Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
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Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16-06-2001
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle
sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l’uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia,
nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall’Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni
aromi;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All’allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:
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Sostanza | Campo di impiego |Dose massima di impiego
=====================================================================
N-etil-2-isopropil-5- | |
metilcicloesano | |
carbossammide (numero | prodotti di |
CAS39711-79-0) | confetteria | 100 mg/kg