangue intero
      Per  unita’  di  sangue  intero si intende il sangue prelevato a un
    donatore  idoneo  secondo  le  modalita’  precisate  negli   articoli
    precedenti:  deve  essere  conservato, come previsto nell’art. 7, nel
    contenitore originale o in altri ad esso collegati, qualora sia stato
    trasferito   senza   interruzione  del  circuito  chiuso.  Il  volume
    dell’unita’ di sangue intero prelevato deve  essere  pari  a  450  ml
    (Piu’ o Meno) 10%.

Art. 13.
                              Emazie concentrate
      Questo  emocomponente  e’  ottenuto  con  la rimozione di parte del    plasma da sangue intero. Se e’ stato preparato senza interruzione del   circuito  chiuso puo’ essere conservato a 4 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C per   un periodo analogo al sangue intero se  l’ematocrito  non  supera  il    70%.   Se   sono   state   aggiunte  sostanze  additive  conservanti,    debitamente registrate,  il  periodo  di  conservazione  puo’  essere    ulteriormente  prolungato  fino  al  limite definito per la soluzione    impiegata.

  Art. 14.
               Emazie concentrate con rimozione del buffy-coat
      Questo  emocomponente  e’  ottenuto  con  la rimozione del plasma e
    dello strato del  buffy-coat  dal  sangue  intero.  Il  contenuto  di
    leucociti  dell’unita’ deve essere inferiore a 1,2 x 10 (elevato alla
    nove) cellule conservazione come per le emazie concentrate

Art. 15.
                                Emazie lavate
      Questo  emocomponente  e’  costituito  da una sospensione di emazie  ottenuta da una unita’ di sangue intero dopo rimozione del  plasma  e   lavaggi  in  soluzione  fisiologica.  Il  contenuto  di proteine deve    essere Q 0,5 g/unita’.
      Il prodotto deve essere conservato a 4 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C per un    periodo di tempo il piu’ breve possibile e non superiore alle  dodici   ore.

Art. 16.
                      Emazie povere o prive di leucociti
      Questo  emocomponente  e’  ottenuto  con la rimozione della maggior
    parte dei leucociti da una preparazione di emazie.  Il  contenuto  di
    leucociti  deve  essere  inferiore  a  5  x 10 (elevato alla sei) per
    unita’. Se la preparazione del prodotto ha comportato l’apertura  del
    sistema,   il   tempo   di  conservazione  deve  essere  inferiore  a
    ventiquattro ore a 4 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C.

Art. 17.
                               Emazie congelate
      Le emazie possono essere congelate con idoneo crioprotettivo, entro
    sette giorni dalla raccolta  e  conservate  a  meno  di  80  ?C  o  a
    temperature  inferiori.  Prima  dell’uso  le cellule sono scongelate,
    lavate e risospese in soluzione fisiologica  e  utilizzate  nel  piu’
    breve tempo possibile; possono essere conservate a 4 ?C (Piu’ o Meno)
    2 ?C per non piu’ di ventiquattro ore.
      La  conservazione  allo  stato  di  congelamento  delle emazie puo’
    essere estesa fino a dieci anni se un mantenimento  corretto  ad  una
    temperatura  inferiore  a  meno  65  ?C  puo’  essere  garantita.  Il
    trasporto allo stato congelato non e’ raccomandato

Art. 18.
                       Plasma fresco o congelato (PFC)
      Questo  emocomponente,  ottenuto da un donatore singolo deve essere
    congelato in un arco di tempo e ad una temperatura che permettera’ di
    mantenere  adeguatamente  i  fattori labili della coagulazione in uno
    stato  funzionale.  Deve  contenere  almeno  il  70%  del   contenuto
    originale  di  fattore  VIII  e  degli  altri  fattori  labili  della
    coagulazione e degli inibitori, oltre ai normali livelli  di  fattori
    stabili  della  coagulazione,  di  albumina  e di immunoglobuline. Se
    mantenuto costantemente a temperatura minore di 30  ?C,  puo’  essere
    conservato per dodici mesi. Fra meno di 25 ?C e meno di 30 ?C per sei
    mesi, fra meno di 18 ?C e meno 25 ?C per  tre  mesi.  Trascorsi  tali
    periodi  il plasma sara’ comunque avviato alla produzione di frazioni
    plasmatiche.
      Lo  scongelamento  del PFC deve avvenire fra 30 ?C e 37 ?C in bagno
    con agitazione. Dopo scongelamento deve essere usato il  piu’  presto
    possibile,  o  conservato  a  4 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C per non piu’ di
    ventiquattro ore.

Art. 19.
                               Crioprecipitato
      Questo  emocomponente  e’ costituito dalla frazione crioglobulinica
    del plasma fresco di una singola donazione concentrato ad  un  volume
    finale  di  10-20 ml. La resa di fattore VIII deve essere almeno pari
    al 50% delle unita’ di partenza. Tale prodotto  contiene  inoltre  la
    maggior parte del fattore Von Willebrand del fibrinogeno, del fattore
    XIII e della fibronectina presenti nel plasma fresco di partenza.  Le
    condizioni  di  conservazione  sono  quelle del PFC. Lo scongelamento
    immediatamente prima dell’uso deve  seguire  le  modalita’  riportate
    nell’art. 18.

Art. 20.
                  Concentrato piastrinico da unita’ singola
      Questo  emocomponente  e’  ottenuto  da una unita’ di sangue intero
    fresco  ed  e’  costituito  dalla  maggior  parte   delle   piastrine
    originali,  in  condizioni  terapeutiche  originali.  Deve  contenere
    almeno 6 x 10 (elevato  alla  10)  piastrine  nel  75%  delle  unita’
    esaminate. Se preparato in sistema chiuso puo’ essere conservato a 22
    ?C (Piu’ o Meno)  2  ?C,  in  agitazione  continua,  per  un  periodo
    variabile in rapporto alla procedura impiegata. Il volume di plasma o
    di liquido conservante deve essere in quantita’ tale da garantire  un
    pH compreso fra 6 e 7,4 durante tutto il periodo della conservazione
  Art. 21.
                      Concentrato piastrinico da aferesi
      E’  una  preparazione  di piastrine ottenuta da un singolo donatore
    mediante l’impiego di separatori cellulari; deve contenere almeno 3,5
    x  10  (elevato  alla  11)  piastrine  in  almeno il 75% delle unita’
    esaminate. Se preparato  da  plasma-piastinoaferesi,  deve  contenere
    almeno  1,8  x  10fB01211  piastrine  in  almeno  il 75% delle unita’
    esaminate. Il concentrato piastrinico da aferesi, usando  un  sistema
    funzionalmente   chiuso,   puo’   essere   conservato   per  piu’  di
    ventiquattro ore in agitazione continua a 22 ?C (Piu’ o  Meno)  2  ?C
    secondo la procedura impiegata.

Art. 22.
                    Concentrato granulocitario da aferesi
      E’  una preparazione di granulociti ottenuta da un singolo donatore
    mediante l’impiego di separatori cellulari, deve contenere almeno 1 x
    10  granulociti  in  almeno  il  75%  delle  unita’ esaminate. Questa
    preparazione non  e’  adatta  per  la  conservazione  e  deve  essere
    trasfusa  quanto prima possibile. Se inevitabile la conservazione non
    deve superare le ventiquattro ore a 22 ?C (Piu’ o Meno) 2 ?C.

Art. 23.
                          Frigoriferi e congelatori
      I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti
    devono assicurare una adeguata ed uniforme  temperatura  all’interno,
    devono  essere  provvisti  di  termoregistratore e allarme, visivo ed
    acustico.
      L’allarme  deve essere regolato in modo da entrare in azione ad una
    temperatura tale che permetta di prendere provvedimenti prima che  il
    sangue  e  gli  emocomponenti  raggiungano  una  temperatura  che  li
    deteriori.
      L’allarme  deve  essere  situato  in  un ambiente dove possa essere
    prontamente rilevato dal personale addetto.

