Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
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Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997
Art. 1.
Art. 1. 1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo e’ cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e’ rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 e’ integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennita’ integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa e’ cumulabile con l’indennita’ integrativa speciale o altra analoga indennita’ collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato gia’ concesso, e’ corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l’avente diritto puo’ optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali e’ stato gia’ corrisposto l’assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l’integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta’ minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta’ parentale.
5. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche’ dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi’ al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche’ al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu’ di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e’ riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita’ con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all’anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria lire 64,6 miliardi per l’anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
9. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ sostituito dal seguente:
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanita’, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post – trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita’, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalita’ organizzative".
10. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ inserito il seguente:
"1 -bis. Chiunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e’ tenuto a rispettare il segreto d’ufficio e ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata".
11. Le domande gia’ presentate al Ministero della sanita’, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e’ ancora iniziata l’istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanita’ delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unita’ sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
12. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico – ospedaliere di cui all’articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
13. Alla presente legge sara’ data la massima pubblicita’ a cura degli assessorati alla sanita’ delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unita’ sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unita’ sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all’estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonche’ nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sara’ altresi’ pubblicata nel Bolletino ufficiale del Ministero della sanita’.
Art. 2.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.