Deliberazione 27 dicembre 2001

Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l’iscrizione all’albo.
Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 5 (raccolta e trasposto di rifiuti pericolosi).

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Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25-1-2002

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE 21/12/2001 N. 443
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l’art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare l’art. 10, comma 4;
Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, con la quale sono stati stabiliti i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l’iscrizione all’Albo;
Considerato che nell’allegato B alla citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono stati individuati i diplomi di laurea in chimica, in ingegneria e in scienze geologiche e per l’iscrizione nella categoria 6H i diplomi di laurea in chimica e in ingegneria;
Vista la sentenza 12 settembre 1997, n. 2140 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, la quale ha annullato la deliberazione 3 maggio 1994 del Comitato nazionale, concernente requisiti professionali del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo, nella parte in cui non prevedeva il titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche;
Vista la sentenza n. 10070/01 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, notificata il 13 dicembre 2001, con la quale è stato disposto l’inserimento del titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche tra i requisiti professionali del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo ed è stato assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni per provvedere in conformità;
Ritenuto che la sentenza da ultimo notificata imponga al Comitato nazionale un obbligo autonomo non più dipendente dall’annullamento parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente abrogata;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare l’allegato B della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo;
Delibera:

Art. 1.
Domanda d’iscrizione all’albo
1. Per la prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
a) presentare domanda d’iscrizione all’albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;
b) presentare domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti. 2. Per la presentazione della domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera A.
3. La domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione già in possesso della sezione regionale cui l’impresa richiedente dovrà fare riferimento. Le imprese già iscritte all’albo possono adeguare le dotazione di mezzi e di personale previste per l’iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Qualora la domanda d’iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, l’iscrizione all’albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione e’ modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del predetto termine di trenta giorni.
5. L’eventuale richiesta di estendere l’iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l’impresa interessata risulta già iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.

Art. 2.
Responsabile tecnico
1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
2. Limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione e’ stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art.1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico puo’ essere affidata ad uno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

Art. 3.
Garanzia finanziaria
1. Alla domanda presentata ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per l’iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all’interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente
efficace a copertura dei rischi connessi all’ esercizio dell’attività svolta.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori

Allegato A

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI SEZIONE REGIONALE ………………………….

Domanda di iscrizione/variazione ai sensi dell’art. 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di legale rappresentante della ditta ……. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. non iscritta all’albo*

iscritta all’albo nella/e categoria/e ……………………………………. con il n………………… chiede ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

l’iscrizione nella categoria 5, classe……………., per le sottoelencate tipologie di rifiuti:

l’integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:

il passaggio dalla classe ………………. alla classe ……………, della categoria 5 con integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

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Tipologie di rifiuti raccolti Tipologie di rifiuti per le quali e trasportati ** si richiede l’scrizione**