Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
[divider]
G.U. 17 luglio 1970, n. 179.
Legge 23 giugno 1970, n. 503.
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.
Art. 2.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell’ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all’istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.
Art. 3.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l’insorgenza e combatterne la diffusione;
b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d’ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l’alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d’ufficio;
e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.
Per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.
Art. 4.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l’esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.
Con tale decreto devono essere stabiliti:
a) l’istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;
b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
c) le modalità di controllo;
d) le caratteristiche delle confezioni;
e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.
Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.
Art. 5.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l’impiego del prodotto, nei casi in cui l’impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l’attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.
Art. 6.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all’articolo 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d’ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l’alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l’applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell’articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
Art. 7.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall’anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall’articolo 3.
La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l’assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.
Art. 8.
Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell’entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all’ente.
Art. 9.
Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:
a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;
b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all’incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;
e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.
Art. 10.
Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) la giunta esecutiva;
4) il collegio sindacale.
Art. 11.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell’istituto.
Nel caso in cui l’attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell’istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.
Nel caso in cui l’attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell’istituto.
I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi.
Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l’uno alla carriera direttiva dei veterinari, l’altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanità nomina anche due componenti supplenti.
La giunta esecutiva è composta dal presidente dell’istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il direttore dell’istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.
Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.
Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell’ente, il Ministro per la sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.
Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17.
Art. 12.
La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell’istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell’istituto.
Il collegio sindacale è nominato dal Ministro per la sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 13.
Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovraintende a tutto il funzionamento dell’istituto per l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un aiuto l’incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.
Art. 14.
Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.
L’assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all’esercizio professionale da almeno dieci anni.
La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell’istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell’istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell’istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.
La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell’istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell’istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.
Art. 15.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:
a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;
b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.
Sono soggetti all’approvazione dell’organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.
Art. 16.
La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l’applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.
Art. 17.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l’attività degli enti.
Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.
Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.
Art. 18.
Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l’ordinamento interno e per l’organico del personale.
Il regolamento stesso deve contenere:
1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;
2) l’ordinamento interno dell’istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.
Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.
Art. 19.
Il personale di ruolo in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all’atto dell?entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.
Art. 20.
All’onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l’anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l’anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 giugno 1970
Tabella A
(Art. 2)
DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
Denominazione Sede Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria Torino Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d?Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell?Emilia Brescia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie) Padova Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Ferrara.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche Perugia Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana) Roma Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell?Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo) Teramo L?Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia) Portici (Napoli) Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre) Foggia Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Campobasso.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Palermo Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame) Sassari Cagliari, Nuoro, Sassari.