Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
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Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219,
recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta
e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108
del 10 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del
testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli
allegati A e B dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di
trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita’ e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti
sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della
direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente
l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono
altresi’ esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da
esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti
dall’attivita’ diagnostica degli Istituti zooprofilattici
sperimentali delle facolta’ di medicina veterinaria ed agraria e
degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal
presente regolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi
tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e
private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivita’
medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le autorita’ competenti e le strutture sanitarie adottano
iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono
essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosita’, da favorirne
il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere
incentivati:
a) l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle
strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dell’utilizzo di
reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non
pericolosi;
d) l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle derrate
alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di
prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l’utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di
plastiche non clorurate;
g) l’utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei
rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture
sanitarie pubbliche devono, altresi’, provvedere alla gestione dei
rifiuti prodotti secondo criteri di economicita’.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti
all’articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita’ di
smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche’ i rifiuti
derivanti da altre attivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, s.o.
– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.
– L’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, s.o., e’ il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000,
n. 219, recante: «Regolamento concernente la disciplina per
la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art. 45 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.
– L’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
recante: «Disposizioni in materia ambientale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, e’ il
seguente:
«Art. 24 (Smaltimento dei rifiuti sanitari). – 1. Con
regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute, sono disciplinate le
modalita’ di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla
base di criteri di semplicaficazione e di contenimento
delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici delle materie indicate nel
regolamento stesso.».
– Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano, e’ pubblicato nella G.U.C.E. 10
ottobre 2002, n. L 273.
Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
recante: «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica
la direttiva 90/219/CE concernente l’impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno, n. 126, s.o.
– Per il regolamento CE 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 si veda nelle
note alle premesse.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, s.o.
– La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
360, s.o.
– Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da
strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attivita’ medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non
sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del
presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi
contrassegnati con un asterisco “*” nell’allegato A della direttiva
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data
9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02
nell’allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento
infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica
aerea, nonche’ da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I
del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano
venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue
in quantita’ tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata
clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia
trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido
cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita’ veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli
animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di
movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita’ cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima
della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti
rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle
lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita’ di
gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di ristorazione e i
residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali
residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta differenziata, nonche’ altri rifiuti non pericolosi che per
qualita’ e per quantita’ siano assimilati agli urbani ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore
intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita’ di giardinaggio
effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i
pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),
a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento
per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e’ sottoposto alle
condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di
smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di
fuori dell’ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto
di questi rifiuti non e’ soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o
veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano
dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto
3 dell’allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3
dell’allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso
laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e
similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica
effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e’ effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l’essiccamento ai fini della non riconoscibilita’ e maggiore
efficacia del trattamento, nonche’ della diminuzione di volume e di
peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i
rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia
viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo e’ una facolta’ esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalita’ di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima,
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
Note all’art. 2:
– Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
si veda nelle note all’art. 1.
– Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda nelle
note all’art. 1.
– Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
note alle premesse.
– L’allegato A della direttiva del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002,
recante: «Indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni
di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n.
108 (supplemento ordinario n. 102), reca: «Elenco dei
rifiuti istituito conformemente all’art. 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’art.
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai
rifiuti pericolosi.
– I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato A
della citata direttiva del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i seguenti:
«18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18.02.02 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni».
– Gli agenti biologici di gruppo A, di cui all’allegato
XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni sono i seguenti:
«Allegato XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli
agenti di cui e’ noto che possono provocare malattie
infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in
apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui e’ noto che non hanno
effetto sull’uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di
agenti biologici classificati non si e’ tenuto conto dei
microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa
sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui
lavoratori la cui sensibilita’ potrebbe essere modificata
da altre cause quali malattia preesistente, uso di
medicinali, immunita’ compromessa, stato di gravidanza o
allattamento, fattori dei quali e’ tenuto conto nella
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei
gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti
nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui e’ nota per numerose specie la
patogenicita’ per l’uomo, l’elenco comprende le specie piu’
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere piu’ generale indica che altre
specie appartenenti allo stesso genere possono avere
effetti sulla salute dell’uomo.
Quando un intero genere e’ menzionato nell’elenco degli
agenti biologici, e’ implicito che i ceppi e le specie
definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo e’ attenuato o ha perso geni
notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla
classificazione del ceppo parentale non e’ necessariamente
applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono gia’ stati isolati nell’uomo
e che ancora non figurano nel presente allegato devono
essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due,
a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell’uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed
indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato
possono comportare un rischio di infezione limitato perche’
normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di
particolari attivita’ comportanti l’utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati puo’ risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli
agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla
classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli
stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi
per l’uomo.
8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli
agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche
o tossiche, quelli per i quali e’ disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali e’ opportuno conservare per
almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato
in attivita’ con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con
detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni
dalla cessazione dell’ultima attivita’ comportante rischio
di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile».
– La lettera g) del comma 2 dell’art. 21 del decreto
legislativo n. 22/1997 e’ la seguente:
«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita’,
stabiliscono in particolare:
a)-f) (omissis);
g) l’assimilazione per qualita’ e quantita’ dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua.».
Art. 3.
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti
da attivita’ di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori,
le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un
cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,
corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o
tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione,
tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria
che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo’ chiedere, espressamente, che la parte
anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa
modalita’. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere
inoltrata all’ufficio preposto della azienda sanitaria locale
competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura
e ricovero, non oltre le 48 ore dall’amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali,
le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione
sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati
o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e’ necessaria la
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
Nota all’art. 3:
– I commi 4 e 5 dell’art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
«Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n.
239, s.o., sono i seguenti:
«4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non puo’ essere
concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore
sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la
presentazione del nulla osta dell’autorita’ giudiziaria.».
Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni
ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti
da altre attivita’ cimiteriali.
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle
attivita’ di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre attivita’ cimiteriali si applicano, in relazione alla
classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e
tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l’attivita’ del personale sanitario delle
strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla
legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni, sia svolta all’esterno delle stesse, si
considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture
medesime, ai sensi dell’articolo 58, comma 7-ter, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo
in cui e’ effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene
sotto la responsabilita’ dell’operatore sanitario che ha fornito la
prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di
cui all’articolo 8.
3. Si considerano altresi’ prodotti presso le strutture sanitarie
di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli
assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell’azienda sanitaria di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento
della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti
sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero
energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti
sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di
programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici
convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.
5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono
sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita’ dei
medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al
fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita’
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li
comunica ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e
della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni,
puo’ stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti
che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.
Note all’art. 4:
– Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
note alle premesse.
– Per la legge n. 833 del 1978 si veda nelle note
all’art. 1.
– Per il decreto legislativo n. 502 del 1992 si veda
nelle note all’art. 1.
– L’art. 58, comma 7-ter del decreto legislativo n.
22/1997, e’ il seguente:
«7-ter. I rifiuti provenienti da attivita’ di
manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
attivita’.».
– Per il decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle
note alle premesse.
Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da
avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia
delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la
raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di
soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per
la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che
non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone,
di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte
delle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
Note all’art. 5:
– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
recante: «Attuazione delle direttive 81/618/EURATOM,
90/641/EURATOM, 93/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di
radiazioni ionizzanti» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, s.o.
– L’art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997 e’ il
seguente:
«Art. 4 (Recupero dei rifiuti). – 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita’ competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbono essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita’ di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita’
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le
altre iniziative utili.
4. Le autorita’ competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita’
di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici.».
Art. 6.
Acque reflue provenienti da attivita’ sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita’ sanitarie e’
disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque
reflue che scaricano nella rete fognaria.
Nota all’art. 6:
– Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, recante: «Disposizioni sulla
tutela delle acque dell’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, s.o.
Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Art. 7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo e’ effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del
perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai
sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente
rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti dalla struttura sanitaria dove e’ ubicato l’impianto di
sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la
stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli
impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture
sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e
dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati
all’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente
comunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlli
periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici
istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida
dell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli
stessi o, se si tratta di impianti gia’ in esercizio, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo i criteri e per i parametri previsti dall’allegato III. La
convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad
ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e la
relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso
la sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essere
esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita’.
6. L’efficacia del processo di sterilizzazione deve essere
verificata e certificata secondo i tempi, le modalita’ ed i criteri
stabiliti nell’allegato III da parte del direttore o responsabile
sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati
controlli periodici da parte delle autorita’ competenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni, presso l’impianto di sterilizzazione deve
essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel
quale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essere
riportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantita’ giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al
processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
Note all’art. 7:
– Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22/1997, sono i seguenti:
«Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). – 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e’ altresi’
allegata la comunicazione del progetto all’autorita’
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e’ invitato a partecipare
anche il richiedente l’autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita’ del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita’ ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione
puo’ avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 149 e del
decreto-legge 27giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi
all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma l puo’
essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all’art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell’impianto.».
«Art. 28 (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). – 1. L’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e’
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell’interessato.
L’autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei
principi di cui all’art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita’ del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita’ dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneita’ del soggetto richiedente.
2. (Omissis).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ concessa per
un periodo di cinque anni ed e’ rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui all’art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest’ultima e’ sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione
stessa e’ revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l’interessato ha la sede legale o la societa’ straniera
proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita’ sul
territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni
prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita’, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e
l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche’ l’ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo’ adottare prescrizioni integrative oppure
puo’ vietare l’attivita’ con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute
pubblica.».
– L’art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, e’ il
seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). – 1. I
soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita’ di smaltimento e di recupero
di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantita’, le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche’ presso la sede delle imprese che effettuano
attivita’ di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell’attivita’ devono essere consegnati
all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell’ambito della provincia dove
l’attivita’ e’ svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell’individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche’ delle modalita’ di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita’ di tenuta dei
registri.
6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all’art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, e
all’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.».
Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il
deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura
sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche
flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di
rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti
entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente
riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere
caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo’ avere
una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del
contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto
la responsabilita’ del produttore, tale termine e’ esteso a trenta
giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di
cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere
effettuata nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma,
superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare
viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che
puo’ prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Nota all’art. 8:
– Il comma 1 dell’art. 12 del decreto legislativo n.
22/1997, e’ riportato nelle note all’art. 7.
Art. 9.
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva,
raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere
raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti
sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile
«Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra’ essere aggiunta la
data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del
presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori
dell’ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di
incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non
pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai
rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti
urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile
derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i
rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono
essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani
utilizzando il codice CER 19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura
sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di
deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari
sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di
colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli
altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile,
l’indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale
dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto,
messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari
sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all’articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all’art. 9:
– Il comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n.
22/1997, e’ il seguente:
«5. Dal 1° gennaio 1999 e’ vietato smaltire i rifiuti
urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o
internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e
l’opportunita’ tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano.».
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita’ di
cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano
anche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del
decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in
impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono
essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive
modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti
di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti
direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre
categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e’ ammesso il caricamento
contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono
avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione
diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
Nota all’art. 10:
– L’allegato «I» al decreto legislativo n. 22/1997, e’
il seguente:
«Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono
esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili
agli urti e agli attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
una forte reazione esotermica;
H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilita’ e’ inferiore
a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la
rapida azione di una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l’allontanamento della sorgente di accensione, o
gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a
pressione normale, o
che, a contatto con l’acqua o l’aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita’
pericolose;
H3-B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui
punto di infiammabilita’ e’ pari o superiore a 21 °C e
inferiore o pari a 55 °C;
H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il
cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle
o le mucose puo’ provocare una reazione infiammatoria;
H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute di gravita’ limitata;
H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le
sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare
rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la
morte;
H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione
distruttiva;
H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni
motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri
organismi viventi;
H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza;
H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua,
l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra
sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente
una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o
possono presentare rischi immediati o differiti per uno o
piu’ settori dell’ambiente.
Note.
1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo
“tossico” (e “molto tossico”), “nocivo”, “corrosivo” e
“irritante” e’ effettuata secondo i criteri stabiliti
nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle
sostanze pericolose, nella versione modificata dalla
direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l’attribuzione delle
caratteristiche “cancerogeno”, “teratogeno” e “mutageno” e
riguardo all’attuale stato delle conoscenze, precisazioni
supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l’etichettatura di cui all’allegato VI (parte II D) della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un
significato specifico alle definizioni di cui all’allegato
I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti
nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o
dalle successive direttive della Commissione che adeguano
al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi
sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli
organismi internazionali competenti, in particolare su
quelli dell’OCSE.».
– Il decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre
1997, n. 503, recante: «Regolamento recante norme per
l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni
di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche’ di
taluni rifiuti sanitari» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 23 del 29 gennaio 1998.
Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o
direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro
dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni,
possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti
urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse
condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano
presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne’ impianti di
produzione di CDR, ne’ impianti che utilizzano i rifiuti sanitari
sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne’ impianti di
termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione,
possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e
alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per
rifiuti non pericolosi. L’autorizzazione del presidente della regione
ha validita’ temporanea sino alla realizzazione di un numero di
impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
Nota all’art. 11:
– Per il decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre
1997, n. 503, si veda nelle note all’art. 10.
Capo III
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivantida altre attivita’ cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetaliprovenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitariche richiedono particolari modalita’ di smaltimento.
Art. 12.