Art. 24.
                                  Trasporto
      Il  sangue  intero  e  gli  emocomponenti allo stato liquido devono
    essere trasportati in modo da assicurare una temperatura fra + 1 ?C e
    +  10  ?C;  i  componenti conservati a 22 ? (Piu’ o Meno) 2 ?C devono
    essere  trasportati  a  temperatura  ambiente  compatibile   con   la
    conservazione della stessa.
      Per  i  componenti  congelati, che devono essere mantenuti tali, il
    trasporto deve avvenire alla  temperatura  piu’  vicina  possibile  a
    quella di conservazione.
      I  contenitori  per  il trasporto di unita’ di sangue devono essere
    preraffreddati a + 4 ?C; quelli per il trasporto di piastrine  devono
    essere  mantenuti  a  temperatura  ambiente  per almeno trenta minuti
    prima dell’uso. Se la temperatura del contenitore per  le  emazie  al
    momento  dell’arrivo  e’  superiore a 10 ?C, e’ necessario ridurre il
    tempo di conservazione delle stesse.
      Sangue  ed  emocomponenti  devono essere ispezionati immediatamente
    prima di un eventuale trasporto e non inviati se  presentano  qualche
    anomalia  nell’aspetto  e  nel  colore. Analogo riscontro deve essere
    fatto da chi riceve, con particolare riferimento alle  variazioni  di
    temperatura avvenute durante il trasporto, documentate da dispositivi
    di controllo.

Art. 25.
                               Data di scadenza
      La  data di scadenza e’ determinata dall’ultimo giorno nel quale il
    sangue o l’emocomponente puo’ essere considerato utile  agli  effetti
    della trasfusione.

TITOLO IV
DISTRIBUZIONE DEL SANGUE

Art. 26.
      I servizi ed i centri trasfusionali, prima di distribuire il sangue
    e gli emocomponenti, devono eseguire indagini atte  ad  accertare  la
    compatibilita’ fra il donatore ed il ricevente. Queste comprendono:
       verifica  del  gruppo sanguigno del donatore (vedi titolo II, art.
    5, protocolli accertamento idoneita’ del donatore);
       accertamenti sul sangue del ricevente:
        a) gruppo ABO, tipo Rh (vedi titolo II, art. 5, sopra citato). Il
    campione di sangue per  la  tipizzazione  deve  essere  perfettamente
    identificabile  e  firmato  dal  medico che ha la responsabilita’ del
    prelievo. Nelle procedure non urgenti  la  tipizzazione  ABO  Rh  del
    ricevente  deve essere eseguita in due tempi prima della trasfusione.
    Il laboratorio deve seguire  un  procedimento  di  sicurezza  per  la
    tipizzazione  gruppoematica,  che  comprenda  il doppio controllo dei
    dati al momento della spedizione del referto di  gruppo  e  di  altri
    risultati   sierologici  da  riportare  nella  cartella  clinica  del
    paziente;
        b) ricerca di alloanticorpi irregolari anti-emazie;
        c)  prova  crociata  di  compatibilita’  tra  i globuli rossi del
    donatore ed il siero del  ricevente;  deve  essere  obbligatoriamente
    eseguita  ogni  qualvolta  siano  stati rilevati anticorpi irregolari
    anti-emazie.
      La  prova  crociata  di  compatibilita’  tra  i  globuli  rossi del
    donatore e il siero del ricevente e’, comunque,  raccomandata,  quale
    test di routine, anche quando non si sono evidenziati tali anticorpi,
    ma puo’ essere omessa se si sono prese altre misure atte a  garantire
    la sicurezza trasfusionale.
      La prova di compatibilita’ deve comprendere almeno:
       test in salina a 37 ?C;
       test   indiretto   all’antiglobulina   o  altri  testi  manuali  o
    automatizzati di equivalente sensibilita’.
      La  procedura  del  "type  and screen" qualora venga usata al posto
    della prova di compatibilita’ deve provvedere:
       1)  una tecnica sufficientemente sensibile per l’individuazione di
    anticorpi antieritrocitari;
       2) emazie test che comprendano tutti gli antigeni (preferibilmente
    in forma  omozigotica)  relativi  alla  maggioranza  degli  anticorpi
    clinicamente significativi;
       3)   una   procedura   di   controllo   severa  al  momento  della
    distribuzione dell’unita’ di sangue.

