Procedura per l’ iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti
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G.U. 19.5.1994, n. 115
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti, della sanità e dell’interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;
Visto, in particolare, l’art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente la presentazione delle domande d’iscrizione all’albo;
Visti, altresì, gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324 riguardante i requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’albo;
Visto l’art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324 concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell’albo.
Delibera:
Art. 1.
Per l’iscrizione all’albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell’art. 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 alla data di effettiva operatività dell’albo, che intendono svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 1, punti 5-16 del decreto 21 giugno 1991, n 324, così come modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392 viene adottata la seguente procedura:
1) presentazione della domanda così come previsto dall’art. 10 del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, allegando, in particolare, la descrizione del progetto e della attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto nonché l’attestazione di capacità finanziaria.
La capacità finanziaria viene dimostrata tramite la presentazione di attestazione di affidamento bancario per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’investimento da realizzare.
2) iscrizione all albo in via provvisoria;
3) acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
4) iscrizione all’albo in via definitiva.
Art. 2.
Le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.915/82 alla data di effettiva operatività dell’albo, che ne presentano domanda d’iscrizione ai sensi dell’art.23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con l’art. 1, comma 1, lettera m), del decreto 26 luglio 1993, n 392, vengono iscritte, sulla base dei dati risultanti dalle autorizzazioni regionali possedute, per cinque anni a decorrere dalla d’iscrizione.
Art. 3.
Le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.915/82 che hanno già presentato domanda d’iscrizione ai sensi dell’art. 23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, all’albo possono far riferimento al la documentazione trasmessa, fermo restando l’obbligo di produrre il foglio notizie di cui all’art 10, comma 3, dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324.
In caso di variazione di cui all’art. 16 del decreto ministeriale n. 324/91 l’impresa è tenuta a presentare la necessaria documentazione relativa alla n uova situazione.
Roma 21 aprile 1994
il presidente: AMOROSO