Legge quadro sulle aree protette.
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G.U. 13.12.1991, n. 292 – S.O.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2. Classificazione delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all’ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all’articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d’intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d’autonomia e, per la regione Valle d’Aosta, secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con le stesse.
8. La classificazione e l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all’uso esclusivo della propria denominazione.
Art. 3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette
1. E’ istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato « Comitato », costituito dai Ministri dell’ambiente, che lo presiede, dell’agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l’area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell’ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all’articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell’ambiente. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all’articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l’attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l’elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell’ambiente convoca il Comitato almeno due volte l’anno, provvede all’attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull’argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell’ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in merito.
7. E’ istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata « Consulta », costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l’attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell’ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall’Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall’Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall’anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell’ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell’ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell’ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 luglio 1973, n.428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l’organizzazione della segreteria tecnica. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall’anno 1991.
Art. 4. Programma triennale per le aree naturali protette
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato « programma », sulla base delle linee fondamentali di cui all’articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l’istituzione di nuove aree naturali protette o per l’ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l’esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l’informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all’istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell’esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma é redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l’ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell’ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell’azione pubblica per la tutela dell’ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L’osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l’istituzione di nuove aree naturali protette o per l’ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell’ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale; il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell’ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l’avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l’attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all’articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all’articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all’articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
Art. 5. Attuazione del programma ; poteri sostitutivi
1. Il Ministro dell’ambiente vigila sull’attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell’attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell’ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell’ambiente provvede a tenere aggiornato l’elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell’ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
3. L’iscrizione nell’elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l’assegnazione di contributi a carico dello Stato.
Art. 6. Misure di salvaguardia
1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell’ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d’istituzione dell’area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell’area stessa. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n.349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall’articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all’istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell’ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e alla regione interessata.
4. Dall’istituzione della singola area protetta sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all’articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
6. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell’impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, il Ministro dell’ambiente o l’autorità di gestione ingiunge al trasgressore l’ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell’ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
Art. 7. Misure di incentivazione
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell’ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
TITOLO Il – AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI
Art. 8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all’articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all’articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell’articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, commi 1 e 2, e dall’articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all’articolo 18.
Art. 9. Ente parco
1. L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.
2. Sono organi dell’Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all’articolo 10, secondo le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell’Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell’Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell’ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell’agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell’ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell’ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti; compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell’Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all’articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 14, elabora lo statuto dell’Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione.
9. Lo statuto dell’Ente definisce in ogni caso l’organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell’ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate.
11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell’ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di « Direttore di parco » istituito presso il Ministero dell’ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti nell’elenco.
12. Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l’impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’Ente parco.
Art. 10. Comunità del parco
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell’Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio;
a) sul regolamento del parco di cui all’articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all’articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando venga richiesto dal Presidente dell’Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.