Art. 27.
                             Richiesta di sangue
      La  richiesta  di  sangue e/o emocomponenti deve essere fatta da un
    medico, su un modulo fornito dal servizio o centro trasfusionale o su
    propria   carta   intestata   o  su  quella  del  luogo  di  ricovero
    dell’ammalato e deve contenere  le  generalita’  del  paziente  e  le
    indicazioni alla trasfusione.
      Essa  deve  essere  sempre  accompagnata  da  un campione di sangue
    coagulato del ricevente di quantita’ non inferiore a 5 ml raccolto in
    provetta  sterile  entro  ventiquattro-quarantotto  ore precedenti la
    trasfusione, contrassegnato  in  modo  da  non  lasciar  dubbi  circa
    l’identita’  del  soggetto cui appartiene e firmato dal medico che ha
    la responsabilita’ del prelievo.

Art. 28.
                         Richiesta urgente di sangue
      Nelle  situazioni in cui la vita del paziente possa essere messa in
    pericolo da un ritardo  della  trasfusione  si  puo’  distribuire  il
    sangue  senza  rispettare  la  procedura  che  si segue in condizioni
    ordinarie.
      In  tali  circostanze,  se  non  si conosce il gruppo sanguigno del
    ricevente, si devono distribuire emazie concentrare del gruppo  O  Rh
    negativo  (richiesta  "urgentissima"  senza  campione  di  sangue del
    ricevente).
      Se  il  servizio trasfusionale e’ in grado di determinare il gruppo
    sanguigno ABO ed il tipo Rh secondo la normale  procedura,  anche  se
    non   e’   possibile   controllare   il   risultato   di   precedenti
    determinazioni,  si  puo’   distribuire,   in   caso   di   richiesta
    "urgentissima" con campione di sangue del ricevente, il sangue intero
    dello stesso gruppo ABO e tipo Rh del ricevente od emazie concentrate
    ABO   compatibili   prima   che   siano   completate   le   prove  di
    compatibilita’, ma  comunque  sempre  previo  controllo  estemporaneo
    della corrispondenza A, B, O, Rh tra ricevente e unita’ di sangue.
      In   queste   circostanze,  la  richiesta  della  trasfusione  deve
    contenere  una  dichiarazione  del  medico  richiedente  dalla  quale
    risulti  che la gravita’ della situazione clinica era tale da rendere
    necessaria  la  trasfusione  prima  dell’esecuzione  delle  prove  di
    compatibilita’ o del loro completamento.
      Sull’etichetta   per   l’identificazione   del   ricevente  apposta
    sull’unita’ di sangue, dovra’ essere chiaramente specificato  che  le
    prove  di  compatibilita’  non  sono  state eseguite o non sono state
    completate al momento della distribuzione dell’unita’ stessa.

.Art. 29.
                               Identificazione
      Il  servizio  trasfusionale deve adottare per ogni unita’ di sangue
    e/o di emocomponenti distribuita un sistema di sicuro  riconoscimento
    del  ricevente  cui essa e’ stata assegnata e indicare se siano state
    eseguite prove di compatibilita’.
      Ogni   unita’   di  sangue  e/o  di  emocomponenti  all’atto  della
    distribuzione deve essere accompagnata da un modulo  di  trasfusione,
    portante  i  dati del ricevente. Questo modulo deve essere restituito
    al  servizio  trasfusionale   con   le   notizie   riguardanti   ogni
    manifestazione anomala associata alla terapia trasfusionale

  Art. 30.
                          Conservazione dei campioni
      Per  sette  giorni dopo la trasfusione devono essere opportunamente
    conservati in frigorifero i campioni di sangue  del  ricevente  e  di
    ogni suo donatore.

Art. 31.
                          Ridistribuzione del sangue
      Le  unita’  di  sangue  o  di  emocomponenti non utilizzati debbono
    essere riportate al  servizio  trasfusionale  nel  piu’  breve  tempo
    possibile  accompagnate da una documentazione del reparto richiedente
    attestante che:
       la chiusura e’ rimasta intatta;
       l’unita’  e’  stata  conservata  e  trasportata  in  modo  che  la
    temperatura non abbia superato i 10 ?C e non sia scesa al di sotto di
    1 ?C.

