Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n.171 e 10 maggio 1976, n.319, in materia di tutela delle acque dall’ inquinamento
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G.U. 29.12.1979, n. 352
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di cui al primo comma dell’articolo 7 ed al primo comma dell’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.
Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all’articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.
Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell’articolo 13 ed all’ultimo comma dell’articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell’articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall’articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1° marzo 1980.
Art. 2.
I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi al limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l’indicazione della data dell’inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l’adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.
La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l’attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all’inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell’impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.
Il termine stabilito per l’attuazione del programma non può comunque superare il 10 settembre 1981.
L’autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.
Indipendentemente dall’autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell’obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell’impianto di depurazione.
Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.
Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché al fine dell’applicazione della sanzione di cui al comma seguente.
I soggetti di cui all’articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
I procedimenti penali per l’inosservanza dei termini di cui all’articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all’articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall’ultimo comma dell’articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell’autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2, per l’attuazione del programma.
La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l’autorizzazione.
La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.
Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l’autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.
Art. 4.
I contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai sensi dell’articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione dei finanziamenti a favore delle province per l’espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla presente legge.
Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l’attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo.
Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualità per gli anni 1980, 1981, 1982 di cui 75 miliardi per l’anno 1980.
Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all’ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.
L’onere dei mutui di cui al comma precedente è interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti necessari all’espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque.
Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilità di cui al quarto comma del presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione.
All’onere derivante dalle disposizioni del terzo comma del presente articolo per l’anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Gli istituti e le aziende di credito di cui all’articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l’attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all’adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall’articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.
I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.
Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.
Il limite occupazionale di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.
Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nell’articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte è ridotta al venti per cento.
In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del sessantacinque per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.
Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alle imprese agricole per l’adeguamento degli scarichi.
I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni.
I fondi sono stanziati in tre annualità per gli anni 1980, 1981 e 1982, di cui lire 75 miliardi per l’anno 1980.
All’onere derivante dalle disposizioni del comma precedente per l’anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Le imprese agricole che, per effetto delle determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell’articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 10 luglio 1977, n. 403.
Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all’articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano già provveduto, la denuncia di cui all’articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 7.
La lettera b) del primo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:
"b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;"
L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione".
Art. 8.
L’articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Le province provvedono ad effettuare:
a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d’acqua superficiali;
b) il controllo dell’applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’articolo 2, lettera d).
Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane".
Art. 9.
Il primo comma dell’articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
"I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell’articolo 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
c) l’installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell’ambito dell’attività regionale di censimento delle risorse idriche.
I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui il comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge".
Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola "intercomunali", è soppressa nel terzo comma dell’articolo 14, nel n. 3 dell’ottavo comma dell’articolo 15 e nel primo comma dell’articolo 16.
Art. 10.
L’ultimo comma dell’articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
"Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico devono provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all’anno.
Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico".
Art. 11.
Al primo comma dell’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole "d’intesa con i comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i comuni interessati", e le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relativa priorità di realizzazione;
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;
d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Art. 12.
Dopo il quarto comma dell’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:
"Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori
ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall’autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate".
Dopo il quinto comma dell’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:
"Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente o allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge ".
Art. 13.
L’articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all’entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all’ampliamento dell’insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell’articolo 14.
Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.
I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.
Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell’ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa".
Art. 14.
L’articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"L’autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall’autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all’osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.
Restano fermi i poteri dell’autorità marittima connessi alla disciplina dell’uso del demanio marittimo e della navigazione.
L’autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 3, in armonia con quelle della presente legge.
L’autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile.
All’istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorità competenti al rilascio, le quali sono altresì tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni
rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell’articolo 15".
Art. 15.
Il numero 2) dell’articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
"2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all’avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, le norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.
I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all’impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell’impianto di depurazione. L’adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell’approvazione da parte della regione.
In ogni caso, se l’impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero".