Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.
[divider]
Gazzetta Ufficiale N. 76 del 01 Aprile 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall’articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1975, relativa alla qualita’ delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere, nell’imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall’articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni
a) nell’ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate" sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all’ottavo
comma";
b) dopo l’ultimo comma e’ aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento dell’autorita’ competente, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), nel mese precedente l’inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita’ di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e’ comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall’adozione del relativo provvedimento.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato