Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
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Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26-07-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento
acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1o dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 1o febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attività sportive, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidente
del Consiglio dei Ministri".
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
– La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro
sull’inquinamento acustico.".
– Si riporta l’art. 11, comma 1:
"Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). – 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanità,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche’ dalle nuove
localizzazioni aeroportuali".
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 11, comma 1, della legge n.
447/1995, e’ riportato nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per:
1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo):
circuito permanente dotato di una o piu’ piste con manto di
rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni,
appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di
attività o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni
stabilite dalla Federazione internazionale dell’automobile, dalla
Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione
internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica
italiana;
2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata
in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti
condizioni:
a) sia in esercizio;
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di
realizzazione;
c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una
pronuncia favorevole di compatibilità ambientale.
3. Sedime dell’autodromo, piste motoristiche di prova e per
attività sportive: zona costituita da una o piu’ porzioni di
territorio, usualmente cintata, all’interno della quale si trovano la
pista, le infrastrutture pertinenti l’attività svolta, i luoghi
accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.
4. Pista motoristica di prova e per attività sportive: circuito
permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si
svolgono le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di
altro genere.
5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e
gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette
manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a
scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione
Internazionale dell’Automobile.
6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono
manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare
in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le
caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono
definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana.
Art. 3.
L i m i t i
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attività sportive sono classificate sorgenti fisse di
rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai
comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1o dicembre 1997.
2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività
sportive, non si applica il disposto dell’articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante
valori limite differenziali di immissione.
3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti
derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997,
ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti
dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle
ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno
dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 9 alle
18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 18,30
alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 22 alle
6;
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi’ 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi’ 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova
diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce
orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno
un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore
15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,
campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i
test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere
autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo
massimo di trenta giorni nell’anno solare, comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula
1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
6. Per l’anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti
di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula
3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un
periodo massimo di quarantacinque giorni nell’anno solare,
comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell’anno 2001
delle predette manifestazioni sia già previsto e definito alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di
gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e
assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di
prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell’anno
solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette
gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche’ il gestore
provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da
ridurre i valori di immissione all’interno delle abitazioni a 45 dB
(A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste
dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il
quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal
superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali
e’ previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di
appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla
richiesta di deroga.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, della
citata legge 26 ottobre 1995, n. 447:
"Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e
ricreative:
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo’ essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa,
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo’ essere immesso da una o piu’ sorgenti
sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l’ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge".
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, reca: "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore". Si riporta il testo dell’art. 4:
"Art. 4 (Valori limite differenziali di immissione). –
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti
all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per
il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella
classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del
minore e’ da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A)
durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a
finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il
periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad
uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno
dello stesso".
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o marzo 1991 reca: "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nall’ambiente esterno".
Si riporta il testo dell’art. 6:
"Art. 6. – 1. In attesta della suddivisione del
territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si
applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di
accettabilità:
==========================================
Zonizzazione |Limite diurno Leq (A)|Limite notturno Leq (A)
==========================================
Tutto il territorio | |
nazionale | 70 | 60