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti
e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale
e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere
depositati in apposita area confinata individuata dal comune
all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano
necessarie per garantire una maggiore razionalita’ del sistema di
raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati
al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformita’ ai regolamenti
comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto
legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve
favorire il recupero dei resti metallici di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di
taglio o triturazione dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
Note all’art. 12:
– Gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22/1997 sono riportati nelle note all’art. 7.
– Il comma 2 dell’art. 21 del decreto legislativo n.
22/1997 e’ il seguente:
«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita’,
stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita’ del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalita’ del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all’art. 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita’ di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l’assimilazione per qualita’ e quantita’ dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua.».
Art. 13.
Rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attivita’ cimiteriali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere
riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale senza
necessita’ di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22
del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti
inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita’
cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei
rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
Nota all’art. 13:
– Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
note alle premesse.
Art. 14.
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di gestione e smaltimento
1. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), devono
essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del
recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei
chemioterapici antiblastici puo’ avvenire negli impianti di
incenerimento gia’ autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)
e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate
allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito
temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Note all’art. 14:
– La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei
rifiuti e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee n. L 332/91 del 28 dicembre 2000.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255 (s.o.).
Art. 15.
Gestione di altri rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),
devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 16.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita’, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l’articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n.
405;
c) l’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Note all’art. 16:
– Il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita’ 26 giugno 2000, n. 219,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento
recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
agosto 2000, n. 181.
– L’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, abrogato dal presente regolamento, recava: «Rifiuti
sanitari».
– Si riporta l’art. 2 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 2001, n. 218, e convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405
(Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore
sanitario). – 1. Le regioni adottano le iniziative e le
disposizioni necessarie affinche’ le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, aderiscano
alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di
contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni,
inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei
confronti degli amministratori che non si adeguino. Le
regioni, in conformita’ alle direttive tecniche stabilite
dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri della salute e dell’economia e delle
finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo
sviluppo del commercio elettronico e semplificare
l’acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.
1-bis. (Abrogato).
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono
decidere, con proprio provvedimento, di non aderire alle
convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia
dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono
trasmessi al collegio sindacale ed alla regione
territorialmente competente per consentire l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed
unita’ di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per
beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
l’Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria,
rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito
internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del
comparto sanita’, ivi compreso il personale dirigente,
superiore al livello registrato nell’anno 2000, fatti salvi
gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. (Omissis).
5-bis. Al comma 3 dell’art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: “Sono
soppressi” le seguenti: “A far data dal 1° febbraio 2002”.
6. All’art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2002” sono
sostituite dalle seguenti: “Dal 1° gennaio 2003”;
b) le parole: “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2004”.
Art. 17.
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e
del cimitero e’ attribuito il compito di sovrintendere alla
applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l’osservanza degli obblighi
derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.
Note all’art. 17:
– Gli articoli 10 e 51 del decreto legislativo n.
22/1997 sono i seguenti:
«Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). – 1.
Gli oneri relativi alle attivita’ di smaltimento sono a
carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell’allegato B al presente decreto,
e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorita’:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai
sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalita’ previste
dall’art. 16 del presente decreto.
3. La responsabilita’ del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita’ di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
cui all’art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e’
elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere
effettuata alla regione.».
«Art. 51 (Attivita’ di gestione di rifiuti non
autorizzata). 1. Chiunque effettua una attivita’ di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e’ punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un armo o
con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e
con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all’art. 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi
a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell’arresto da uno a
tre anni e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca dell’area
sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di
proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta’ nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche’ nelle
ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art.
9, effettua attivita’ non consentite di miscelazione di
rifiuti e’ punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle prescrizioni di cui all’art. 45, e’ punito
con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la
pena dell’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i
quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli
articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e
12, e 48, comma 9, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
6-ter. I soggetti di cui all’art. 48, comma 2, che non
adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell’art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono
ridotte della meta’ nel caso di adesione effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui
all’alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies. I soggetti di cui all’art. 48, comma 2,
sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo
essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell’art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.».
Art. 18.
Oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni
interessate, provvedono all’attuazione del presente regolamento
nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali e delle risorse di
bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad attuare le finalita’ di cui al presente
decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 334
Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera a))
Allegato I
(art. 2, comma 1, lettera a))
TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)
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Composizione | Tipo rifiuto | Regime giuridico
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1. Rifiuti a rischio | |
infettivo di cui | |
all’art. 2, comma 1, |Assorbenti igienici, |
lettera d) C.E.R. |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio
1801030 o 180202 |pannoloni |infettivo