TITOLO V
ETICHETTATURA

Art. 32.
      Le  etichette apposte sull’unita’ di sangue ed emocomponenti devono
    essere uniformate ai modelli contenuti nell’allegato A  del  presente
    decreto.

TITOLO VI
CONTROLLO DI QUALITA’

Art. 33.
      I  servizi,  i centri trasfusionali e le unita’ di raccolta (di cui
    agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 107/1990) devono organizzare  e
    documentare  l’effettuazione delle procedure di controllo di qualita’
    interno su tutte le attivita’ di raccolta  produzione  e  analisi  di
    laboratorio secondo i protocolli emanati dal Ministero della sanita’,
    dalle  regioni  o  raccomandati  dal  comitato  degli  esperti  della
    trasfusione del sangue del Consiglio d’Europa. I servizi di cui sopra
    devono inoltre aderire a programmi di verifica  esterna  di  qualita’
    per i vari settori dell’attivita’ analitica

TITOLO VII
REGISTRAZIONI
NEL SERVIZIO TRASFUSIONALE

Art. 34.
                                Registrazioni
      Ogni   struttura  trasfusionale  deve  predisporre  un  sistema  di
    registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire
    l’iter  di  ogni  unita’  di  sangue o emocomponente, dal momento del
    prelievo fino alla sua  destinazione  finale.  In  caso  di  reazione
    trasfusionale  nel  ricevente deve essere possibile ricontrollare sui
    registri i risultati di tutte le  analisi  ed  il  relativo  giudizio
    finale.
      Le registrazioni devono essere effettuate subito dopo che sia stata
    ultimata ogni singola fase di lavoro. Esse devono essere leggibili  e
    devono  consentire l’identificazione dell’operatore che ha seguito il
    lavoro.

. 35.
                      Conservazione delle registrazioni
      Anche  se  non disponibili per una ricerca immediata, devono essere
    conservate per almeno cinque anni le registrazioni relative a:
      a) Donatori:
       scheda del donatore;
       indagini prescritte dalla legge sulle unita’ di sangue;
       preparazione di emocomponenti;
       destinazione finale dell’unita’ di sangue e/o emocomponente.
      b) Pazienti:
       gruppo ABO e Rh;
       difficolta’  riscontrate nella tipizzazione, presenza di anticorpi
    irregolari nel siero, reazioni trasfusionali;
       prove di compatibilita’ pretrasfusionali;
       prelievi  speciali:  salassi terapeutici, prelievi per trasfusioni
    autologhe, aferesi.
      Devono,  altresi’,  essere  conservate  per  almeno  dodici mesi le
    registrazioni relative a:
       temperatura di conservazione del sangue ed emocomponenti;
       controlli di sterilita’;
       controlli  di  qualita’ su emocomponenti, reagenti, strumentazione
    ed attivita’ analitica.
      Nell’ambito   di   una  ottimale  organizzazione  del  servizio  e’
    opportuno che ogni  operatore  sigli  ogni  singola  fase  di  lavoro
    eseguita.
      Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
       Roma, 27 dicembre 1990
                                                  Il Ministro: DE LORENZO
                              ALLEGATO A
                                ETICHETTATURA
    1) Sangue intero.
       L’etichettatura  sul  contenitore  di  sangue intero usato a scopo
    trasfusionale deve indicare:
        tipo e volume del preparato;
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di donazione;
        gruppo ABO;
        tipo  Rh  (D),  specificando  "Rh  Positivo"  se D positivo o "Rh
    negativo", se D negativo. Si raccomanda che il sangue D negativo deve
    essere  esaminato  per  gli  antigeni C ed E, e tali risultati devono
    essere riportati sull’etichetta;
        composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;
        data della donazione e di scadenza;
        temperatura di conservazione;
        la  dizione  che  il  sangue  non  puo’ essere utilizzato a scopo
    trasfusionale se presenta emolisi o altra anomalia;
        la  dizione  che  il  sangue  deve essere trasfuso utilizzando un
    adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
    2) Globuli rossi concentrati e Globuli rossi Buffy-Coat depleti.
       L’etichetta sul contenitore di GRC deve indicare:
        tipo del preparato;
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di identificazione del donatore;
        gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);
        composizione della soluzione anticoagulante-conservante;
        data di donazione;
        data di scadenza;
        condizioni di conservazione;
        la  dizione  che  i GRC non devono essere trasfusi in presenza di
    emolisi o anomalie evidenti;
        la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto
    dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
    3) Globuli rossi lavati.
       L’etichetta sul contenitore di GRC lavati deve indicare:
        tipo del preparato (specificando se povero in proteine o privo di
    proteine oppure il numero di procedure di lavaggio eseguite);
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di identificazione del donatore;
        gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);
        data di donazione del sangue;
        data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;
        la  dizione che il preparato deve essere trasfuso preferibilmente
    entro le sei ore successive alle procedure di  lavaggio  ed  al  piu’
    tardi entro ventiquattro ore;
        le condizioni di conservazione;
        la  dizione  che  i GRC non devono essere trasfusi in presenza di
    quantita’  significativa  di  emoglobina  libera  o  altre   anomalie
    evidenti;
        la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto
    dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
    4) Globuli rossi privi leucociti.
       L’etichetta sul contenitore di GRC deleucocitati deve indicare:
        tipo del preparato;
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di identificazione del donatore;
        gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);
        data di donazione;
        data di lavorazione;
        data ed eventualmente ora di scadenza;
        condizione di conservazione;
        la  dizione  che  i GRC non devono essere trasfusi in presenza di
    emolisi o anomalie evidenti;
        la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto
    dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
     5) Plasma fresco congelato:
       L’etichetta  sul  contenitore  di  plasma  fresco  congelato  deve
    indicare:
        tipo del preparato;
        natura  del  preparato  (se  da  donazione  di sangue intero o da
    aferesi);
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di donazione;
        gruppo ABO e tipo Rh (D);
        data ed ora di preparazione;
        dizione che il preparato deve essere infuso entro le ventiquattro
    ore dallo scongelamento;
        istruzioni sulle modalita’ di conservazione, trasfusione;
        la  dizione  che  il plasma fresco congelato deve essere trasfuso
    utilizzando  un  adatto  dispositivo  da  trasfusione  munito  di  un
    appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
    6) Concentrato piastrinico.
       L’etichetta  sul  contenitore  del  concentrato  piastrinico  deve
    indicare:
        tipo della preparazione;
        nome ed indirizzo del produttore;
        numero di identificazione del donatore;
        gruppo ABO e tipo Rh (D);
        data della donazione;
        data di scadenza;
        condizione di conservazione;
        la  dizione che il preparato non deve essere trasfuso in presenza
    di evidenti anomalie;
        la  dizione  che  il concentrato piastrinico deve essere trasfuso
    utilizzando  un  adatto  dispositivo  da  trasfusione  munito  di  un
    appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.
       In  caso  di  concentrato  piastrinico da aferesi l’etichetta deve
    inoltre contenere le seguenti informazioni:
        tipo del circuito utilizzato (se chiuso o aperto);
        data ed ora di scadenza;
        contenuto  in  piastrine  leucociti  ed  eritrociti  e volume del
    preparato.
    7) Concentrato granulocitario da aferesi.
       L’etichetta  del  contenitore  del  concentrato  granulocitario da
    leucoaferesi deve indicare:
        tipo del preparato;
        nome ed indirizzo del produttore;
        tipo di anticoagulante ed eventuale sedimentante utilizzato;
        numero di identificazione del donatore;
        gruppo ABO e tipo Rh (D);
        data della donazione;
        data ed ora di scadenza;
        condizioni di conservazione;
        volume  del  preparato  e  contenuto  in  piastrine, leucociti ed
    eritrociti;
        la  dizione che il preparato non deve essere trasfuso in presenza
    di evidenti anomalie;
        la  dizione  che  il  concentrato  granulocitario da aferesi deve
    essere trasfuso utilizzando  un  adatto  dispositivo  da  trasfusione
    munito di un appropriato filtro;
        esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.